Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5807/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1432/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2007 la società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire ivi accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della medesima, con conseguentemente condanna all’esecuzione dei lavori di allaccio e fornitura di energia elettrica secondo i parametri di legge, oltre che al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4498/2016, rigettava la domanda.
La Corte d’ Appello di Bari, con la sentenza n. 1432 del 21 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado.
Riteneva la corte territoriale che ai sensi del punto 1.4 delle condizioni generali del contratto, stipulato tra le parti, non vi poteva essere responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla mancata realizzazione dell’allaccio, entro i termini contrattualmente previsti di 120 giorni, a causa del mancato ottenimento della concessione di servitù. L’RAGIONE_SOCIALE aveva inviato la nota del 22 febbraio 2007 con cui informava l’RAGIONE_SOCIALE che si sarebbe dovuto ricorrere all’acquisizione coattiva della servitù, per cui la durata dei lavori da eseguire era da stimarsi in 730 giorni, e non più in 120, in ragione della circostanza sopravvenuta. A seguito della mancata risposta da parte dell’RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE non intraprendeva alcuna iniziativa giudiziaria e annullava l’appalto in precedenza affidato alla RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi illustrati da memoria.
3.1. L’intimata società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. La Corte di merito, nel decidere la controversia, non si sarebbe pronunciata sulla domanda di inadempimento contrattuale
avanzata dalla ricorrente, in relazione alla mancata esecuzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un allaccio a norma di legge, avendola erroneamente ritenuta assorbita dalla statuizione di infondatezza del primo motivo di appello. In tal modo, sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Il motivo è infondato.
Non è infatti configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché si ha vizio di ultra o extrapetizione quando il giudice di merito ‘pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene vita non richiesto o diverso da quello domandato ovvero introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto’. Rimane ferma la sua libertà di decidere sulla base di considerazioni giuridiche diverse da quelle prospettate (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 maggio 2023, n. 12190; nello stesso senso, tra le molte, Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33757; Cass. civ., Sez. I, Ord., 9 novembre 2023, n. 3117; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 26 settembre 2023, n. 27407; Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 aprile 2023, n. 9787).
Nel caso in esame, la Corte di merito, nell’esercizio delle sue funzioni di interpretazione e qualificazione della domanda, ha statuito che la pretesa attorea aveva ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE per non aver eseguito, nel termine contrattualmente previsto, l’allaccio alla fornitura elettrica, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, nella cabina più vicina, sita nella contrada di S. Teodoro. E, ancora nell’ambito di tali funzioni, che si estrinsecano in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, ha valutato che la condotta del fornitore non integrava l’inadempimento richiesto, essendosi verificata l’ipotesi di cui all’art. 1.4. delle condizioni generali di contratto (mancato ottenimento della autorizzazione del terzo alla costituzione spontanea di servitù di elettrodotto). In tal modo, non v’è stata alcuna alterazione degli elementi fattuali e il suo giudizio è rimasto
circoscritto al contenuto sostanziale della pretesa, in ossequio al principio di cui all’art. 112 c.p.c., con una motivazione certamente rispettosa del minimo costituzionale (principio sancito da Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053).
D’altra parte, osserva il collegio come la dicitura ‘esecuzione di un allaccio e fornitura energia elettrica secondo i parametri di legge’, per come formulata sin dall’atto di citazione (cfr. p. 2, ricorso), non poteva ricomprendere la diversa domanda di accertamento di un inadempimento di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla soluzione tecnica della cabina Ponte Masone, perché peraltro cronologicamente successiva, essendo stata individuata in corso di causa e quindi dopo la formulazione della domanda, rimasta invariata.
Né la stessa è stata oggetto di assorbimento, come sostiene il ricorrente, avendo il giudice del gravame, a fronte del rigetto del primo motivo di appello, assorbito il secondo motivo, inerente la richiesta risarcitoria.
Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe respinto la domanda proposta dall’appellante attribuendo valenza probatoria alla nota del 22 febbraio 2007 -con cui RAGIONE_SOCIALE informava il cliente che, atteso il rifiuto del signor COGNOME di sottoscrivere il contratto di concessione bonaria di servitù, si sarebbe dovuti ricorrere ad una acquisizione coattiva, con aumento della durata dei lavori (da 120 giorni a 730 stimati) -non avvedendosi che detta nota non era stata ricevuta dall’appellante, con conseguente travisamento della prova.
Il motivo è inammissibile.
A seguito della novella apportata all’art. 360, 1° comma 1 n. 5, c.p.c. dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134
del 2012, infatti, nell’ipotesi di cd. doppia conforme opera la preclusione di cui all’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c.
Pertanto, nel caso in esame, la censura di cui al n. 5 del vigente art. 360, c.p.c. non poteva a tale stregua essere dalla ricorrente denunziata.
Va d’altro canto osservato che l’azione di merito è stata respinta dalla Corte per le medesime ragioni del Tribunale, che esulano dalla nota del 22 febbraio 2007 e fondano l’insussistenza dell’inadempimento del fornitore sul verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1.4. delle condizioni generali, ossia la mancata autorizzazione del terzo alla costituzione spontanea di servitù.
Aggiungasi come, con riferimento a detta nota, a giudizio della stessa Corte non vi fu neppure negligenza nel comportamento di RAGIONE_SOCIALE, aspetto quest’ultimo che inerendo l’accertamento riservato al giudice del merito, è precluso in sede di legittimità (v. p. 6 sentenza impugnata n. 1432/2021).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’ intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza