Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19936/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE FALL N 39/2013 TRIBUNALE DI FERRARA, COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 184/2019 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Premesso che:
1.in causa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME al fine di ottenere (per quanto ancora interessa) la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto di vendita di una imbarcazione, stipulato l’1 ottobre 2009 e la condanna del convenuto medesimo al pagamento della penale contrattualmente prevista, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’appello di NOME COGNOME e della srl RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era rappresentante legale, contro la decisione del Tribunale di Ferrara di accoglimento di entrambe le originarie domande, salvo riduzione equitativa della penale alla somma di €235.000,00 pari al ‘minor realizzo’ conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE ‘con la rivendita della imbarcazione rispetto a quanto avrebbe realizzato vendendola con il contratto ormai risolto’.
1.1. La Corte di Appello evidenziava che l’appellante non aveva adempiuto all’obbligo di pagare il prezzo entro il termine previsto contrattualmente di dieci giorni dalla ‘comunicazione di barca pronta in cantiere’, datagli dalla RAGIONE_SOCIALE il 4 dicembre 2009, né entro il termine di 15 giorni datogli con diffida del 22 gennaio 2010 (ricevuta il 25 gennaio).
La Corte di Appello dava conto del fatto che la parte appellante aveva inteso difendersi dall’addebito di inadempimento sostenendo di aver avuto assicurazione dalla controparte ‘sul fatto che questa sarebbe riuscita a far ottenere un finanziamento’, sostenendo di essere stata anche invitata ‘ad attendere che la pratica procedesse’ e di ‘essersi completamente’ affidata ‘all’ufficio leasing’ della controparte ‘disinteressandosi completamente dell’andamento della pratica per poi venire a
conoscenza del suo esito negativo solo per effetto della diffida ad adempiere’.
La Corte di Appello osservava che tali prospettazioni difensive erano rimaste a livello di allegazione generica, non erano mai state provate, non avrebbero potuto comunque giustificare il mancato adempimento posto che, da un lato, per ammissione della parte appellante, in tutti ‘i moduli sottoposti dalla RAGIONE_SOCIALE era sempre scritto che la RAGIONE_SOCIALE e non si assumeva responsabilità circa la mancata approvazione del piano di finanziamento e che il cliente non era liberato se il finanziamento non venisse deliberato positivamente’, dall’altro lato, non era conforme a criteri di media diligenza ‘affidarsi completamente all’ufficio leasing’ della controparte ‘disinteressandosi completamente dell’andamento della pratica’.
Evidenziava altresì che non poteva trovare accoglimento la tesi della appellante per cui avrebbe dovuto addebitarsi alla RAGIONE_SOCIALE, in termini di inadempimento, il fatto che la stessa si era ‘rifiutata di presenziare all’incontro fissato davanti al AVV_NOTAIO anche per pagamento delle somme messe a disposizione dalla RAGIONE_SOCIALE, anch’essa presente nello studio del AVV_NOTAIO‘. Al riguardo la Corte di Appello osservava che nell’invito a presenziare, inviato dal COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE il 15 marzo 2010 per il 18 successivo, ‘nulla era specificato in merito al saldo del prezzo’ e che l’invito era comunque tardivo rispetto alla scadenza del termine assegnato con la ricordata diffida del 22 gennaio 2010.
La Corte di Appello aggiungeva che, in merito alla prova del fatto che il COGNOME avrebbe potuto pagare il saldo al momento dell’incontro davanti al AVV_NOTAIO, nessun rilievo poteva annettersi al documento, in data 12 febbraio 2010, prodotto in causa dal COGNOME, trattandosi di documento dal contenuto ‘laconico e generico’, con cui la RAGIONE_SOCIALE COGNOME comunicava soltanto che ‘la richiesta di leasing nautico di cui
in oggetto era stata positivamente deliberata dal RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello infine rilevava che le contestazioni mosse dall’appellante alla decisione di primo grado nella parte in cui la penale era stata solo ridotta erano inammissibili ex art. 345 c.p.c. perché nuove. La Corte di Appello specificava trattarsi di contestazioni per cui non si sarebbe, da parte del Tribunale, tenuto conto del fatto che ‘l’imbarcazione era stata venduta subito dopo l’instaurazione del giudizio’ né del fatto che ‘la circostanza di aver dovuto praticare uno sconto sul prezzo di vendita non era stata neppure allegata dalla RAGIONE_SOCIALE avendo questa lamentato solo di aver dovuto sopportare i costi di costruzione’ né del fatto che ‘la somma già ricevuta e trattenuta dal RAGIONE_SOCIALE era ampiamente sufficiente a coprire le spese’.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello con tre motivi. La Curatela del Fallimento (dichiarato in corso di giudizio di appello) della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. termine di adempimento differito in relazione agli specifici accordi intercorsi tra le parti. Omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado con conseguente violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 1455 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.’
Il motivo è inammissibile.
2.1. Va premesso che, al di là della rubrica, non sono formulate censure riguardo alla motivazione della sentenza né specificamente riguardo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.
2.2. Viene invece lamentato che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto, risultante dai documenti acquisiti al fascicolo di merito, che tra le parti era stato raggiunto l’accordo di differire al 18 marzo 2010, giorno dell’incontro davanti al AVV_NOTAIO, il termine per la formalizzazione del contratto e per il pagamento del saldo.
Viene poi dedotto che la comunicazione della RAGIONE_SOCIALE. COGNOME era stata considerata generica ed inidonea a dimostrare che per quel giorno la parte acquirente avrebbe avuto la disponibilità della somma necessaria ad adempiere, a causa di una errata lettura della comunicazione stessa posto era ‘evidente che l’affermare da parte della RAGIONE_SOCIALE COGNOME l’accoglimento della richiesta equivale ad affermare la messa a disposizione delle somme’.
Viene infine ribadito che il giorno 18 marzo un funzionario della RAGIONE_SOCIALE si era presentato davanti al AVV_NOTAIO.
L’inammissibilità del motivo deriva dal fatto che esso non coglie la ratio della decisione. Segnatamente non attinge il rilievo della Corte di Appello per cui legittimamente la parte venditrice si era rifiutata di presentarsi al AVV_NOTAIO non essendole stata data certezza sulla effettiva disponibilità delle somme necessarie al pagamento del prezzo.
La deduzione della ricorrente secondo cui la più volte citata comunicazione della RAGIONE_SOCIALE dimostrerebbe che la ricorrente medesima avrebbe avuto la disponibilità delle somme per il 18 marzo, per un verso, non è conducente posto che la ricorrente non precisa né è ricavabile dalla sentenza impugnata che quella comunicazione fosse stata indirizzata o inoltrata alla venditrice, per altro verso e comunque, mira ad ottenere in questa sede di
legittimità una valutazione -riservata al merito -del contenuto di un documento già valutato dalla Corte di Appello e dalla stessa ritenuto non idoneo allo scopo dimostrativo divisato;
il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ‘violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: artt. 1176, secondo comma, 1228 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con conseguente omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. mancata tempestiva informazione inerente le pratiche di leasing gestite dalla spa RAGIONE_SOCIALE per il tramite di propri dipendenti e/o preposti’.
Il ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto della condotta scorretta della venditrice, la quale dopo essersi ‘premurata di gestire per conto del Sig. COGNOME la pratica finalizzata all’ottenimento del leasing utile al saldo del prezzo’ non aveva poi comunicato alcunché salvo da ultimo inviare la diffida.
Il motivo è inammissibile perché formulato senza tener del contenuto della sentenza impugnata.
La Corte di Appello ha affermato che la deduzione dell’allora appellante di aver avuto assicurazione dalla controparte ‘sul fatto che questa sarebbe riuscita a far ottenere un finanziamento’, non era mai stata dimostrata;
il terzo motivo di ricorso è così formulato: ‘violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: artt. 345 e 112 c.p.c. nonché art. 1341 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. con conseguente omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in merito alla clausola penale’.
Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe mancato di dichiarare nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola penale in forza della quale -pur a seguito della relativa riduzione equitativa da parte del Tribunale -era stato imposto al ricorrente di pagare alla controparte 235.000,00 euro;
il motivo è inammissibile. Il ricorrente dimostra di avere proposto la questione della nullità della clausola in riferimento all’art. 1341 c.c. ‘nella comparsa di primo grado’. Non allega di avere riproposto la questione con l’appello avverso la decisione di primo grado con cui la clausola era stata ritenuta valida. La decisione del Tribunale di ridurre la penale sottende il giudizio di validità. Né di tale riproposizione vi è traccia nella sentenza di appello. Sulla questione si era quindi formato il giudicato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 20 marzo 2024.