Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14288/2020 R.G. proposto da :
PRIMA RADIO RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME LANCIONE COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA n. 1420/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Prima RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Pescara su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, con le quale le veniva intimato di pagare a quest’ultima l’importo di £ 7.377.928 oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura ed installazione di un apparecchio radiotrasmettitore.
La società opponente dedusse che dopo l’installazione l’apparecchio aveva manifestato gravi malfunzionamenti in seguito ai quali Etel lo aveva ritirato per eliminarli, senza tuttavia riuscirvi, e non le aveva riconsegnato l’apparecchio funzionante, sino a che non era intervenuta la revoca dell’autorizzazione alle trasmissioni da parte della competente autorità governativa. Trascorso quasi un anno, RAGIONE_SOCIALE pretese il pagamento non solo del prezzo d’acquisto, ma anche della fornitura di materiali inutilizzati e destinati alla connessione via radio, nonché il compenso per l’installazione ed il collaudo che in realtà non avevano mai avuto luogo.
Prima RAGIONE_SOCIALE concluse, dunque, perché fosse accertato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, formulando nell’atto di citazione in opposizione diffida ad adempiere con intimazione ad Etel affinché procedesse ad installare completamente l’apparecchio entro trenta giorni, con contestuale impegno a versarle il corrispettivo; in subordine domandò la risoluzione del contratto, ed in ulteriore subordine la riduzione del corrispettivo a quanto di effettiva spettanza della commissionaria. Il giudice di merito respinse l’opposizione ed avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE propose appello mentre NOME – nel frattempo trasformatasi in impresa individuale – si costituì chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato.
La Corte d’appello rigettò l’appello rilevando che l’appellante non aveva adeguatamente allegato e provato i vizi ed i malfunzionamenti dell’apparecchio, ma unicamente la mancata consegna dello stesso da parte di Etel, questione con riguardo alla quale – tuttavia – l’istruttoria aveva dimostrato la rilevanza del comportamento della commissionaria, più volte sollecitata a ritirare l’apparecchio dopo le dovute riparazioni con inviti rimasti sempre senza esito.
La decisione venne impugnata dinanzi a questa Corte evidenziando, tra le altre cose, che la sentenza impugnata non aveva preso in esame la questione,
fatta oggetto di specifico motivo di appello, dell’inadempimento di Etel all’obbligo di installare l’apparecchio, coessenziale al contenuto del contratto perfezionatosi. Il ricorso fu accolto.
Si affermò in particolare che ‘la sentenza d’appello, infatti, ha correttamente rilevato che la diffida ad adempiere non elimina la necessità dell’accertamento giudiziale di un inadempimento di non scarsa importanza (in tal senso, cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18696), richiamando coerentemente l’indagine compiuta dal primo giudice in relazione ai vizi dell’apparecchio, non sufficientemente indicati; un analogo accertamento la sentenza non ha tuttavia svolto in relazione all’obbligo di Etel di installare l’apparecchio, che costituiva una prestazione di facere caratteristica del rapporto contrattuale in esame (nel quale convivevano elementi della vendita e della prestazione d’opera) ed in relazione al quale la ricorrente aveva svolto specifiche doglianze con i motivi d’appello, il cui esame risulta in effetti pretermesso’.
La Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, ha revocato il decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio il giudice di merito ha osservato che: 1) era passato in giudicato l’accertamento svolto dal giudice di primo grado in ordine alla insussistenza dei vizi degli apparecchi riconsegnati ad Etel e da questa modificati; 2) era passato altresì in giudicato l’accertamento svolto dal giudice di primo grado in ordine alla circostanza che Etel invitò più volte RAGIONE_SOCIALE a riprendere in consegna le predette apparecchiature, offrendosi anche di reinstallarle. Sicchè ‘Etel non era inadempiente al momento nel quale RAGIONE_SOCIALE le inviò la diffida ad adempiere, con conseguente inefficacia di tale diffida, ai sensi dell’art. 1454 c.c. , avendo l’acquirente rifiutato la consegna dei macchinari ed avendo ribadito anche nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di non avere più interesse ai macchinari commissionati, stante il mancato rinnovo della licenza alla trasmissione radio’.
Secondo il giudice di merito, trattandosi di contratto misto a vendita, era ben possibile recedere dal contratto tenendo indenne Etel delle spese, lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Essendo receduta dal contratto, era congruo restituire a NOME il corrispettivo delle apparecchiature realizzate, così come quello dovuto per la installazione dei macchinari ‘che non venne effettuata da Etel dopo la riparazione a causa del rifiuto dell’odierna attrice di riprendere in consegna le predette apparecchiature.’
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la prefata decisione con tre motivi.
Le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 384 c.p.c.. Il Giudice di merito non avrebbe valutato la non scarsa importanza dell’inadempimento contrariamente al decisum della Corte nonché, in quest’ottica, la persistenza dell’obbligo alla installazione anche dopo la diffida ad adempiere.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. per aver ritenuto applicabili nella specie le norme sul recesso contrattuale pur in assenza del giudicato formatosi in punto di persistenza e validità delle pattuizioni contrattuali.
3.Con il terzo strumento impugnatorio si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito nella mancata installazione dell’impianto e quindi della non scarsa gravità dell’inadempimento, asserendo l’avvenuto recesso dal contratto.
La notifica della diffida era legittima non essendo ancora stato effettuato né offerto l’integrale adempimento della prestazione gravante su RAGIONE_SOCIALE.
4.I motivi del ricorso, strettamente collegati, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella
seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448 del 2020).
Nella specie, la sentenza è stata cassata per un vizio di motivazione quindi il giudice del rinvio aveva il potere di rivalutare l’impianto probatorio, fermo il passaggio in giudicato della sentenza sui punti non controversi che tuttavia, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, non comprendono la persistente efficacia del contratto.
Sicché nessuna violazione dell’art. 384 c.p.c. vi è stata.
Nella specie ricorre RAGIONE_SOCIALE, l’opponente che ha visto revocare il decreto ingiuntivo posto a fondamento del presente giudizio ed è stata condannata, stante il suo recesso, a restituire ad Etel il corrispettivo delle apparecchiature realizzate, così come quello per dovuto per la installazione dei macchinari ‘che non venne effettuata da Etel dopo la riparazione a causa del rifiuto di RAGIONE_SOCIALE di riprendere in consegna’.
Il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi sia stato alcun grave inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE, anzi ha esplicitamente affermato che non vi sia stato inadempimento alcuno, essendo receduta dal contratto RAGIONE_SOCIALE (non essendo più interessata al bene richiesto, essendole stata revocata l’autorizzazione) e, per l’effetto, ha applicato l’art. 2227 c.c.
La rivalutazione dell’intera vicenda era consustanziale al quesito da risolversi in concreto: per valutare l’inadempimento il giudice ha preliminarmente dovuto valutare la sussistenza dell’obbligo.
In conclusione il ricorso è respinto. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E 2000,00 oltre E 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Dà atto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione