Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27993-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato presso gli indirizzo di posta elettronica dei propri difensori, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 977/2022 d ella Corte d’appello di Bari, pubblicata in data 15/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
LOCAZIONE USO DIVERSO
Inammissibilità dei motivi di ricorso
R.G.N. 27993/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 977/22, del 15 settembre 2022, della Corte d’appello di Bari, che respingendone il gravame, esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 127/21, del 15 gennaio 2021, del Tribunale di Trani, accogliendo, invece, quello incidentale di NOME COGNOME -ha confermato la declaratoria di risoluzione, per grave inadempimento del conduttore COGNOME, del contratto di locazione ad uso commerciale dallo stesso concluso con il COGNOME il 1° agosto 2002, condannandolo al pagamento, in favore di costui, dell’ulteriore somma di € 15.725,50, ol tre interessi dalla domanda al saldo, in aggiunta a quella già liquidata dal primo giudice e pari a € 14.854,32.
Riferisce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente essergli stato intimato sfratto per morosità dal COGNOME, in ragione del mancato pagamento di canoni di locazione, dal mese di aprile del 2010, per un importo complessivo di € 36.355,72.
Oppostosi alla convalida, il COGNOME, in via riconvenzionale, chiedeva, innanzitutto, accertarsi aver versato, da aprile 2010 ad aprile 2011, la somma di € 17.824,00, quali canoni di locazione. Lamentava, inoltre, diversi inadempimenti del COGNOME, innanzitutto per avergli locato un immobile non idoneo alla destinazione d’uso pattuita (quella di ristorazione), nonché per essere stato costretto a compiere interventi di ristrutturazione dell’immobile , necessari per ottenere la destinazione ad uso commerciale.
Emesso, nel contempo, anche un decreto ingiuntivo in favore del locatore per canoni non corrisposti, nella misura di €
30.578,82 (comprensivi pure delle spese per la procedura monitoria), proposta opposizione da esso COGNOME, veniva disposta la riunione dei due giudizi, all’esito dei quali, dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell’odierno ricorrente, lo stesso veniva condannato -previa revoca del decreto ingiuntivo -a pagare la minor somma di € 14.854,32.
Esperito gravame, in via di principalità, dal COGNOME, nonché, in via incidentale, da COGNOME, il giudice d’appello rigettava il primo e accoglieva il secondo, provvedendo nei termini sopra meglio indicati.
Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ‘in relazione agli artt. 1362, comma 1, e 1363 cod. civ., con riferimento all’interpretazione del contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto dalle parti in causa in data 1° agosto 2002 e delle sue clausole cont rattuali e all’esclusione dell’inadempimento contrattuale del locatore ex art. 1575 cod. civ.’.
Si censura la sentenza impugnata là dove ha escluso esservi inadempimento del locatore, richiamandosi alla giurisprudenza secondo cui, nelle locazioni ad uso non abitativo, grava sul conduttore accertarsi che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che ciò non abbia formato oggetto di specifica pattuizione. In particolare, si contesta alla Corte barese di av er ritenuto non conferente l’arresto di questa Corte
richiamato dal COGNOME con il suo primo motivo di gravame, giacché riguardante il caso di un immobile che aveva una destinazione urbanistica diversa -artigianale, invece che commerciale -da quella garantita in contratto. Nella specie, per contro, ‘l’imm obile locato, sia pure in parte, aveva destinazione commerciale’, essendo stato, inoltre, in ‘conseguenza della volontà del conduttore di diversamente distribuire gli ambienti che componevano l’immobile e di farne un uso diverso’ sottolinea la sentenza impugnata -‘che si è resa necessaria una variazione urbanistica e catastale di alcuni di essi’.
Così argomentando, tuttavia, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che la pronuncia di questa Corte da esso COGNOME crichiamata (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2020, n. 12115) ‘va oltre’ rispetto ai principi enunciati nella sentenza impugnata, avendo affermato che, ‘a fronte di una destinazione urbanistica dell’immobile diversa rispetto a quella garantita nel contratto, il conduttore può limitarsi a denunciare l’inadempimento del locatore allegando tale difformità, rimanendo esente dal dimostrare di aver preventivamente verificato che sotto il profilo indicato l’immobile fosse conforme all’uso che intendeva farne’.
Nella specie, le clausole contrattuali n. 10 e n. 11 stabilivano che tutti gli ambienti dell’immobile locato erano destinati ad uso commerciale, sicché la sentenza impugnata ‘ha violato in maniera evidente i canoni di interpretazione del contratto’ fissati dal codice civile, ragion per cui ‘non si può minimamente accettare la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello’, secondo cui ‘l’immobile locato, sia pure in parte, a veva destinazione commerciale’, essendo in ‘conseguenza della volontà del conduttore di diversamente distribuire gli ambienti che componevano l’immobile e di farne un uso diverso che si è resa necessaria una variazione urbanistica e catastale di alcuni di essi’.
D’altra parte, poi, che il conduttore abbia dovuto trasformare l’immobile ‘per svolgere l’attività commerciale per cui era stato concesso e preso in locazione, ovverossia l’attività di ristorazione’ è quanto emergerebbe dalle ‘foto allegate in originale ne l fascicolo di parte’ oltre che dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, che riferisce ‘di sostituzioni e rifacimenti e non già di mere riparazioni’, il cui costo è stato interamente sopportato dal conduttore al fine ‘rendere agibili e utilizzabili i locali’, ciò che renderebbe ‘di solare evidenza l’inadempimento del COGNOME, in qualità di locatore, ex art. 1575 cod. civ.’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ‘in relazione all’art. 1460 cod. civ., con riferimento alla richiesta avanzata dal Sig. COGNOME, in qualità di conduttore, di ottenere una riduzione del canone locativo a seguito dell’inadempimento del conduttore’ ( recte : locatore).
Assume l’odierno ricorrente di essersi lamentato, con il suo secondo motivo di gravame, del fatto che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla sua richiesta di riduzione del canone, ex art. 1460 cod. civ.
In relazione a tale motivo, la Corte territoriale escludeva l’omissione di pronuncia, sul presupposto che il primo giudice ‘rigettando la domanda volta ad accertare l’inadempimento del locatore’ avesse ‘implicitamente rigettato anche la richiesta di riduzi one del canone di locazione’. Rilevava, inoltre, la sentenza oggi impugnata che l’art. 1460 cod. civ. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del contratto, mentre secondo ‘la prospettazione dello stesso appellante ‘ , sin ‘dalla fase genetica della locazione l’immobile oggetto del contratto si presentava in uno stato di assoluto degrado’ ; di talché, non essendo stato ‘ritenuto o quantomeno
provato alcun inadempimento sopravvenuto nel corso della locazione’, mancherebbe il ‘presupposto necessario e indefettibile perché possa essere ritenuta legittima la sospensione’.
Assume, tuttavia, il ricorrente di aver ‘ampiamente comprovato’ l’inadempimento del COGNOME ‘non solo agli obblighi che incombevano sulla sua persona in qualità di locatore sin dalla sottoscrizione del contratto’, ma ‘anche nella fase esecutiva del rappo rto, posto che i cambi di destinazione d’uso si sono resi necessari, a fronte del perdurante inadempimento del locatore, nel corso del rapporto’.
A supporto, peraltro, della sua richiesta di applicazione dell’art. 1460 cod. civ., il ricorrente assume di aver richiamato il principio enunciato da questa Corte secondo cui, ‘in coerenza con il generale criterio di riparto dell’onere probatorio in tema di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni contrattuali’, a fronte dell’eccezione di inadempimento opposta dal conduttore, spetta ‘al locatore dimostrare di avere co rrettamente e pienamente adempiuto all’obbligo di rendere l’immobile locato piena mente idoneo all’uso pattuito’ (è citata Cass. Sez. 3, ord. 21 gennaio 2021, n. 2154).
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ‘in relazione agli artt. 1362, comma 1, e 1363 cod. civ., con riferimento all’interpretazione delle clausole n. 9) e 10) del contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto dalle parti in causa in data 1° agosto 2002; rilevanza, a tal fine, del materiale probatorio della difesa del Sig. COGNOME, ed in particolare della documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi alla data di sottoscrizione del contratto e dell’elaborato peritale a firma del CTU’.
Si censura la decisione assunta dalla Corte territoriale in relazione al terzo motivo d’appello, con il quale era stato lamentato che il Tribunale avesse mal interpretato la clausola n. 7 del contratto di locazione (che prevedeva la rinuncia del conduttore al rimborso delle modifiche migliorative apportate all’immobile) includendovi, erroneamente, i lavori di ristrutturazione eseguiti, resisi, invece, necessari per ottenere un a destinazione d’uso del locale conforme all’attività di ristorazione.
In particolare, la doglianza investe le affermazioni della sentenza impugnata secondo cui l’interpretazione ‘riduttiva’ proposta da COGNOME ‘non si concilia’ con la clausola 9 del contratto (‘che prevede un aumento del canone di locazione, pari al tasso legale degli interessi sul capitale investito dal locatore proprio in caso di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, fatte, però, evidentemente a spese del locatore’), né con la clausola 10, in base alla quale si prevedeva ‘l’esecuzione di alcun i lavori’, segnatamente la ‘realizzazione di canne fumarie per l’estrazione dell’aria e dei fumi’, che ‘il conduttore si impegnava a realizzare a sue spese’.
Evidenzia, per contro, il ricorrente come dalla documentazione sopra meglio indicata (fotografie in atti e relazione del CTU) emerga che ‘per la maggior parte delle opere eseguite non si trattava di assecondare il volere del conduttore di «migliorare» le condizioni dell’immobile per renderlo più gradevole o più appetibile agli occhi degli avventori’, bensì di ‘compiere opere di manutenzione straordinaria che necessariamente dovevano essere poste a car ico del proprietario locatore dell’immobile’.
3.4. Infine, il quarto motivo denuncia ‘manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione espressa nella sentenza della Corte d’appello di Bari in merito all’appello incidentale, per
aver ritenuto l’irrilevanza della prova dei pagamenti effettuati dal Sig. COGNOME nel periodo in cui è stata contestata la morosità (documenti da n. 28 a n. 52 nei fascicoli di parte intimata/opponente nei giudizi riuniti in primo grado) e per aver ritenuto tali documenti privi di riferimento esplicito ad uno dei periodi in contestazione, oggetto di decreto ingiuntivo’.
Si censura la decisione di accogliere l’appello incidentale, adottata dalla Corte barese sul presupposto che per tutti i periodi nei quali il locatore afferma essersi verificata la morosità non risulta agli atti alcuna prova di pagamenti che ad essi facciano riferimento.
Sostiene, viceversa, il ricorrente che i pagamenti risulterebbero ampiamente comprovati attraverso la documentazione prodotta nel fascicolo relativo all ‘ opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, tale essendo in ciascuno dei motivi in cui si articola.
8.1. Inammissibile è, innanzitutto, il primo motivo.
8.1.1. A tale esito deve pervenirsi per più ragioni.
Innanzitutto, per la non conferenza, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, della censura di violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale, dal momento che non può addebitarsi alla Corte territoriale alcun errore nell’interpretazione delle clausole contrattuali, visto che tale attività essa non ha neppure compiuto, in relazione alla valutazione circa l’inadempimento ex art. 1575 cod. civ.
In secondo luogo, il ricorrente neppure specifica in cosa si sarebbe sostanziata la denunciata violazione delle norme sull’interpretazione del contratto , difettando, pertanto, il motivo di specificità (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02).
Inoltre, l’inammissibilità del motivo deriva dal fatto che esso pretende, nella sostanza, di mettere in discussione, attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che ascrive alla ‘volontà del conduttore’ la scelta ‘di diversamente distribuir e gli ambienti che componevano l’immobile e di farne un uso diverso’, rendendo, così, ‘necessaria una variazione urbanistica e catastale di alcuni di essi’.
A tale rilievo il ricorrente oppone che, al contrario, l’immobile sarebbe stato, sin dal momento della conclusione del contratto, in condizioni tali da imporgli opere di ristrutturazione necessarie per poterlo destinare all’attività di ristorazione, ma ciò assume non prospettando una ‘ quaestio iuris ‘, bensì richiamandosi alla documentazione in atti, sollecitando un diverso giudizio di fatto rispetto a quello operato dai due giudici di merito, ciò che rende inammissibile pure la censura di violazione dell’ar t. 1575 cod. civ.
Difatti, il vizio di violazione di legge ‘consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità’ (‘ ex multis ‘, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione ‘postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito’ (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 64841401). Ne consegue, quindi, che il ‘discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risulta nze di causa’ (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
E’ appena il caso di rilevare che parte ricorrente evoca a torto, giusta le svolte considerazioni, Cass. n. 11892 del 2016, là dove -peraltro in termini problematici -ipotizzava, con una sorta di funzione sussidiaria rispetto alla delimitazione data alla deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., la prospettiva della deduzione di quel vizio, sempre, però
escludendo la valutazione delle risultanze istruttorie e, quindi, assumendole senza discuterle.
8.2. Per ragioni analoghe, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
8.2.1. Premesso che è ormai pacifico, nella giurisprudenza più recente questa Corte, che il locatore possa sospendere il pagamento del canone di locazione invocando l’eccezione di inadempimento -anche nella forma di ‘ exceptio non rite adimpleti contractus ‘ -a fronte dell’inadempimento del locatore delle obbligazioni ad esso facenti capo (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2019, n. 16918, Rv. 654401-02; Cass. Sez. 3, ord. 21 gennaio 2021, n. 2154, Rv. 660438-01, citata dal ricorrente), è astrattamente corretto il rilievo del ricorrente secondo cui la circostanza che quelli addebitati al COGNOME fossero inadempimenti ‘originari’ non precluderebbe la possibilità, per esso COGNOME, di avvalersi dell’art. 1460 cod. civ., visto tra le obbligazioni del locatore non vi è solo quella di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, ma pure quella di mantenerla in stato da servire all’uso convenuto, ex art. 1575, comma 1, n. 2), cod. civ.
Tuttavia, nel senso dell’inammissibilità del motivo, è dirimente la constatazione che la Corte territoriale mostra di aver condiviso la valutazione del primo giudice circa l’insussistenza di alcun inadempimento da parte del locatore. Non conferente è, pertanto, il riferimento -in astratto, nuovamente, corretto -fatto dal ricorrente alla necessità che, a fronte della sollevata eccezione ex art. 1460 cod. civ., fosse il locatore a dover provare di essersi reso adempiente; e ciò perché, evidentemente, la prova di tale adempimento è stata ritenuta raggiunta. E difatti, non a caso, l’odierno ricorrente chiede di mettere in discussione con
iniziativa, nuovamente, inammissibile -l’accertamento compiuto dal giudice di merito, richiamandosi alle risultanze della CTU e della documentazione in atti, e quindi sollecitando una rilettura delle risultanze istruttorie.
8.3. Inammissibile è pure il terzo motivo di ricorso.
8.3.1. Infatti, quello che viene prospettato come un vizio nell’interpretazione delle clausole contrattuali risulta, piuttosto, la denuncia di un’erronea riconduzione ad una di esse (in particolare, a quella che stabiliva la rinunzia del conduttore ad ogni rimborso per le migliorie apportate alla ‘ res locata ‘) degli interventi effettuati da esso C entrone sull’immobile, ancora una volta richiamandosi alla CTU e alla documentazione fotografica. Sicché, anche in questo caso, ciò che viene messo in discussione è l’accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata , non una questione di natura interpretativa.
8.4. L’inammissibilità, infine, del quarto motivo discend e dalla circostanza che, attraverso di esso, si denuncia un supposto vizio di motivazione della sentenza impugnata -in relazione all’accoglimento del motivo di appello incidentale del COGNOME con modalità non conformi a quelle individuate dalla giurisprudenza di questa Corte.
8.4.1. Deve, infatti, qui ribadirsi che -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., come ‘novellato’ dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (ed applic abile ‘ ratione temporis ‘ al presente giudizio, pur essendo stato celebrato a norma dell’art. 394 cod. proc. civ.; Cass. Sez. 6-3, sent. 18 dicembre 2014, n. 26654, Rv. 633893-01) -il
sindacato di legittimità è ormai destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo per verificare che sia stato assicurato il ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 62983001, nonché, ‘ ex multis ‘, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Ciò che comporta, tra l’altro, la necessità che il profilo della irriducibilità contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione -ovvero, le sole evenienze che, come rammentano gli stessi ricorrenti, sono idonee ad integrare la motivazione meramente apparente (oltre all’ipotesi, più che altro scolastica, di ‘carenza gra fica della stessa’) ’emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata’ (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit .), vale a dire ‘prescindendo dal confronto con le risultanze processuali’ (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), presentandosi, dunque, secondo quanto recentissimamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, come ‘vizio testuale’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792), ovvero ricavabile ‘ omisso medio ‘ dal testo della sentenza e non attraverso il confronto con elementi o dati attinti da altri atti del giudizio.
Per contro, il ricorrente denuncia la ‘manifesta illogicità e/o contraddittorietà’ della sentenza impugnata richiamandosi alla documentazione prodotta nel fascicolo relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente, o meglio, per esso,
dei difensori dichiaratisi antistatari, e liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, a NOME COGNOME, o meglio ai suoi difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5 .000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 23 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME