Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6279/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8539 del 29/12/2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE sostenendo che quest’ultima si era resa inadempiente agli obblighi del mandato, del 7/6/2012, a procurare l’allacciamento, l’attivazione e la somministrazi one della fornitura di energia elettrica all’impianto di distribuzione di carburanti della stessa attrice, sito in Manfredonia; chiedeva la condanna della convenuta all’adempimento, con misura ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, e il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE che, previa autorizzazione giudiziale, chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, individuata come responsabile dei pregiudizi lamentati, e chiedeva, in caso di accoglimento delle istanze attoree, di essere manlevata.
Con la sentenza n. 13829/2016, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea: in particolare, riteneva che fossero state svolte in ritardo le prestazioni di RAGIONE_SOCIALE e che, invece, RAGIONE_SOCIALE avesse provato di avere adempiuto tempestivamente ai propri obblighi, non appena ricevuta (da RAGIONE_SOCIALE) la comunicazione relativa al completamento delle necessarie opere da parte della società attrice; il giudice di primo grado liquidava, in via equitativa, in Euro 60.000 il danno patito da RAGIONE_SOCIALE.
4. La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello principale; la RAGIONE_SOCIALE si costituiva e avanzava appello incidentale condizionato; anche la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione con appello incidentale.
5. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8539 del 29/12/2021, accoglieva le impugnazioni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado rigettava le domande di RAGIONE_SOCIALE e dichiarava assorbito l’appello di quest’ultima. Per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito -fondando la propria decisione sulla cosiddetta ‘ragione più liquida’ così spiegava il decisum : «Occorre quindi esaminare se, in relazione alle deduzioni poste alla base dei predetti motivi di impugnazione, sia effettivamente ravvisabile un inadempimento, in capo alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, in ordine agli obblighi derivanti, da un lato, dal contratto di fornitura concluso tra la RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro , in relazione agli obblighi derivanti -nella relazione tra il cliente e la RAGIONE_SOCIALE -a seguito del rapporto instaurato in virtù del mandato conferito alla stessa RAGIONE_SOCIALE in ordine alla fase della connessione della fornitura di energia. Sul punto, va quindi rilevato che: a) alla sola data del 21.5.2013, la RAGIONE_SOCIALE aveva dato comunicazione della conclusione dei lavori posti a proprio carico, con missiva che era stata comunicata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in pari data; ciò in quanto, come dedotto dalle parti appellanti e sulla base di allegazione rimasta priva di effettiva contestazione, la comunicazione inviata da RAGIONE_SOCIALE alla data del 7.6.2012 era stata trasmessa ad un numero di fax diverso rispetto a quello indicato nella specifica tecnica, ragione per la quale la nota non era stata -di fatto -ricevuta da parte del distributore; b) successivamente alla ricezione della predetta comunicazione, il titolare della di-
stribuzione aveva peraltro dovuto attivarsi al fine di ottenere i necessari ‘permessi e autorizzazioni’ espressamente indicati nel preventivo sottoscritto dal cliente; risultando -sulla base di allegazioni di fatto pure rimaste prive di contestazione -che: RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto ottenere la concessione di due servitù per il passaggio della rete di distribuzione da parte dei proprietari dei fonti limitrofi e formalizzate il 24.1.2014 e il 5.3.2014; che lo stesso titolare del servizio di distribuzione aveva altresì dovuto ottenere il necessario nulla osta da parte del Comune di Manfredonia, concesso il 18.10.2013 a seguito di domanda presentata il 9.7.2013 e condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali e al riscontro della coerenza con il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, ottenuto solo nel successivo mese di aprile del 2014; c) alla data del 25.7.2014, momento nel quale era stato effettuato l’accesso da parte del personale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fi ne di eseguire l’allaccio alla linea elettrica, era stata riscontrata la mancata esecuzione di alcune delle opere richieste in sede di comunicazione del preventivo; non risultando, in particolare, presenti il dispositivo di protezione e i cavi di collegamento tra il misuratore RAGIONE_SOCIALE e il dispositivo medesimo oltre alla messa in opera del contenitore in vetroresina per l’alloggio del misuratore (circostanze di fatto, queste ultime, non effettivamente contestate dalla RAGIONE_SOCIALE che, in questa sede, si è limitata a dedurre che l’esecuzione delle relative opere comportava un solo ritardo di poche ore nell’esecuzione dei lavori di allaccio). Sulla base dei predetti elementi di fatto, va quindi ritenuto che alcun profilo di effettivo inadempimento sia ravvisabile in capo alla RAGIONE_SOCIALE, atteso che la medesima -in forza delle condizioni generali di fornitura -aveva ricevuto dal cliente il mandato per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione della fornitura con il titolare del servizio di di stribuzione (ciò fermo restando che il cliente -sulla base della documentazione
sottoscritta in sede di accettazione del preventivo – risultava titolare di ogni successivo rapporto giuridico con il distributore) e che tale attività gestoria si era resa possibile solo a far data dal 21.5.2013, momento di ricezione della specifica tecnica allegata alla proposta contrattuale, dopo la quale la missiva era stata inviata al distributore in pari data (e rammentando, sul punto, il principio contenuto nell’art. 1715 cod. civ., in base al quale -in mancanza di patto contrario -il mandatario non risponde dell’inadempimento dei soggetti con i quali ha contrattato tranne che l’insolvenza di questi dovesse essergli nota al momento di conclusione del contratto medesimo). In riferimento al periodo compreso tra il 21.5.2013 ed il 25.7.2014, deve altresì escludersi la sussistenza di un inadempimento del titolare del servizio di distribuzione; ciò in considerazione della necessità di ottenere i necessari permessi ed autorizzazioni, come espressamente contemplato in sede di preventivo, e della conseguente mancata computabilità dei relativi tempi (protrattisi, sulla base delle predette allegazioni di fatto, dal luglio del 2013 all’aprile del 2014) nell’ambito dei sessanta giorni lavorativi previsti dal preventivo medesimo. Ulteriormente, deve essere attribuita idonea valenza al dato relativo alla mancata esecuzione -alla data di accesso del personale della RAGIONE_SOCIALE al fine di eseguire le operazioni di allaccio -di alcune delle opere indicate nella specifica tecnica trasmessa al cliente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sulla base di tali considerazioni -in riferimento al disposto generale contenuto nell’art.1218 cod. civ. -deve quindi ritenersi che non sia ravvisabile, in capo ad RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE in relazione alle obbligazioni rispettivamente assunte, alcun effettivo inadempimento imputabile, con specifico riferimento al lasso temporale intercorso tra la richiesta di connessione alla rete di distribuzione e quello di effettiva attivazione della linea elettrica. Rimangono quindi assorbiti gli altri rilievi di appello principale e incidentale e di appello incidentale condizionato.».
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su sei motivi; resistevano, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
7. La ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1.
All ‘ esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione di cui all’art. 360 n. 5 e 3 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 115 cpc per non aver considerato la relativa prova emergente dagli atti», per avere il giudice d’appe llo mancato di considerare i documenti, versati in atti, con cui le odierne controricorrenti avevano riconosciuto, confessandolo, il loro inadempimento, dovuto a disorganizzazione interna.
La censura è inammissibile, perché mira, evidentemente, ad una rivalutazione -inammissibile nel giudizio di legittimità, in quanto spettante al giudice di merito -del materiale probatorio e di documenti dei quali si ipotizza il valore confessorio, senza però riportarli (in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.) integralmente (sì da consentirne l’apprezzamento), né deducendo la violazione dell’art. 2735 cod. civ.
Con specifico riferimento alla norma asseritamente violata, poi, si richiama quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte
dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.».
Col secondo motivo si deduce la « Violazione di cui all’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 345 co. 2 cpc, per aver ritenuto ammissibile ed accoglibile un’eccezione non rilevabile d’ufficio sollevata per la prima volta in grado d’appello»; secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe escluso l’inadempimento delle società convenute, in quanto la comunicazione del 6/6/2012, di conclusione dei lavori posti a carico di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata trasmessa ad un numero di fax diverso rispetto a quello indicato nella specifica tecnica e, così, non era stata ricevuta; col motivo si afferma che tale motivazione trova il suo fondamento in un’eccezione tardivamente (e, quindi, inammissibilmente) sollevata per la prima volta in grado di appello, quando le società convenute avevano «cambiato versione dei fatti, asserendo che la comunicazione della ultimazione dei lavori a carico di RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta solo con la comunicazione del 21.05.2013, mentre in primo grado non avevano negato la ricezione del fax del 6.06.2012 né eccepito alcunché sul punto».
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
Innanzitutto, l ‘esposizione della censura è lacunosa (in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.): le odierne controricorrenti contestano , infatti, quanto asserito dalla ricorrente circa la tardiva introduzione dell’eccezione, sostenendo di aver già dedotto in primo grado di non aver ricevuto la conferma del 7/6/2012; sarebbe stato onere della ri-
corrente svolgere una compiuta illustrazione del fatto processuale, riportando la pretesa difformità tra le difese del primo grado e quelle del secondo.
Inoltre, il motivo non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sulla sostanziale irrilevanza del fax del 7/6/2012, posto che, comunque, secondo l’accertamento svolto nel grado di merito, i lavori che la RAGIONE_SOCIALE doveva eseguire non erano stati completati a quella data.
Peraltro, non risulta che il giudice d’appello abbia accolto un’eccezione formulata in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. , sia perché non è qualificata (né qualificabile) come ‘eccezione’ la mera contestazione di una circostanza affermata ex adverso (e, cioè, l’avvenuta comunicazione del 7/6/2012), sia perché nella motivazione si dà conto di un puntuale esame dei documenti prodotti sin dal primo grado, attività che compete al giudice di secondo grado senza necessità di specifiche eccezioni dell’appellante.
Col terzo motivo la ricorrente deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 115 cpc, e n.5 per non aver posto a fondamento della decisione un elemento di prova essenziale, comprovante la comunicazione di effettuazione dei lavori in data 06.06.2012, fatto decisivo per il giudizio.».
Col quarto motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 115 cpc, e n.5 per non aver posto a fondamento della decisione elementi di prova essenziali, attinenti alla ritardata attivazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, fatto decisivo per il giudizio.».
Col quinto motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 115 cpc, e n. 5 per aver ritenuto provato un fatto sfornito di prova ponendolo a fondamento della decisione , quale fatto decisivo per il giudizio».
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.
Come già esposto in relazione al primo motivo, «per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01).
A ciò si aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità, specificamente riferita alla deduzione sub art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. della mancata (o inadeguata o erronea) considerazione di risultanze probatorie: «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 , n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua ‘decisività’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01).
Col sesto motivo si deduce la «Violazione di cui all’art. 360 n. 3, in relazione all’art. 112 cpc, e n. 5 per omessa pronuncia sull’appello incidentale condizionato».
È inammissibile anche questa censura, che si risolve in un ‘non motivo’, dato che si impugna la decisione nella parte in cui non è stato esaminato l’appello formulato dalla RAGIONE_SOCIALE, evidentemente assorbito perché incompatibile con l’integrale riforma della decisione di primo grado e il totale accoglimento dell’appello avversario.
In conclusione, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE; alla decisione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ogni parte vittoriosa,
in Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione