SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12909 2025 – N. R.G. 00005348 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVII^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2024 vertente tra
( , con sede legale in Roma, INDIRIZZO (00187), in persona del responsabile della Funzione Affari Legali e Societari di rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEc.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO (00191), giusta delega in atti P. C.F.
nato a Vittoria 07/10/1993 ed ivi residente nella INDIRIZZO c.f. , rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECF. ) nel cui studio, sito in Vittoria, nella INDIRIZZO è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti rilasciata in calce al presente atto C.F.
convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1. Con provvedimento del 18 giugno 2017 il resistente veniva ammesso alle agevolazioni finanziarie, con successiva erogazione, in suo favore, della somma complessiva di euro 34.743,10, da rimborsare entro il termine di 7 anni, con rate mensili costanti e posticipate di cui la prima decorrente dal sesto mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni, come da piano di ammortamento comunicato contestualmente alla corresponsione delle agevolazioni. Trattasi, segnatamente, dei benefici previsti dall ‘ Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/02/2016 e ss.mm.ii., nella forma di Microcredito esteso (da 25.000,01 a 35.000,00 euro)
per la realizzazione del programma di spesa ammesso ai sensi dell’art.10 dell’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/02/2016 e ss.mm.ii..
In data 10 settembre 2019, alla luce del mancato pagamento di alcune rate per la restituzione del finanziamento, veniva inviata via PEC alla Ditta Individuale una diffida ad adempiere, regolarmente consegnata, al fine di regolarizzare la posizione debitoria, senza, tuttavia, che pervenisse alcun riscontro nel termine utile dei 45 giorni.
In data 16 dicembre 2022 l’ente, in ragione dell’inadempimento del beneficiario, deliberava la revoca delle agevolazioni.
Sulla base dell’estratto delle scritture contabili prodotte, e tenuto conto delle somme medio tempore restituite, risultava ancora dovuto l’importo complessivo di euro 32.486,62, di cui euro 30.049,88 a titolo di capitale ed euro 2.300,54 a titolo di interessi.
Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 17506/2023 del 14 novembre 2023, su istanza della per il complessivo importo di euro 32.486,62 oltre spese.
Il pagamento veniva preteso, dall’ingiungente, in ragione del mancato pagamento di 3 rate del piano di rimborso del finanziamento erogato. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 13 del provvedimento di ammissione al beneficio (‘revoca delle agevolazioni’) determina ex se la totale revoca dell’agevolazione.
A motivo di opposizione, la difesa di ha eccepito:
In via preliminare: a) la nullità della procura alle liti per omessa indicazione del soggetto che conferisce il mandato e per omessa spendita dei poteri dello stesso. Sia dalla procura alle liti che dal corpo del decreto ingiuntivo opposto non sarebbero desumibili le generalità di chi conferisce la procura/mandato, essendo detto soggetto genericamente indicato come Avv. NOME COGNOME senza alcuna altra specificazione; b) la nullità della notificazione eseguita a mani (a mezzo del servizio postale), atteso che (c.f. ) risulta dotato di indirizzo pec risultante dai pubblici registri; c) assoluta incertezza sul destinatario dell’ingiunzione. L’atto notificato risulterebbe essere nullo in quanto privo dei requisiti essenziali di cui all’art 163 n. 2, posto che il sarebbe stato indicato genericamente con nome e cognome ma senza alcun altro dato anagrafico valido o corretto, (‘ unico dato indicato è un codice fiscale riferibile senz’altro ad altro soggetto ma sicuramente non corrispondente a quello del ‘) C.F.
nel merito: la cessazione dell’attività con debiti a carico del
sarebbe, a ben vedere, in parte attribuibile al comportamento negligente dell’Agenzia, la quale si è resa inadempiente degli obblighi assunti nei confronti del . Nello specifico, non avrebbe sostituito il tutor assegnato al , dopo che questi era risultato non essere più in servizio presso l’Agenzia. Da tale inadempimento sarebbe derivato un danno economico al che può essere quantificato in una somma non inferiore ad euro 75.000,00, tenuto conto che lo stesso, oltre al debito contratto con ha dovuto contrarre ulteriori debiti (con Banche, Mediocredito e fornitori) che, a seguito della cessazione dell’attività, sono rimasti parzialmente non pagati.
Per tali ragioni, l’opponente ha richiesto : in via preliminare, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione; in via subordinata, con domanda riconvenzionale, di condannare la controparte inadempiente al pagamento della somma di euro 75.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Attivato il contraddittorio, l’ingiungente si è costituita in giudizio ed ha confutato le ragioni dell’opposizione, come della domanda riconvenzionale avversaria, chiedendone in ogni caso il rigetto, con favore delle spese della lite.
Concessa, in data 19.3.2025, la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è pervenuta all’udienza del 17.9.2025, in cui le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
2. questioni preliminari
2.1 Le questioni di nullità sono infondate e, pertanto, devono essere respinte.
2.2 Con riferimento alla prima eccezione, circa la nullità della procura alle liti, si osserva come dalla documentazione prodotta emerga chiaramente che l’ingiungente risulta rappresentata dal proprio procuratore, avv. NOME COGNOME nella sua qualità di Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari. Lo stesso avv. COGNOME ha ricevuto regolare procura dall’ con atto pubblico rep. n. 1174 del 2 marzo 2020, rogato dal Notaio Trattandosi di procura notarile, ritualmente depositata nei registri competenti, i poteri di rappresentanza del procuratore di risultano direttamente da atto pubblico.
2.3 Con riferimento alla lamentata nullità della notifica si osserva che, nella fattispecie in esame, l’esecuzione della stessa a mezzo dell’Ufficiale
giudiziario, anziché tramite posta elettronica certificata, non può ritenersi causa di invalidità, non trovando la modalità digitale alcun vincolo normativo di esclusività.
Ad ogni modo, va rammentato che qualsiasi vizio relativo alla notifica diviene privo di rilevanza qualora l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, producendo la conoscenza legale del contenuto da parte del destinatario, secondo quanto stabilito dall’art. 156 c.p.c. e dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr. tra le molte, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30372; Cass. 9 gennaio 2019, n. 287).
Nel caso concreto, deve ritenersi indubbio che la notificazione abbia pienamente conseguito la sua funzione, posto che il destinatario ha avuto integrale conoscenza dell’atto ed è stato in grado di proporre opposizione, esercitando senza limitazioni il proprio diritto di difesa.
2.4 Allo stesso modo, anche l ‘eccezione , sollevata dalla parte opponente, circa la pretesa nullità del decreto ingiuntivo per asserita incertezza nell’individuazione del debitore, non risulta fondata. Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che il è stato identificato nel ricorso per decreto ingiuntivo con il proprio nome, cognome e codice fiscale. Tali dati, come noto, consentono di individuare senz’altro la persona fisica, atteso che il codice fiscale incorpora elementi identificativi quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
Non appare comprensibile, inoltre, l’affermazione della parte opponente secondo cui il codice fiscale sarebbe riferibile ad altro soggetto, posto che lo stesso coincide con quello riportato nella procura e nella comparsa di opposizione. È la stessa parte opponente, peraltro, a confermare inequivocabilmente l’identità del debitore, laddove riconosce che il sig. ha beneficiato delle agevolazioni finanziarie concesse da e non ha restituito parte delle somme erogate.
A ciò si aggiunga che la procura alle liti, apposta in calce al ricorso, individua il sig. non solo mediante il codice fiscale, ma anche attraverso l’indirizzo di residenza, anch’esso coincidente con quanto riportato nella stessa opposizione. Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna incertezza in ordine alla persona del debitore.
3. merito della lite.
3.1 L’opposizione svolta dal come anche la domanda riconvenzionale in citazione, ai danni di sono da respingere, per quanto di seguito considerato.
3.2 La difesa dell’ingiunto, infatti, è imperniata sull’assunto per cui il mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento sarebbe stato causato dalla mancata sostituzione del tutor affidato al beneficiario.
Ebbene, tale circostanza, peraltro meramente affermata nei documenti di parte, non pare causalmente collegata rispetto all’intervenuto dissesto finanziario del .
In particolare, l’opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno della tesi difensiva, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che la crisi dell’impresa era stata causata dal contegno omissivo dell’Agenzia.
Giova sottolineare che, pur volendo aderire alla ricostruzione dell’opponente, non potrebbero comunque accogliersi le domande proposte.
È principio arcinoto, invero, quello secondo cui: ‘ in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma ‘ (così per tutte Cass. n. 13627 del 30/05/2017); ancora, si suole affermare che ‘ in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell’elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto ‘ (Cass. n. 18320 del 18/09/2015) .
Non può non rilevarsi, dunque, che, nel caso di specie, il mancato pagamento del debito contratto alla luce dell’agevolazione ottenuta è l’evento oggettivamente più grave tra i due in oggetto, tale da alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale.
Il pagamento delle rate per il rimborso del finanziamento concesso, infatti, rappresenta l’obbligazione principale che grava sul beneficiario, prevista, nel provvedimento di concessione dei benefici, quale causa espressa di revoca delle agevolazioni.
Al contrario, la partecipazione al programma di tutoraggio, in disparte qualsivoglia interpretazione paternalistica della disciplina sul microcredito di cui in rubrica, era prevista alla stregua di un ‘onere’ per il destinatario, tenuto a svolgere le attività di ‘tutoring’ per ottenere il beneficio richiesto.
Ciò posto, va ora aggiunto essere processualmente pacifico (art. 115 c.p.c.) che l’opponente attrice era rimasta morosa, per oltre tre rate
successive, nella restituzione del finanziamento ricevuti, sì da consumare quell’inadempimento ex ante valutato idoneo ad alterare irreversibilmente l’economia del rapporto, e da produrre lo scioglimento del contratto ( rectius , la revoca del finanziamento).
3.3 Il mancato accoglimento della domanda principale impone, senz’altro, il rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, atteso il rapporto di presupposizione logica intercorrente tra le due petizioni. Nel dettaglio, l’accertamento circa la legittimità del decreto opposto determina il disconoscimento delle ragioni rappresentate dall’opponente in merito all’inadempimento di controparte, nei termini cui si è fatto riferimento poc’anzi.
È pacifico, in effetti, che ‘ quando è proposta una domanda principale ed una domanda riconvenzionale che abbia come presupposto il rigetto della prima, l’accoglimento della domanda principale implica l’esplicito rigetto della riconvenzionale ‘ (Cass. Sez. 3, 20/03/2008, n. 7485).
Pare appena il caso di rammentare che tale ultima considerazione è stata svolta ad abundantiam , posto che ‘ il rigetto di una domanda riconvenzionale attinente soltanto ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio deve ritenersi implicito quando la sentenza con adeguata motivazione, abbia accolto una tesi inconciliabile ed apposta con quella fatta valere. Pertanto, la mancanza sul punto di una espressa statuizione non comporta vizio di omessa pronuncia, né la necessità di ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali (cod. proc. civ. art. 287, 288, 289) . (Cass. Sez. 3, 02/04/1997, n. 2871).
3.4 Donde il rigetto dell’opposizione, com’anche dell’istanza riconvenzionale in citazione, e la conferma del decreto opposto.
3.5 Si provvede, pertanto, come a seguire, e le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
-rigetta l’opposizione proposta, dal avverso il decreto ingiuntivo n. 17506/2023 del 14 novembre 2023, su istanza di e conferma per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta, dal , ai danni della parte convenuta opposta;
condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta
opposta, delle spese del grado, che liquida in euro 4.850,00 (valore della lite: euro 75.000,00) per compensi tariffari, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Roma, 22 settembre 2025
Il giudice
NOME COGNOME
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. NOME COGNOME M.O.T. in tirocinio generico