SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1230 2025 – N. R.G. 00000471 2023 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
NOME COGNOME
presidente
NOME COGNOME
consigliere
NOME COGNOME
consigliere, relatore
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 471 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell ‘ anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all ‘ udienza del 9/05/2025 ai sensi dell’art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
(
,
elettivamente
P.
domiciliata in Molfetta, alla INDIRIZZO presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono come da procura prodotta con l’atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
( , elettivamente domiciliata in Bisceglie, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; P.
APPELLATO
oggetto: pagamento somme; appello avverso la sentenza n. 162/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani il 30/01/2023, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All ‘ udienza del 9/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 162/2023 del 30/01/2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di Trani ha rigettato l’ opposizione proposta da (di seguito, per brevità, solo avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2020 con cui il medesimo ufficio giudiziario le aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 20.000,00, oltre accessori, a titolo di restituzione del doppio di una caparra confirmatoria versata in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita. Part
Avverso tale decisione ha proposto appello la MG.
Con il primo motivo, l’appellante ha lamentato il fatto che il primo giudice ha erroneamente ravvisato l’inadempimento della società promittente venditrice, addebitandole la mancata stipulazione del contratto di compravendita di un bene immobile con la
In particolare, ha posto in rilievo il fatto che la controparte, lungi dal diffidarla ad adempiere, si era limitata a comunicargli la richiesta di produrre documentazione spesso genericamente indicata, che l’istante avrebbe potuto offrile in occasione dell a stipulazione del contratto, omettendo poi di dichiarare la scelta del notaio rogante e data ed ora della stipulazione, pur richiesta dalla Part
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
L’ appellata aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del contratto preliminare sottoscritto il 5 settembre 2019 con cui la società ingiunta ed odierna appellante aveva promesso di vendere alla un appezzamento di terreno in Molfetta, costituente il lotto n. 5 della maglia G dell’ASI di Bari, inserita nell’agglomerato industriale di Molfetta, unitamente ad un opificio industriale, al rustico, solo parzialmente edificato in alcune delle sue strutture.
Le parti avevano convenuto per la compravendita il corrispettivo di € 123.000,00, prevedendo il versamento di un acconto di € 10.000,00, a titolo di caparra confirmatoria. Dunque, la allegando l ‘ inadempimento della promittente alienante, ha chiesto con il ricorso monitorio la restituzione della caparra ed il versamento del doppio, alla luce del fatto che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30 dicembre 2019 e che tanto non è avvenuto a causa dell’inadempimento della Part
L ‘ appellante aveva opposto il decreto ingiuntivo e l’opposizione, come premesso, è stata disattesa sull’assunto che è intervenuta la risoluzione del contratto preliminare a seguito dello spirare del termine assegnato all ‘ opponente per adempiere, in presenza
dell’inadempimento dell’opponente giudicato connotato di maggior gravità all’esito della comparazione delle condotte delle parti.
L’appellante ha dedotto che immobile compromesso in vendita era un rustico e la tanto sapeva, visto che, nella sostanza, si era impegnata a terminare la costruzione.
In vista della conclusione del contratto, risulta agli atti che la MG, con nota del 3/12/2019, aveva comunicato alla controparte l’autorizzazione alla vendita dell’immobile da parte dell’ASI, assunta con delibera n. 334/2019, e che la quietanza di pagament o delle spettanze professionali dell’ing. -necessaria ai sensi della l.r. Puglia n. 29/2019, sarebbe stata consegnata all’atto della stipula del contratto definitivo.
Con detta nota, inoltre, aveva dichiarato di essere ‘ in attesa di essere notificato il nome del notaio, luogo e data ‘ del rogito.
Il promissario acquirente, riscontrando la missiva il 17/12/2019, aveva indicato il nome del notaio nel dott. di Corato, sollecitando la produzione del certificato di destinazione urbanistica oltre che di altri documenti tra cui le ‘ autorizzazioni amministrative Comune di Molfetta…autorizzazioni amministrative deposito sismico…autorizzazioni ottenute da ogni eventuale Ente coinvolto; quietanza liberatoria precedenti progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore ‘ alcuni verbali di prelievo relativi alla costituzioni, certificazioni di origine e DOP per la certificazione delle strutture in legno, prova dei contributi urbanistico ‘ e di qualunque altra natura eseguiti in favore del Comune di Molfetta e dell’ASI di Bari ‘ e lo stato di consistenza delle opere.
Necessari, secondo l’appellata, alla ripresa dell’attività edilizia.
La MG, il 20/12/2019, evidenziato che il certificato di destinazione urbanistica è atto del notaio e che, comunque, avrebbe provveduto ad acquisirlo, ha precisato che tutta la documentazione richiesta sarebbe stata consegnata in unico esemplare all’atto de lla stipula e che, comunque, era consultabile presso lo studio dell’ing. dichiarando che avrebbe formulato una nuova istanza pressi il di Molfetta per chiedere il rilascio del nuovo PdC.
Il contratto definitivo non è stato stipulato, secondo l’appellata perché non è intervenuta la produzione documentale richiesta, oggetto della diffida, da cui è discesa la risoluzione del contratto, che ha comportato il diritto per la parte adempiente di ricevere il doppio della caparra.
Conclusione condivisa dal Tribunale, che ha affermato che ‘ l’inadempimento in capo alla parte alienante per mancata stipula del definitivo nel termine indicato nel contratto
e nella successiva diffida deve ritenersi sicuramente prevalente rispetto alla richiesta di documentazione ulteriore ‘.
La scarna motivazione, che pare rinviare al semplice decorso del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, attribuito al promittente venditore, non dà compiutamente conto del fatto che la non ha mai ricevuto, dal promissario acquirente, la convocazione dal notaio, sollecitata al principio del dicembre 2019, nonostante la specificazione del fatto che i documenti richiesti (e necessari) sarebbero stati prodotto in occasione del rogito. Part
Così non tenendo conto del fatto che, in generale, il presupposto dell ‘ obbligo che l ‘ art. 1477, ultimo comma, cod. civ., pone a carico del venditore (e non del promittente venditore) di consegnare i documenti relativi all ‘ uso della cosa venduta, è che tali documenti siano necessari all ‘ uso della medesima e si trovino in possesso del venditore, il quale, in caso negativo, dovrà curarne la formazione al momento della conclusione del contratto, sicché, in caso di preventiva conclusione del contratto preliminare, è necessario che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promissario acquirente all ‘ atto della stipula del contratto definitivo di vendita (cfr. Cass. 2013/n. 25427).
Sicchè, prima di quel momento, ovvero della comparizione innanzi al notaio, non può parlarsi di adempimento suscettibile di incidere sul contratto preliminare, soprattutto ove si consideri che la aveva offerto rassicurazioni circa la consegna dei documenti necessari. Part
Non va sottovalutato il fatto che la richiesta inoltrata dalla si presentava pure connotata da rilevante genericità (con riferimento, ad esempio, alle autorizzazioni degli enti coinvolti), incapace di far sorgere un onere a carico del destinatario. Oltre che il teste escusso in primo grado, a conoscenza diretta dei fatti di causa per avere operato quale tecnico incaricato dalla e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha riferito che aveva assicurato al legale rappresent ante dell’appellata che, dopo la stipula del definitivo, gli avrebbe consegnato la relazione asseverativa e la quietanza dei compensi, con cui avrebbe ritirato il nuovo permesso di costruire. Part
Sicchè, alcun inadempimento da parte dell’appellante vi è stato, capace di giustificare la risoluzione del contratto. Neppure potendosi affermare, con sufficiente certezza, che i documenti in discussione non vi fossero o fossero inidonei al trasferimento del bene, pure perché alcuni di essi, quali l’autorizzazione dell’ASI, era già intervenuta sicché, ove
avesse cessato di avere efficacia, ben avrebbe potuto essere nuovamente concessa, in presenza dei relativi requisiti.
L’accoglimento del primo motivo di appello comporta l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ed assorbe il secondo motivo, articolato in via subordinata.
*
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell’esito complessivo dello stesso, graveranno sull’ appellata, secondo il principio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in ragione dei valori medi per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, di cui al d.m. 14/2022. In relazione al giudizio di secondo grado non si terrà conto dell ‘onorario per la fase di trattazione, in ossequio alla richiesta del difensore dell’appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 162/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani il 30/01/2023, pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’ effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2020 emesso dal Tribunale di Trani in favore di e revoca il detto decreto;
Condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo grado, in € 145,15 per spese ed € 5.077,00 per compenso di avvocato e, quanto al presente gr ado di giudizio, in € 382,5 per spese ed € 3.966,00 per compenso di avvocato; tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME