Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
R.G.N. 18585/23
C.C. 15/10/2025
Vendita -Inadempimento del venditore nella consegna -Risoluzione per inadempimento -Restituzione prezzo corrisposto
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 2 ottobre 2025, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 393/2023, pubblicata il 4 febbraio 2023, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 7/17 giugno 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. vigente ratione temporis , depositato il 19 settembre 2019, COGNOME NOME adiva il Tribunale di Milano, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita dell’imbarcazione usata da restaurare, modello Riva Tritone, concluso tra le parti il 21 novembre 2016, per inadempimento del venditore COGNOME NOME nella consegna del bene, con la condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’importo versato a titolo di prezzo nei limiti del minor importo di euro 59.000,00, a fronte dei bonifici bancari prodotti, oltre interessi legali dai singoli versamenti e nella misura di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.
COGNOME NOME rimaneva contumace.
Il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 21 ottobre 2020, respingeva le domande proposte, in ragione dell’inadempimento imputabile all’acquirente ex art. 1460 c.c.
-Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2020, COGNOME NOME proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando la mancata contestazione, da parte del resistente, dei
fatti esposti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con la conseguente inammissibilità dell’eccezione di inadempimento sollevata ex officio , di cui contestava comunque l’integrazione, dal momento che aveva corrisposto, in più rate (in parte a mezzo bonifici bancari, in parte in contanti), l’importo pattuito, senza mai ottenere la consegna dell’imbarcazione, nonostante i solleciti più volte inviati al venditore, che aveva, in ogni caso, dichiarato di volere restituire, sia pure senza indicare una data certa, l’importo ricevuto di euro 59.000,00, manifestando così la sua intenzione di risolvere il contratto.
Rimaneva contumace, anche nel giudizio d’impugnazione, COGNOME NOME.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello spiegato e, per l’effetto, in integrale riforma dell’ordinanza impugnata, pronunciava la risoluzione del contratto di vendita del 21 novembre 2016 intervenuto tra le parti, avente ad oggetto l’imbarcazione usata marca Riva Tritone, disponendo la condanna del venditore alla restituzione, in favore dell’acquirente, della somma di euro 59.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti ed interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il COGNOME non aveva mai addotto alcuna giustificazione a sostegno della mancata consegna dell’imbarcazione, non avendo mai allegato circostanze idonee a legittimare il suo inadempimento, mentre il COGNOME aveva dimostrato l’esistenza del contratto, la sua volontà di
adempierlo, i pagamenti effettuati e la mancata consegna del bene a cura del venditore; b ) che, per l’effetto, doveva essere pronunciata la risoluzione della vendita, conseguente all’inadempimento dell’alienante con riferimento alla mancata consegna dell’imbarcazione, anche in relazione alla volontà da questi espressa di restituire quanto ricevuto (come da documento n. 21); c ) che, quale conseguenza della risoluzione, doveva essere disposta la restituzione all’acquirente della somma di cui risultava provato, in via documentale, il pagamento, a mezzo bonifici bancari, in favore del venditore, nella misura di euro 59.000,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimato NOME.
4. -All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 22 novembre 2024, depositata il 6 dicembre 2024, comunicata il 9 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 21 gennaio 2025, COGNOME NOME ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
5. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito utilizzato i
documenti di cui ai nn. 23, 24, 25, 26 e 27 depositati dall’appellante con l’atto di appello e, dunque, tardivamente.
2. -Con il secondo motivo svolto il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato la risoluzione per inadempimento imputabile al venditore, benché la consegna del bene pattuito dovesse avvenire solo all’esito del pagamento della somma concordata, per quanto emergente dalle circostanze dedotte (per la prima volta in sede di legittimità), pagamento non dimostrato nella sua integralità dall’acquirente, né sarebbe stato dimostrato il rispetto dei termini di scadenza delle proprie obbligazioni.
3. -Con il terzo motivo proposto il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1470 e 1353 c.c., per avere la Corte distrettuale pronunciato la risoluzione per inadempimento ascrivibile all’alienante, nonostante il contratto fosse soggetto ad una condizione sospensiva di adempimento, tale per cui la proprietà si sarebbe trasferita all’acquirente solo all’esito dell’integrale pagamento del prezzo secondo le modalità pattuite.
4. -La proposta di definizione accelerata del giudizio, che concludeva per la sua manifesta infondatezza, aveva disatteso le censure sollevate sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 1) che la prima censura era generica (non essendo stato specificato il contenuto di tali documenti), né i termini della sua utilizzazione a fini decisori a cura della pronuncia impugnata (stante che nel corpo della motivazione erano citati i documenti nn. 21, 13, 14 e 16 e non già quelli citati dal ricorrente), anche in ragione della
previsione di cui all’art. 702 -quater c.p.c., vigente ratione temporis , secondo cui sono ammessi, in sede di gravame avverso l’ordinanza che ha concluso il procedimento (allora) sommario di cognizione, i documenti che siano reputati indispensabili ovvero di cui sia dimostrata l’impossibilità di produzione nel giudizio di prime cure; 2) che la seconda censura era inammissibile, in quanto basata sull’introduzione di nuove circostanze in fatto ( con riferimento alle modalità dei pagamenti e ai pagamenti effettivamente eseguiti) e sulla prospettazione, per la prima volta in sede di legittimità, di una diversa ricostruzione in diritto (avuto riguardo alla previsione di un termine essenziale per il pagamento), anche tenuto conto della circostanza processuale che l’odierno ricorrente era rimasto contumace nei due gradi di merito del giudizio, peraltro facendo riferimento ad un documento prodotto solo in sede di legittimità (e, dunque, inammissibile); 3) che la terza doglianza era inammissibile, poiché introduceva per la prima volta in sede di legittimità una nuova ricostruzione giuridica sulla previsione nel contratto di una condizione sospensiva di adempimento, nient’affatto evocata dalla pronuncia impugnata e senza cogliere la ratio della decisione contestata (quanto alla volontà manifestata dall’alienante di non dare corso all’esecuzione del contratto, come da documento NUMERO_DOCUMENTO).
5. -Rileva il collegio che l’opposizione ( recte la richiesta di decisione del ricorso) è stata proposta tardivamente mediante atto depositato telematicamente il 21 gennaio 2025, ossia oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c.,
tenuto conto dell’avvenuta comunicazione della proposta anticipata in data 9 dicembre 2024.
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 380bis e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME