Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5133 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5133 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8350/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante pro tempore NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 26759/2024 depositata il 15/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dall’esame RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per revocazione i fatti di causa possono essere ricostruiti come segue:
« 1. Va premesso che la causa all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte si inserisce nella complessa vicenda RAGIONE_SOCIALE cessione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di proprietà di enti previdenziali, che ha visto -limitandoci a pochi cenni pertinenti il caso di specie -prima l’individuazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEare destinato ad essere alienato (v. il d.lgs. n. 104/1996 e il d.l. n. 140/1997), poi la nomina, da parte del Ministero RAGIONE_SOCIALE e del Ministero RAGIONE_SOCIALE, di un prestatore di servizio (il RAGIONE_SOCIALE) con il quale è stato sottoscritto un contratto per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività, poi ancora, sulla base del d.l. n. 351/2001 (convertito nella legge n. 410/2001) il trasferimento, con d.m. 30 novembre 2001, RAGIONE_SOCIALE proprietà degli RAGIONE_SOCIALE da alienare alla società ‘veicoloRAGIONE_SOCIALE, società che, quale nuova proprietaria degli RAGIONE_SOCIALE, ha sottoscritto un nuovo contratto di gestione RAGIONE_SOCIALEe vendite degli RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE, contratto che comprendeva la gestione RAGIONE_SOCIALE vendita di un immobile sito in Oristano di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE). Sulla base del bando di gara predisposto dal RAGIONE_SOCIALE, l’immobile è stato aggiudicato, insieme ad altri RAGIONE_SOCIALE, alla società RAGIONE_SOCIALE Con atto notarile del 18 marzo 2004 la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile è stata trasferita dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, che ha poi l’anno successivo venduto l’immobile alla società RAGIONE_SOCIALE che l’ha contestualmente venduto alla società RAGIONE_SOCIALE 2. Nel marzo del 2007 l’RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, indicato nella misura di
euro 9.944.000, ‘determinato dalla sopravvenuta indisponibilità RAGIONE_SOCIALE Torre A e RAGIONE_SOCIALE Piastra E RAGIONE_SOCIALE‘immobile in Oristano’, già di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attore, ‘indebitamente cedute’, nonché a corrispondere euro 767.130,54, a titolo di danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione aventi ad oggetto porzioni RAGIONE_SOCIALE Torre A che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricavato dai beni. L’attore, a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria domanda, ha dedotto che la sola Torre B aveva costituito oggetto del trasferimento ex lege dal patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale a RAGIONE_SOCIALE, con conseguente lesione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. del proprio diritto di proprietà. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, eccependo la non ricomprensione RAGIONE_SOCIALE Torre A e RAGIONE_SOCIALE Piastra E nell’atto di vendita concluso con RAGIONE_SOCIALE, proponendo al riguardo domanda principale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto di vendita, e ha chiamato in causa RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE si è costituita e ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, data la sua posizione di terzietà rispetto al trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile oggetto del contratto di vendita, sostenendo nel merito che la Torre A e la Piastra E erano ricomprese nella individuazione del bene di cui al d.l. 351/2001 e al decreto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di esecuzione del d.l. Con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda principale proposta dal convenuto RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato che solo la Torre B era stata inserita nel piano straordinario di cessione e poi trasferita alla RAGIONE_SOCIALE, così che l’atto di vendita RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la Torre B e non ha prodotto effetti traslativi RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE Torre A. Il Tribunale ha ritenuto non determinante che nel suddetto atto di vendita fossero indicati dati catastali che includevano tutti i subalterni, inclusi quelli RAGIONE_SOCIALE Torre A, alla luce RAGIONE_SOCIALE esclusione di quest’ultima dal piano straordinario di cessione, RAGIONE_SOCIALE ricomprensione RAGIONE_SOCIALE sola Torre B nell’elenco allegato al decreto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di un testimone, RAGIONE_SOCIALE
presenza del codice RAGIONE_SOCIALE Torre B nella perizia di stima e nella scheda di consistenza del bene, RAGIONE_SOCIALE descrizione del bene presente nell’allegato 20 al rogito di vendita. 3. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con atto articolato in due motivi. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, ha rigettato il gravame e ha confermato l’impugnata sentenza ».
Avverso quest’ultima sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.
Per quanto di interesse in questa sede, come emerge dalla sentenza impugnata per revocazione, il secondo motivo denunciava « la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: come detto nel primo motivo, ‘il RAGIONE_SOCIALE non aveva titolo a chiedere l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di trasferimento e avrebbe potuto solo provocare, in via d’eccezione, un accertamento incidentale del fatto che detta alienazione non fosse avvenuta; in ogni caso, di fronte alla decisione del RAGIONE_SOCIALE di proporre la domanda in via principale’, i giudici di merito ‘avrebbero dovuto avvedersi che la decisione esigeva la partecipazione al giudizio di tutte la parti del contratto’ e quindi non solo RAGIONE_SOCIALE ricorrente acquirente, ma anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era stata la parte venditrice ».
Questa Corte di cassazione, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 26759 del 2024, ha rigettato il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la revocazione RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza, sulla scorta di un unico motivo.
Sia RAGIONE_SOCIALE, quale successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con autonomi controricorsi.
A seguito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. del consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata fissata udienza per la trattazione in camera di consiglio.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va accolta, siccome fondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per insussistenza RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi in capo al difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sollevata da entrambi i controricorrenti.
A tale proposito, premesso che la procura alle liti ai fini RAGIONE_SOCIALE presente impugnazione è stata rilasciata da NOME COGNOME, qualificatasi come amministratore unico e legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, deve osservarsi che dalla visura CCIAA alla data del 12.05.2025 prodotta in atti risulta, quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE predetta amministratrice unica NOME COGNOME, che « è stato notificato provvedimento del 24/04/2015 emesso dal Tribunale di Napoli nell’ambito del p.p. n. 48015/08 RGNR e n. 12934/09 RG GIP, con il quale è stato disposto che si proceda all’annotazione, nel registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, RAGIONE_SOCIALE sospensione dei poteri degli originari amministratori legali RAGIONE_SOCIALE società ».
Amministratore giudiziario RAGIONE_SOCIALE società in questione risulta essere, invece, un altro soggetto, né risultano intervenute RAGIONE_SOCIALEe variazioni medio tempore . Evidenziata la circostanza in questione con la proposta di definizione anticipata, la parte ha confermato la sospensione dei poteri (sicché detta circostanza è pacifica) ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimazione processuale di tipo suppletivo in capo al fallito per il caso di inerzia da parte del curatore.
In proposito, deve osservarsi che questa Corte (cfr.: Cass. n. 33546/2023, richiamata dalla ricorrente) ha affermato che il fallimento non determina la perdita RAGIONE_SOCIALE capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso, perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti
patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa RAGIONE_SOCIALE res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa.
Trattasi di un effetto RAGIONE_SOCIALEo spossessamento, sancito per i rapporti sostanziali dal precedente art. 42 L.F., che priva il fallito RAGIONE_SOCIALE disponibilità dei suoi diritti, e, dal momento che la legittimazione ad agire e a contraddire non è assoluta ma solo relativa alla massa, sia sul piano oggettivo, in quanto tale carenza si riferisce ai soli rapporti patrimoniali che ricadono nel fallimento, sia su quello soggettivo essendo stabilita nell’interesse esclusivo RAGIONE_SOCIALE procedura, solo il curatore, cui appartiene la relativa eccezione, può farla valere, esercitandola in vece del debitore.
Diversamente, in tema di legislazione antimafia, la possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro ovvero di confisca è prevista sulla scorta di valutazioni ed in vista di interessi di tipo RAGIONE_SOCIALEstico, ben diversi da quelli che governano le procedure concorsuali.
Coerentemente con quanto precede, per l’ipotesi, da considerarsi analoga a quella in trattazione, di provvedimento ablativo, questa Corte ha ritenuto che la custodia, conservazione ed RAGIONE_SOCIALE dei beni facenti parte del patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società competono all’amministratore giudiziario, il quale, anche a prescindere dalla circostanza che egli in concreto ricopra anche il ruolo di amministratore unico RAGIONE_SOCIALE società stessa, deve svolgere la funzione RAGIONE_SOCIALE attribuitagli secondo la disciplina dettata al riguardo dalla L. n. 575 del 1965 e successive modifiche. Egli, dunque, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 septies RAGIONE_SOCIALE stessa legge (introdotto con D.L. n. 230 del 1989), non può “stare in giudizio”, in una controversia riguardante un bene confiscato, senza l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘organo cui la legge (art. 2 nonies , introdotto dalla L. n. 109 del 1996) attribuisce il controllo sullo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni proprie RAGIONE_SOCIALE‘amministratore stesso (cfr.: Cass. pen. n. 9139/2013).
Al riguardo, anche in materia tributaria, questa Corte ha affermato che, in caso di sequestro preventivo di azienda ex art. 321 c.p.p., il custode
giudiziario è chiamato a gestire l’impresa solo dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura, sicché, per quanto riguarda l’anno immediatamente precedente, soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEe imposte, obbligato anche a presentare le dichiarazioni fiscali, resta l’imprenditore sequestratario, nei cui confronti l’imponibile fiscale si è “cristallizzato” alla fine del menzionato esercizio, al quale, con riferimento a quell’anno, deve essere pertanto notificato l’avviso di accertamento, in qualità di “contribuente”, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr.: Cass. n. 6111/2019).
Da ciò si deduce che, al contrario, a partire dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura, l’imprenditore sequestratario non possa più provvedere a siffatti incombenti.
Ad ulteriore conferma di quanto precede, si rileva che, sempre in materia tributaria, questa Corte ha anche affermato che, in caso di sequestro RAGIONE_SOCIALE‘azienda disposto ai sensi degli artt. 2ter , 2sexies e 2septies , l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile ” ratione temporis “), il contribuente è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l’intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE l’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente nell’attività di gestione ed RAGIONE_SOCIALE del complesso aziendale, comprensivo anche RAGIONE_SOCIALE‘attività di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘accordo negoziale di tipo RAGIONE_SOCIALEstico, rappresentato dal procedimento con adesione (cfr.: Cass. n. 29487/2021).
Ne deriva che non è possibile applicare alla fattispecie in esame la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di legittimazione processuale del fallito.
Il carattere solo temporaneo RAGIONE_SOCIALE sospensione dei poteri degli originari amministratori legali RAGIONE_SOCIALE società non consente, data la ratio RAGIONE_SOCIALE normativa in materia, di pervenire a conclusioni diverse, sicché la legittimazione a rappresentare in giudizio la società deve intendersi attribuita in via esclusiva all’amministratore giudiziario, oltre che, comunque, soggetta a controllo da parte del giudice penale.
La procura speciale relativa alla proposizione del ricorso è inesistente ove, come avvenuto nella specie, conferita al difensore da parte di un soggetto privo dei poteri rappresentativi, essendo essa inidonea a far sorgere il rapporto di mandato con rappresentanza tra la società ed il difensore medesimo.
Detta situazione, infine, non può essere sanata, essendo decorso il termine di cui all’art. 391 -bis c.p.c.
Il controricorso del RAGIONE_SOCIALE è stato depositato in data 03.06.2025, e dunque oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente dalla notificazione del ricorso, avvenuta il giorno 11.04.2025.
Esso, pertanto, è improcedibile.
Al riguardo, invero, questa Corte ha affermato che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e RAGIONE_SOCIALE‘avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione né del controricorso stesso, né RAGIONE_SOCIALE‘eventuale memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 10608/2025; nello stesso senso, si veda: Cass. n. 2805/2000).
Alla luce di quanto precede, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Deve inoltre osservarsi che in tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti RAGIONE_SOCIALE “parte” soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte ai fini RAGIONE_SOCIALE pronunzia sulle spese (cfr.: Cass. n. 27941/2005; in senso conforme, si veda: Cass. n. 10332/2014).
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne le ulteriori statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che vanno pronunciate nei confronti RAGIONE_SOCIALE persona di NOME COGNOME, la quale ha proposto il ricorso per revocazione in assenza dei poteri di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, mentre nulla va disposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, stante l’improcedibilità del relativo controricorso.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna NOME COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti; nulla sulle spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 1.250,00, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME