Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22558/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI NOME, domiciliazione telematica
,
rappresentata e difesa (CODICE_FISCALE)
dall’avvocato
COGNOME
VINICIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 96/2021 depositata il 21/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 96 del 2021 della Corte di appello di Torino, esponendo, per quanto ancora d’interesse , che:
-aveva convenuto la RAGIONE_SOCIALE per ottenere una dichiarazione di risoluzione negoziale, l’accertamento negativo di ulteriori debenze e il risarcimento dei danni, indicati come conseguenti a inadempienze correlate, nello specifico, a un contratto di sponsorizzazione tra la convenuta, quale organizzatore di eventi pubblici culturali e commerciali, e la deducente, quale sostenitore volto a promuovere l’immagine e il marchio in specie di un prodotto alimentare denominato Kebarbuma;
-il Tribunale, in particolare, aveva: respinto la domanda attorea principale per essere intervenuta, sul punto, una pattuita decadenza; accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo limitatamente ai discussi crediti per consumo di energia elettrica;
-la Corte di appello aveva, con diversa motivazione, escluso la decadenza valutandola oggetto di clausola vessatoria non specificatamente approvata per iscritto, ma nel merito disatteso le ulteriori pretese della deducente ritenendo, in particolare: insussistenti gli affermati inadempimenti, inerenti allo specifico evento in discussione, differente
dall’altro pur contestualmente allegato a riferimento, tenuto conto dell’irrilevanza del modesto spostamento dello ‘stand’ avvenuto, dell’insussistenza di un’effettiva riduzione della misura complessiva dello stesso, della mancata prova sia di un’apprezzabile consistenza della pure dedotta pendenza irregolare della pedana, sia di un diritto contrattuale di porre in vendita altri prodotti alimentari e in specie birra, ferma la mancanza di un impegno contrattuale a una determinata soglia d’incassi in favore del sostenitore;
resiste con controricorso, corredato da memoria, la società RAGIONE_SOCIALE, quale successore della RAGIONE_SOCIALE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivando insufficientemente e contraddittoriamente in ordine alla diversità dei contratti relativi ai due differenti eventi oggetto dei contratti evocati, fraintendendo le allegazioni svolte con la domanda con cui era stato invece e semplicemente evidenziato come in occasione del primo dei due la condotta della controparte era stata corretta, diversamente da quanto accaduto nel caso del secondo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivando insufficientemente e contraddittoriamente in ordine alla presunta e comunque irrilevante conoscenza, da parte della deducente, delle pretese variazioni di posizione e dimensione dello stand, oltre che delle limitazioni afferenti ai prodotti suscettibili di essere venduti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivando insufficientemente e
contraddittoriamente in ordine alla pendenza irregolare della pedana, di cui era stata esclusa la rilevanza in base a planimetrie non rappresentative della realtà e da cui, comunque, non si evinceva lo spostamento lontano dal palco;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di spiegare le ragioni della mancata ammissione della prova per testi articolata sulla collocazione dello ‘stand’;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di spiegare le ragioni della mancata ammissione della prova per testi articolata sulle dimensioni dello ‘stand’;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di spiegare le ragioni della mancata ammissione della prova per testi articolata sulle conformazioni della pedana;
con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di spiegare le ragioni della mancata ammissione della prova per testi articolata sulla circostanza di non aver potuto vendere prodotti di altri marchi, in specie birra;
con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella regolazione delle spese di lite, non tenendo conto dell’accoglimento del motivo di gravame relativo all’esclusione della decadenza contrattuale;
il primo motivo di ricorso è inammissibile;
la censura -possibile stanti le diverse ragioni di fatto fatte proprie dai due giudici dei gradi di merito (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’ applicabile) non si misura con la ragione decisoria dirimente, posto che la Corte territoriale ha sottolineato la diversità dei contratti di sponsorizzazione relativi ai due eventi esaminati, per spiegare il motivo per cui non potevano trarsi argomenti dalla prima vicenda contrattuale al fine di verificare le inadempienze allegate riguardo alla seconda e risultate assenti;
il secondo motivo è inammissibile;
come osserva la stessa parte ricorrente, il rilievo della Corte territoriale in ordine alla conoscenza delle indiscusse condizioni contrattuali, rispetto all’erronea produzione iniziale dell’allegato alla scrittura, non ha alcuna incidenza decisoria, sicché la censura è priva d’interesse;
il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
nella terza censura si chiede esplicitamente una rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità, delle risultanze istruttorie, afferenti alla concludenza probatoria delle planimetrie apprezzate dalla Corte di appello;
nella quarta censura, sul medesimo punto concernente lo ‘stand’, non si riportano i contenuti dei capitoli testimoniali che si vorrebbero essere stati potenzialmente concludenti, in violazione del principio di specificità delle censure proprie del ricorso per cassazione, quale sotteso all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’ applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
nella quinta censura, pur riportandosi per converso i capitoli di prova orale sulle dimensioni dello ‘stand’, le stesse si rivelano prive di potenziale decisività, posto che ne risulta confermata l’ampiezza complessiva di 25 metri quadrati, maggiore dei 24 metri quadrati oggetto d’impegno negoziale, indicando la perdita di un
metro di spazio «nella zona frontale destinata all’accesso al pubblico», senza che sia dato comprendere quali siano le proporzioni con tale zona e il perché dell’incidenza di un tale minore segmento, apprezzato in fatto, dal giudice di merito nell’ambito del suo proprio sindacato, come limitatissimo e irrilevante al fine di poterne evincere un significativo inadempimento;
va ricordato che:
-sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass., 08/08/2019, n. 21187);
-in coerenza, il giudice di merito è quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con l’ ‘ iter ‘ argomentativo svolto (Cass., 29/12/2020, n. 29730);
-la valutazione della gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione contrattuale, costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al motivato apprezzamento del giudice del merito (Cass., 22/06/2020, n. 12182);
il sesto motivo è inammissibile;
anche in questo caso viene sollecitata una rilettura istruttoria estranea alla sede di legittimità;
la Corte di appello (pag. 12) non solo ha valutato anche le risultanze fotografiche prodotte, ma ha altresì rimarcato la genericità dell’allegazione riguardante la pendenza della pedana, da cui non poteva comprendersi una «apprezzabile consistenza», infatti non evincibile dalle capitolazioni riportate nella censura, la più dettagliata delle quali è quella afferente a «un dislivello di circa 15 centimetri», non meglio precisato e neppure illustrato rispetto alle complessive dimensioni dell’oggetto;
il settimo motivo è inammissibile;
parte ricorrente riporta capitolazioni di prova orale senza misurarsi compiutamente con la ragione decisoria per cui vi era stata specifica negoziale inerente alla sottoscrizione di sponsorizzazioni con altri sostenitori e, al contempo, quella della RAGIONE_SOCIALE per la partecipazione col solo prodotto con il marchio Kebarbuma e non altri, men che meno per la vendita di birra;
l’ottavo motivo è inammissibile;
la censura non si misura con l’esito finale comunque di rigetto dell’appello, con conferma, sia pure con altra motivazione, della decisione di prime cure;
le spese processuali di secondo grado sono perciò state legittimamente liquidate per intero a carico della parte soccombente;
in tema di spese di lite, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un ‘ espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata con ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v., ad esempio, Cass., 26/04/2019, n. 11329, Cass., 26/11/2020, n. 26912);
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.