SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4740 2025 – N. R.G. 00004386 2024 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, all’udienza di discussione del 06 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE Civili Contenziosi per l’anno 2024 e promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata nello studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta giusta procura -ricorrente – P.
contro
(C.F.:
)
P.
domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta giusta procura -resistente – .
CONCLUSIONI
Come all’udienza del 06 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato la società
intimava alla società
lo sfratto per morosità dall’immobile sito in Desenzano del Garda (BS),
INDIRIZZO, piano terra, ad uso diverso, assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione e spese condominiali.
Si opponeva all’intimato sfratto la società
assumendo di aver pagato il canone di novembre 2023 richiesto ed in riferimento al parziale pagamento del mese di marzo 2023 di aver opposto in compensazione il pagamento dello split per l ‘ aria condizionata, oltre a contestare le spese condominiali richieste affermando di versare l ‘ importo di € 55, 00 ogni mese con il canone di locazione.
Disposto il mutamento di rito ai sensi dell’art.426 .c.p.c. , esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all’udienza del 06 novembre 2025.
Risulta pacifico che il pagamento del canone del mese di novembre 2023 sia stato versato dopo la notifica dell ‘ intimazione, come risulta altresì documentale che nel corso della locazione sia stato introdotto nel 2021 un altro procedimento per morosità della società conduttrice.
Anche nel corso del procedimento il conduttore non ha versato o comunque versato in ritardo i canoni di locazione, invece ha versato parzialmente quanto dovuto banco iudicis in riferimento alle spese condominiali.
La richiesta dei canoni e spese condominiali successive alla domanda di sfratto, maturati e non pagati nel corso del giudizio, non sono da considerarsi domanda nuova ma semplicemente modifica della domanda originaria e pertanto ammissibile.
In relazione alle doglianze di parte conduttrice sulla mancata comunicazione dei riparti condominiali si deve rilevare che ai sensi dell ‘ art. 9, comma 3, l.n. 392/78 il conduttore deve pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla richiesta. Pertanto se nell ‘ arco temporale previsto il conduttore non si attiva a chiedere l ‘ indicazione specifica delle spese ed il criterio di ripartizione, anche accedendo in via autonoma presso l ‘ amministratore di condominio, si deve ritenere automaticamente in NOME.
Pertanto la domanda della società di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché il comportamento della società conduttrice costituisce un inadempimento grave ed importante.
La clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione di immobili urbani per uso non abitativo e riferita all’ipotesi di inosservanza del termine di pagamento dei canoni non può ritenersi vessatoria.
In ogni caso, il criterio legale di predeterminazione della gravità dell’inadempimento di cui all’art. 5 della legge n. 92/1978, seppure disposto per le locazioni abitative, è ritenuto utilizzabile come parametro per valutare la gravità dell’inadempimento (cfr. Cass. 1428/2017) ed anche il mancato pagamento degli oneri accessori che superano le due mensilità costituiscono motivo di risoluzione ex art. 1455 cc.
Non può essere accolta in relazione al pagamento parziale del canone per il mese di marzo 2023 l ‘ eccezione di compensazione da parte del conduttore relativa al pagamento di uno split dell ‘ aria condizionata non essendo un credito certo, liquido e d esigibile.
Il mancato pagamento dei canoni e delle spese condominiali nel termine indicato nel contratto , ravvisa un comportamento che assume il carattere della gravità che giustifica la risoluzione del rapporto locatizio per inadempimento del conduttore.
Non viene accolta la domanda di condanna al pagamento della cauzione stante la risoluzione del contratto di locazione.
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento deve essere accolta., con la condanna al pagamento dei canoni e delle spese condominiali come richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
dichiara risolto per colpa
di
, il contratto di locazione di cui è causa e per gli effetti la condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena disposizione di l’immobile sito in Desenzano del Garda (BS), INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, ad uso diverso, entro la data del 10 gennaio 2026;
2) condanna altresì al pagamento in favore di dei canoni di locazione e spese condominiali scaduti e non versati per la somma
complessiva di € 4.319,50, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
condanna
a rifondere le
spese legali che si liquidano in € 2.552,00 , di cui € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Brescia, 06/11/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. NOME COGNOME