Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6860 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6860 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 16495 – 2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVAvP_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. – ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE SANTO STEFANO di CAMASTRA -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. – ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 546/2023 della Corte d’Appello di Messina,
udita la relazione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 15.5.1998 la ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Patti il Comune di Santo Stefano di Camastra.
Esponeva che l’ente territoriale convenuto con apposito contratto stipulato in data 6.5.1997 le aveva affidato in appalto la gestione della discarica dei rifiuti solidi urbani sita nel territorio RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
Esponeva che l’ente convenuto aveva fatto luogo illegittimamente alla risoluzione del contratto d’appalto (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva quindi
« 1) a ccertare e dichiarare che l’RAGIONE_SOCIALE ha ottemperato alle condizioni ed agli obblighi del contratto d’appalto stipulato con il Comune convenuto, e che pertanto non sussistono i presupposti di grave negligenza previsti dal capitolato d’appalto per la risoluzione del contratto;
conseguentemente ritenere e dichiarare illegittime le deliberazioni della Giunta Municipale nn. 250 del 09/08/1977 e 66 del 06/03/1998, sia in ordine all’irrogazione delle penali che alla risoluzione contrattuale per mancanza dei presupposti;
r itenere e dichiarare valido il contratto d’appalto stipulato dall’RAGIONE_SOCIALE S. Stefano di Camastra con l’RAGIONE_SOCIALE il 06/05/97, alla luce delle suesposte ragioni di diritto;
in subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa ed inadempimento dell’Ente appaltante il contratto di cui in premessa;
in ogni caso condannare l’amministrazione convenuta:
al pagamento di tutti i lavori eseguiti e in atto non remunerati, come saranno specificati in corso di causa;
al reintegro delle spese per indagini, consulenze tecniche e legali, nonché dei maggiori oneri sostenuti per le inadempienze della convenuta RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’appalto, come saranno determinati in corso di causa;
in caso di risoluzione:
a ll’indennizzo del ‘decimo’, sull’importo dei lavori rimasti ineseguiti;
allo svincolo e alla restituzione delle fideiussioni di garanzia prestate ed al risarcimento dei danni per maggior vincolo fideiussioni.
Chiedeva, infine, la condanna del Comune di S. Stefano di Camastra al pagamento di tutte le somme di cui alle domande sopra specificate, o di quelle altre ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e gli ulteriori oneri di legge » (così controricorso, pag. 2) .
Si costituiva il Comune di Santo Stefano di Camastra.
Eccepiva che la RAGIONE_SOCIALE appaltatrice si era resa gravemente inadempiente.
Instava quindi per il rigetto delle avverse domande e in via riconvenzionale perché ‘ venisse (…) dichiarata la legittimità e liceità dei provvedimenti deliberativi della G.M. n. 250 del 09/08/97 e n. 66 del 06/03/98 ‘ (così controricorso, pag. 3) .
Al giudizio (iscritto al n. 77/1998 r.g.) veniva riunito altro giudizio (iscritto al n. 80/2006 r.g.) , pendente innanzi allo stesso ufficio giudiziario ‘ ed avente ad oggetto l’azione risarcitoria promossa dal Comune di Santo Stefano di Camastra ai danni del sig. COGNOME, quale legale rappresentante della
RAGIONE_SOCIALE, in ragione dei fatti di reato per cui lo stesso era stato condannato ‘ (così ricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 10/2020 il tribunale rigettava le domande esperite dalla ‘RAGIONE_SOCIALE nella causa iscritta al n. 77/1998 r.g.; rigettava la domanda esperita dal Comune di Santo Stefano di Camastra nella causa iscritta al n. 80/2006 r.g.; regolava le spese di lite e di c.t.u. nell’una e nell’altra caus a.
Proponeva appello la ‘RAGIONE_SOCIALE
Resisteva il Comune di Santo Stefano di Camastra.
Con sentenza n. 546/2023 la Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la Corte di Messina , in ordine al primo motivo d’appello con cui si era addotto che il primo dictum non fosse sorretto da alcuna motivazione ovvero, al più, da motivazione ‘apparente’ che, contrariamente all’assunto dell’appellante, il tribunale aveva ritenuto che l’inadempimento dell’ appaltatrice era stato accertato nella sentenza di condanna, passata in giudicato, pronunciata a carico di NOME COGNOME, rappresentante legale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , giacché costui era stato dichiarato responsabile dei reati ascrittigli ovvero per non avere adempiuto agli obblighi ‘ derivanti dal contratto per la prestazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo omesso di procedere immediatamente alla compattazione e all’interramento dei rifiuti e ciò al fine di ovviare ad un comune pericolo ‘ (così sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava dunque -la corte -che, in sede penale, erano stati accertati esattamente i plurimi inadempimenti ascritti alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, cosicché, in dipendenza della ‘ perfetta coincidenza dei fatti e comportamenti materiali ‘, ‘ legittima e rispondente alle previsioni contrattuali (…) ritenersi la risoluzione contrattuale operata dal Comune di S. Stefano di Camastra, in
quanto giustificata dal grave inadempimento dell’aggiudicatario (…) comprovato peraltro dagli accertamenti compiuti dal C.T.U. ‘ (cfr. sentenza d’appello, pag g. 5 – 7) .
Evidenziava la Corte di Messina, in ordine al secondo motivo d’appello con cui si era addotto che il tribunale avesse omesso la valutazione ovvero erroneamente valutato gli esiti probatori ed era incorso nella violazione del principio ex art. 115 cod. proc. civ. ‘ di non contestazione ‘, siccome il Comune non aveva ‘mai contestato i presunti gravi inadempimenti, essendo dipesi i fatti lamentati da forza maggiore’ (così sentenza d’appello, pag. 7) -che le prescrizioni contrattuali erano rimaste inadempiute ab origine , ‘ come risulta documentato dai numerosi rilievi e denunzie da parte del Comune, che già a far data dal 22/04/1997 (… ) contestato alla ditta RAGIONE_SOCIALE il mancato adempimento delle obbligazioni ‘ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava la Corte di Messina, in ordine al terzo motivo d’appello con cui si era lamentata l’omessa e/o l’ erronea valutazione in ordine alla ammissibilità e/o alla rilevanza dei mezzi istruttori articolati in prime cure -che, segnatamente, la prova per testimoni era senz’altro inammissibile, attesa ‘ la intervenuta decadenza non essendo la stessa stata ribadita né in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, né nelle memorie ex art. 190 c.p.c. ‘ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava altresì -la corte -del pari in ordine al terzo motivo d’appello, che destituite di fondamento erano pur le censure addotte avverso gli esiti della c.t.u. e quindi ingiustificata era anche la richiesta di rinnovazione della consulenza e/o di convocazione a chiarimenti dell’ausiliario d’ufficio (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava in particolare che il consulente officiato in primo grado ‘ sulla scorta dell’acquisita documentazione (… ) e degli accertamenti compiuti, oltre ad escludere – in relazione alle somme di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 06/05/97 che fossero dovute all’ RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di lavori eseguiti, in relazione alla gestione del servizio, riscontrato le inadempienze contrattuali della società aggiudicataria ‘ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Comune di Santo Stefano di Camastra ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost., 112, 116, 132 c.p.c., 651 c.p.p. 2393 – 2394 c.c. ‘ (così ricorso, pag. 5) .
Deduce che la Corte di Messina, allorché ha opinato per la sovrapponibilità dei fatti accertati in sede penale rispetto a quelli oggetto di delibazione in sede civile, ‘ha omesso di valorizzare il profilo soggettivo della dualità delle condotte che non si rispecchiavano in quelle accer tate in sede penale’ e quindi ha reputato irretrattabili fatti e circostanze differenti (così ricorso, pag. 6) .
Deduce dunque che ‘la sentenza qui censurata ha integrato l’apparenza della motivazione nella parte in cui (…) non affronta un percorso motivazionale idoneo a rendere intellegibile la propria ratio decidendi che mal si confronta con la circostanza secondo cui la difesa posta da NOME nel giudizio 77-98, fosse altra
rispetto ai fatti del giudizio n. 80/2006 strettamente connessi al giudizio penale (…)’ (così ricorso, pagg. 6 -7) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 112, 116 c.p.c., 651 c.p.p. 1463, 2043, 2697 c.c. ‘ (così ricorso, pag. 5) .
Deduce che la Corte di Messina ha erroneamente interpretato l’art. 651 cod. proc. pen., allorché ha ritenuto che in ragione dell’irrevocabilità della sentenza penale di condanna la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘non potesse contestare l’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua responsabilità’ (così ricorso, pag. 9) .
Deduce dunque che la corte d’appello avrebbe dovuto vagliare ‘l a rilevanza dei reciproci inadempimenti poiché il proprio ritardo non poteva essere considerato come un inadempimento contrattuale in quanto giustificato dall ‘ inadempimento preventivo del committente ‘ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5; art. 360 comma 1 n. 3; omessa pronuncia in relazione agli artt. 61, 112, 116, 132 c.p.c., 2697 c.c. ‘ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce che ha errato la Corte di Messina a rigettare il motivo d’appello , con cui aveva richiesto ‘una revisio dell’attività istruttoria’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce che l’atto d’appello recava esplicitazione delle ragioni tutte ‘in forza delle quali sarebbe stato di cautela oltre che di giustizia procedere con il richiamo del c.t.u.’; che nondimeno la corte distrettuale, senza neppur dar atto delle doglianze fo rmulate avverso la c.t.u., ‘ha omesso di pronunciarsi sulle stesse, limitandosi ad aderire acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio’; che ‘le critiche mosse alla c.t.u. (…) erano idonee, se accolte, ad influire sull’esito della controversia’ (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Deduce quindi che l’impugnato dictum è inficiato da un chiaro difetto di motivazione e da un chiaro vizio di omessa pronuncia (cfr. ricorso, pag. 15) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’ art. 92, 112, 132 c.p.c. ‘ (così ricorso, pag. 15) .
Deduce che ha errato la Corte di Messina a rigettare il quarto motivo d’appello e a ritenere che il tribunale avesse fatto corretta applicazione del principio della ‘soccombenza’.
Deduce che la motivazione in parte qua dell’impugnato dictum è ‘del tutto apparente’, che ‘restano oscure le ragioni poste a fondamento delle conclusioni tratte dal Collegio’ (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) .
Deduce al contempo che il primo giudice ‘aveva rigettato le domande principali di entrambe le parti dalché in base all’andamento della lite ai sensi dell’art. 91 le spese andavano quantomeno compensate’ (cfr. ricorso, pag. 17).
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i motivi sono inammissibili.
D el tutto ingiustificata è la censura di motivazione ‘apparente’.
L ‘ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) .
Viceversa, nella specie, alla stregua dei passaggi motivazionali dapprima enunciati in sede di illustrazione delle ragioni della gravata statuizione, senza dubbio la Corte di Messina ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
15. Inevitabile, comunque, è il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell ‘ accertamento dell ‘ illecito civile (cfr. Cass. 16.4.2025, n. 9957) .
16. In questi termini -al di là dell’affermazione per cui ‘i fatti accertati dal giudice penale restavano e restano esclusi dal sindacato di quello civile ‘ di cui all’impugnato dictum (così sentenza d’appello, pag. 6) -non può che darsi atto che la Corte di Messina ha atteso, comunque, al vaglio dei riscontri desumibili dalla sentenza penale pronunciata nei confronti del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per giunta nel quadro di una più ampia, congrua ed ineccepibile, valutazione ‘in fatto’ (va perciò appieno condiviso il rilievo del controricorrente secondo cui ‘il convincimento del giudice di primo grado, poi confermato in appello, ha trovato fondamento non soltanto negli esiti del giudizio penale (…), ma anche negli altri elementi di prova offerti dalle parti nonché dalle risultanze dell’espletata C.t.u., da c ui sono emersi in maniera pacifica e puntuale i numerosi inadempimenti posti in essere dalla società ricorrente (…)’: così controricorso, pagg. 12 -13) .
Tant’è che la corte di merito , dapprima, onde ‘convalidare la perfetta coincidenza dei fatti posti a base delle deliberazioni della Giunta municipale nn. 250 del 9/8/1997 e 66 del 6/3/1998 con i comportamenti incriminati nell’ambito del procedimento penale’ ( così sentenza d’appello, pag. 5) , ha fatto luogo alla
‘sommaria descrizione dei rapporti intervenuti tra le parti’ (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 6) .
Indi, la corte di merito ha dato atto -lo si è anticipato -che il ‘ grave inadempimento dell’aggiudicatario comprovato peraltro dagli accertamenti compiuti dal C.T.U.’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
In tal guisa non vi è margine perché si configuri l’addotta violazione dell’art. 651 cod. proc. pen. ( ‘la Corte d’Appello (…) ha operato un’inammissibile estensione soggettiva degli effetti del giudicato (…) : così memoria della ricorrente, pag. 3).
Negli enunciati termini, ancorati alla pronuncia n. 9957/2025, si rimarca ulteriormente quanto segue.
Per un verso, invano la ricorrente adduce che ‘in ambito penale mai si era disquisito circa il pregnante e preventivo inadempimento da parte del Comune di Santo Stefano’ (così ricorso, pag. 7) . E che ‘l’appaltatore (…) conservava davanti al Tribunale di Patti (…) il diritto ad una declaratoria circa la rilevanza dei reciproci inadempimenti (…)’ (così ricorso, pag. 10) .
Invero, la corte distrettuale non solo ha dato atto che il consulente officiato in primo grado aveva -lo si è anticipato -‘ riscontrato le inadempienze contrattuali della società aggiudicataria ‘, ma ha soggiunto che l’ausiliario aveva posto in risalto che la società appaltatrice, ‘ dopo appena 14 giorni di gestione, avesse iniziato a rendersi inadempiente, omettendo di provvedere, il giorno 22/04/97, a compattare ed interrare i rifiuti, con la conseguenza che questi, investiti da raffiche di vento, stati sparsi nei dintorni e nelle proprietà private vicine (…)’ (così sentenza d’appello, pag g. 9 -10) .
Per altro verso, il rapporto organico che lega l’amministratore e legale rappresentante alla società, importa la -tendenziale – riferibilità alla seconda dell’operato del primo.
Cosicché del tutto ingiustificata è la deduzione della ricorrente secondo cui ‘la responsabilità per i fatti occorsi non poteva essere addebitata alla società’ (così ricorso, pag. 8)
Per altro verso ancora, la ricorrente sollecita questa Corte al riesame di profili rilevanti sul piano del giudizio ‘di fatto’ ( ‘la Corte d’appello non ha accertato alcun vantaggio diretto per la società derivante dai fatti illeciti del legale rappresentante’ : così ricorso, pag. 8; ’emerge per tabulas che l’RAGIONE_SOCIALE avesse consegnato la discarica all’appaltatore in condizioni inidonee all’espletamento dell’appalto e che mai i costi della manodopera necessaria a porre in essere le attività richieste dal Comune potevano essere a carico dell’impresa’ : così ricorso, pag. 11) .
E tuttavia è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. 14.6.2017, n. 14802) .
Il terzo motivo del ricorso è parimenti inammissibile.
Va dato atto, dapprima, che la ricorrente non ha censurato in maniera specifica e puntuale il riscontro di inammissibilità della prova per testimoni (attesa ‘la intervenuta decadenza (…)’ : cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Va dato atto, poi, del l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale , in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive
o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto , le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice; e l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227) .
E, ben vero, nella specie, dalla globalità delle ragioni svolte in sentenza, sulla base degli elementi di convincimento tratti dagli esiti del giudizio, valutati in maniera immune da vizi logici e giuridici, risulta l’irrilevanza o la superfluità della rinnovazione dell’indagine tecnica ovvero della convocazione a chiarimenti dell’ausiliario d’ufficio .
Il quarto motivo del ricorso è analogamente inammissibile.
Si rappresenta, in primo luogo, che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice -nella specie il Tribunale di Patti dapprima e la Corte di Messina dipoi – si sia uniformato (cfr. Cass. 23.2.2012, n. 2730; Cass. 2.4.1979, n. 1868) .
Si rappresenta, in secondo luogo, che, in tema di spese processuali, il sindacato della Cor te di cassazione, ai sensi dell’ art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’ opportunità di compensarl e in tutto o in parte, sia nell’ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE va condanna a rimborsare al Comune RAGIONE_SOCIALE Santo Stefano di Camastra le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
24. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ‘ RAGIONE_SOCIALE a rimborsare al Comune di Santo Stefano di Camastra le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME