Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29091/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4192/2020 depositata il 11/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘ RAGIONE_SOCIALE (ora: RAGIONE_SOCIALE stipula con RAGIONE_SOCIALE, in data 7/11/2000, un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’area di servizio Tevere
Est, sull’autostrada A1. Nel corso dell’esecuzione insorge una controversia in ordine alla pretesa inclusione, nell’oggetto dell’appalto, delle lavorazioni inerenti all’impianto GPL, che RAGIONE_SOCIALE si rifiuta di realizzare. RAGIONE_SOCIALE contesta inoltre l’incompleto svolgimento di ulteriori lavorazioni e l’ingiustificata detenzione del cantiere da parte di RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, a sua volta, agisce in via monitoria per il pagamento di due fatture, ottenendo due decreti ingiuntivi. RAGIONE_SOCIALE propone opposizione e domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, riuniti i procedimenti, conferma i decreti monitori. La Corte di appello rigetta l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE confermando la decisione impugnata. La Corte esclude che l’impianto GPL fosse compreso nell’oggetto dell’appalto, valorizzando il pregresso affidamento dei relativi lavori a d un’altra ditta e ritenendo neutra la presenza della documentazione tecnica tra gli allegati contrattuali. Esclude altresì che sussistano gravi inadempimenti da parte di RAGIONE_SOCIALE tali da giustificare la risoluzione del contratto, affermando l’equivalenza tra le condotte delle parti e la reciproca elisione delle rispettive pretese risarcitorie.
Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi, illustrati da memoria. Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.
Sotto un primo profilo, si censura che la Corte di appello si è limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado e della c.t.u. senza un’autonoma valutazione critica delle prove e delle questioni giuridiche rilevanti, rendendo una motivazione tautologica, priva di reale contenuto argomentativo. In particolare, non avrebbe spiegato perché l’impianto GPL, sebbene figurante nei di-
segni e negli elaborati allegati al contratto, non dovesse ritenersi compreso nell’oggetto dell’appalto affidato a RAGIONE_SOCIALE La ricorrente sottolinea che la motivazione si risolverebbe in un’adesione acritica alle valutazioni del c.t.u. e alla sentenza di primo grado, con uso di frasi stereotipe e assertive, che eluderebbero il confronto con i punti controversi, come l’effettivo contenuto del contratto e le prove documentali versate in atti. Viene anche censurata l’omessa considerazione della richiesta di chiarimenti da parte dell’appaltatore e del silenzio mantenuto dalla committente, elementi che avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione dell’oggetto contrattuale. La parte lamenta dunque che la Corte non abbia spiegato per quali ragioni abbia ritenuto assente un’obbligazione della RAGIONE_SOCIALE alla realizzazione dell’impianto GPL, né perché abbia escluso che tale mancanza integrasse un inadempimento contrattuale della committente, idoneo a legittimare la domanda di risoluzione e di rigetto dei decreti ingiuntivi.
Inoltre, sotto un secondo e distinto profilo, viene censurata l’omessa trattazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da RAGIONE_SOCIALE, su cui il giudice del merito avrebbe omesso ogni valutazione.
2.1. – Il primo motivo è accolto limitatamente al secondo distinto profilo.
Quanto al primo, la Corte di appello ha argomentato plausibilmente l’esclusione dell’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di realizzare l’impianto GPL. Ha rilevato che al momento dell’indizione della gara (28/08/2000), i lavori relativi all’impianto GPL risultavano già affidati ad un’altra ditta. La Corte ha considerato decisivo che non sia stata apportata alcuna modifica contrattuale, né stipulata alcuna variante che potesse ricomprendere quelle lavorazioni nel contratto con RAGIONE_SOCIALE. La mera inclusione di elaborati progettuali relativi al GPL tra gli allegati al contratto è stata ritenuta circostanza neutra, spiegabile con la necessità di rappresentare il complesso del pro-
getto. Ha infine escluso che la natura di appalto a corpo potesse estendersi ad opere non chiaramente pattuite, come l’impianto GPL, in mancanza di una specifica capitolazione o adeguamento del corrispettivo.
2.2. – Viceversa, in ordine al secondo motivo, la Corte, da un lato si limita a dire che «manca la prova» dei danni, dall’altro adduce a fondamento del rigetto il «reciproco inadempimento» ad opera delle parti. Si tratta di una motivazione semi inesistente e tautologica, che induce questa Corte a rinviare la causa alla Corte territoriale al fine della stesura di una motivazione adeguata.
Il secondo motivo lamenta l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di appello ha omesso l’esame di una serie di documenti e circostanze decisive, in particolare gli allegati contrattuali (in specie l’allegato 1.4 e l’allegato 1.5), che descrivono specificamente l’impianto GPL quale parte delle opere da eseguire. Sostiene che la Corte ha trascurato l’incidenza di tali allegati nell’interpretazione del contratto, nonché le manifestazioni di disponibilità all’esecuzione espresse da RAGIONE_SOCIALE e il comportamento della committente. Denuncia altresì un travisamento della prova con riferimento al significato da attribuire alla documentazione tecnica allegata, alla corrispondenza tra le parti e alla valutazione della CTU tecnica. Sostiene che un corretto esame di tali elementi avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio, in particolare all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e/o alla revoca dei decreti ingiuntivi.
Il secondo motivo è inammissibile.
Ci troviamo infatti dinanzi ad una doppia pronuncia conforme sul punto, per cui opera l’inammissibilità disposta dall’art. 348ter co. 5 c.p.c. – della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ad abundantiam, la Corte ha esaminato il significato della documentazione tecnica e ne ha escluso la rilevanza interpretativa in assenza di altri riscontri
oggettivi. Ha ritenuto -come già detto in precedenza – che il progetto dell’impianto GPL non costituisse prova sufficiente dell’inclusione dell’opera nel contratto, né dell’intenzione comune delle parti. La Corte ha plausibilmente considerato infondata la doglianza circa il travisamento della prova, ritenendo corretto il richiamo al contratto con l’altra ditta e coerente l’interpretazione secondo cui l’impianto GPL non fosse incluso nell’appalto con RAGIONE_SOCIALE. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale questione, non risultava provato alcun altro profilo di grave inadempimento da parte dell’appaltatrice idoneo a giustificare la risoluzione o la revoca dei decreti ingiuntivi.
4. – La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione (al paragrafo n. 2.2.), dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto del primo motivo, rinvia alla Corte di appello di Roma, in di-