Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3781 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3781 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore, legale rapp.te p.t., sig. NOME COGNOME, con sede in Cerreto Sannita INDIRIZZO al INDIRIZZO, p. iva: P_IVA, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro INDIRIZZOPalazzo Unigest -presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del 4 ottobre 2021 a margine del ricorso. Il difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni all’indirizzo p.e.c. EMAIL e/o al numero di fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE di Cerreto Sannita , codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in conformità a delibera di GC n. 159 del 21/10/2021, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) e con questi elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE -pec
EMAIL), giusta procura speciale su foglio separato allegata nella busta di notificazione del controricorso.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 810 depositata il 5 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione otteneva dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, un decreto ingiuntivo contro il RAGIONE_SOCIALE di Cerreto Sannita per euro 43.526,93 a titolo di corrispettivo dell’attività di gestione e manutenzione (a) dell’impianto di depurazione in località Coste e (b) dell’impianto di depurazione del macello comunale, per il periodo dal 2008 al 3 novembre 2009.
Il RAGIONE_SOCIALE opponeva il monitum eccependo plurimi inadempimenti della RAGIONE_SOCIALE e formulava domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 13.232,40 a titolo di costi sostenuti per l’eliminazione dei disservizi e di riparazione dei guasti.
Il tribunale, pur ritenendo sussistente l’inadempimento della società opposta, accoglieva parzialmente la domanda principale in considerazione della condotta del RAGIONE_SOCIALE -che, sebbene a conoscenza dello stato di degrado degli impianti, non era mai intervenuto per porvi rimedio -e lo condannava a pagare euro 5.000,00 (euro 500,00 per dieci mesi).
Accoglieva, invece, integralmente la domanda riconvenzionale, condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare al RAGIONE_SOCIALE euro 11.200,00.
2 .-L’appello della RAGIONE_SOCIALE veniva respinto dalla Corte napoletana con la sentenza indicata in epigrafe e qui gravata.
Osservava il secondo giudice che dalla relazione tecnica redatta all’esito del sopralluogo del personale RAGIONE_SOCIALE il 18 ed il 22 febbraio 2008 erano emersi vari malfunzionamenti dei due impianti, per la soluzione dei quali
era stato ‘ interessato il RAGIONE_SOCIALE di Cerreto Sannita ‘, il quale aveva, poi, conferito incarico alla stessa RAGIONE_SOCIALE di ripristinare il funzionamento dei due depuratori: attività che l’incaricata aveva svolto dietro pagamento di euro 16,2 mila per il primo impianto e di euro 19,8 mila per il secondo.
Il 26 agosto 2009, dunque dopo l’esecuzione di tali lavori, erano però emerse ulteriori anomalie rilevate da funzionari della Provincia di Benevento.
Tanto premesso, la Corte riteneva inadempiente la società e precisava che tale inadempimento non poteva essere escluso dai testi COGNOME e COGNOME. Questi, infatti, avevano riferito che la RAGIONE_SOCIALE aveva segnalato al RAGIONE_SOCIALE l’esistenza di alcuni guasti, ma di tali segnalazioni (precedenti al sopralluogo dell’RAGIONE_SOCIALE) anche a prescindere dalla constatazione che la società avrebbe dovuto provvedere in autonomia ad eseguire i detti lavori di manutenzione, da ritenersi ordinari -non vi era prova scritta; e del pari carente era la prova della risposta scritta che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe pure dovuto rendere.
In conclusione, il Tribunale aveva correttamente ritenuto inadempiente la società incaricata dei servizi.
La Corte, inoltre, respingeva anche l’ulteriore doglianza dell’appellante con la quale censurava l’affermazione del primo giudice in ordine alla mancanza di prova documentale dei costi asseritamente sostenuti per gli interventi di manutenzione e la liquidazione secondo equità, ex art. 114 cod. proc. civ., del corrispettivo spettante alla RAGIONE_SOCIALE, nonostante la mancanza di una congiunta richiesta delle parti.
Quanto al primo profilo, il corrispettivo per gli interventi (portato dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo) non poteva essere corrisposto integralmente in ragione dell’inadempimento della società.
Del pari infondato era il secondo profilo, in quanto il Tribunale non aveva affatto deciso la causa secondo equità, ma aveva semplicemente liquidato il corrispettivo in via equitativa.
Spese secondo soccombenza, liquidate in base ai valori intermedi di tariffa e senza il compenso per la fase istruttoria.
3 .-Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a due motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE di Cerreto Sannita con controricorso, illustrato da memoria, nel quale conclude per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell’impugnazione.
La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata valutazione della documentazione prodotta e relativa ai guasti.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, vi era prova documentale delle segnalazioni e dei rapporti di visita giornalieri inoltrati dalla società al RAGIONE_SOCIALE riportate nel motivo col sistema del ‘ copia/incolla ‘).
La Corte avrebbe, dunque, erroneamente ritenuto non prodotta tale documentazione, che invece era stata versata in atti ed avrebbe di conseguenza erroneamente ritenuto irrilevanti le deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME.
5 .- Il mezzo è per più ragioni inammissibile.
L’art. 348 -ter , quarto e quinto comma, del cod. proc. civ., inserito dal d.l. 22 giugno 2012 n° 83 (disposto normativo oggi confluito nell’art. 360, quarto comma, dello stesso codice), sanziona con l’inammissibilità il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 n° 5 del codice di rito avverso una sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.
Ora, la sentenza qui gravata ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE confermando gli accertamenti di fatto del primo giudice, donde l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis ).
In ogni caso, è ben noto (per tutte: Cass., sez. II, 29 ottobre 2018, n° 27415, con menzione di altri precedenti) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La Corte territoriale, pur non avendo dato espressamente conto dei documenti fotograficamente riprodotti nel motivo in esame, ha comunque tenuto presente il ‘ fatto storico ‘ delle comunicazioni o segnalazioni dei malfunzionamenti al RAGIONE_SOCIALE di Cerreto Sannita e, con un accertamento fattuale integralmente a lei rimesso, ha ritenuto che le stesse fossero inesistenti.
Sulla scorta di tale constatazione ha poi ritenuto inadempiente, con altro giudizio integralmente meritale, la società ricorrente e non il RAGIONE_SOCIALE.
Da ultimo, deve anche ricordarsi che la riproduzione integrale dei documenti di causa, nella presente vicenda realizzata -come già detto -mediante la tecnica del ‘ copia/incolla ‘ -è equiparabile, ove non sia accompagnata dalla segnalazione delle parti che il ricorrente ritiene rilevanti ai fini del decidere, al mero richiamo dei documenti stessi ( ex multis : Cass., sez. I, 25 novembre 2024 n° 30376): donde un ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo così formulato.
6 .- Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del d.m. n° 55 del 2014.
La Corte avrebbe liquidato le spese a carico della soccombente NOME in euro 6.615,00, facendo espressamente riferimento ai valori medi di tariffa, ma prendendo erroneamente come riferimento lo scaglione di valore da euro 26 mila a 52 mila e non, invece, quello corretto da euro 5,2 mila ad euro 26 mila.
7 .- Il motivo è infondato.
Come si desume dalla sentenza impugnata (pagina 5), il Tribunale aveva accolto la originaria domanda di NOME, pari ad euro 43,5 mila, nel limite di euro 5 mila, mentre quella del RAGIONE_SOCIALE, pari ad euro 11,2 mila, era stata integralmente accolta.
Ora, NOME ha proposto appello per vedersi riconoscere l’intera sua pretesa creditoria, con la conseguenza che il valore del disputatum ( ex art. 5 d.m. n° 55/2014) era dato, in secondo grado, dalla differenza tra quanto ottenuto dal Tribunale e quanto richiesto alla Corte d’appello (sul criterio differenziale si veda, in particolare, Cass., sez. III, 7 novembre 2023 n° 30999), pari nella fattispecie ad euro 38,5 mila (43,5 -5).
Tanto premesso, è agevole constatare che gli onorari sono stati liquidati sul corretto scaglione di valore (quello che va da euro 26 mila ad euro 52 mila) e in base ai valori medi di tariffa, pari, per l’appunto, ad euro 6.615,00 (escludendo il compenso per la fase istruttoria).
8 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese della presente lite, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 38,5 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°
115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME