Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36327 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8613/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
–
contro
ricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3636/2019 depositata il 13/09/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimato dalla società RAGIONE_SOCIALE per il mancato pagamento di forniture effettuate in esecuzione di un contratto di concessione di vendita in esclusiva per la somma di € 141.992,77 ; in una con l’opposizione propose domanda riconvenzionale per sentir condannare la società intimante al risarcimento del danno da inadempimento per avere la RAGIONE_SOCIALE rifiutato la consegna di prodotti sanitari facenti parte di contratti conclusi dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso della vigenza del contratto di fornitura per l’importo di € 162.035,79;
la VYgon nel costituirsi in giudizio eccepì ai sensi dell’art. 1460 c.c. di aver subìto per prima l’inadempimento della controparte e rappresentò che essa aveva in ogni caso provveduto all’esecuzione dell’ordine di fornitura;
il Tribunale di Padova rigettò l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e rigettò la domanda riconvenzionale;
a seguito di appello della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 13/9/2019 ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ma ha accolto la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE ritenendo che l’art. 11 del contratto impegnasse la RAGIONE_SOCIALE a fornire alla sua controparte i prodotti che dalla medesima sarebbero stati forniti a terzi in esecuzione di contratti conclusi anteriormente alla risoluzione del contratto, essendo pertanto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
con il primo motivo -violazione degli artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 c.c. sull’erronea interpretazione dell’art. 11 del contratto di fornitura- la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza ha ritenuto giustificata l’eccezione di inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e la conseguente domanda di risarcimento del danno per effetto della mancata consegna della merce di cui ai contratti da questa stipulati con terzi entro il 31/12/2013; ove la Corte del merito avesse osservato i criteri di gerarchia delle norme sull’interpretazione del contratto, avesse fatto ricorso ai criteri di interpretazione letterale osservando in particolare il comportamento tenuto dalle parti successivo alla disdetta e il criterio dell’interpretazione secondo buona fede , sarebbe giunta alla conclusione che non poteva dirsi raggiunto alcun accordo tra le parti sulla consegna delle forniture successiva alla disdetta;
il motivo è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare che il principio del gradualismo di cui ai criteri di interpretazione del contratto secondo cui i criteri di interpretazione cd. soggettiva debbono prevalere su quelli cd. di interpretazione oggettiva è stato da tempo superato dalla giurisprudenza di questa Corte sicchè il richiamo a tale principio non ha alcun fondamento (Cass., 1, n. 16181 del 28/6/2017; Cass., L, n. 30141 del 13/10/2022);
la pretesa violazione dei criteri di interpretazione deve ritenersi in ogni caso inammissibile in quanto la ricorrente, pur riproducendo il
contenuto della clausola contrattuale di cui all’art. 11 , non illustra per quali ragioni il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere non più valida l’ obbligazione di COGNOME di effettuare le forniture per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere nei confronti dei terzi ai contratti stipulati prima del 31/12/2013: la ricorrente, infatti, si limita ad affermare la necessità di ricostruire la volontà delle parti alla stregua del criterio del comportamento tenuto dopo la conclusione del contratto senza illustrare affatto la censura che resta, pertanto, meramente apodittica;
anche la pretesa violazione del criterio di interpretazione secondo buona fede o quello di interpretazione secondo la natura del contratto sono solo apoditticamente prospettate: si tratta peraltro di censure che, pur prospettando la violazione di criteri di ermeneutica contrattuale, in effetti si limitano a contestare l’interpretazione seguita dal giudice del merito, con una valenza meramente fattuale;
si rileva peraltro che neppure è impugnata la ratio decidendi della sentenza secondo cui la comunicazione di NOME che limitava l’obbligazione di consegna differita ai contratti stipulati al 20/10/2013 costituiva una deroga alla clausola contrattuale che, per essere efficace nei confronti di NOME, avrebbe dovuto essere accettata da quest’ultima;
con il secondo motivo di ricorso -violazione degli artt. 1218, 1223 e 1460 c.c. con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. e n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: omesso accertamento dell’asserito grave inadempimento di COGNOME quale presupposto del risarcimento del danno richiesto da NOME -la ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da RAGIONE_SOCIALE così ribaltando a sfavore della
RAGIONE_SOCIALE la disciplina dell’art. 1460 c.c. E’ erronea la ricognizione del diritto di NOME di sospendere le forniture quando era proprio quest’ultima a poter eccepire, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’i nadempimento della controparte all’obbligazione del pagamento delle fatture rimaste inevase; inoltre la sentenza ha violato l’art. 1218 c.c. perché ha omesso di accertare se la RAGIONE_SOCIALE fosse incorsa in inadempimento contrattuale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è in fondato. L’eccezione di inadempimento sollevata da COGNOME ai sensi dell’art. 1460 c.c. a fronte del mancato pagamento delle forniture non poteva paralizzare la pretesa di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della stessa COGNOME e la Corte di merito, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non ha inteso ricondurre alla eccezione di inadempimento sollevata da RAGIONE_SOCIALE gli effetti dell’art. 1460 c.c. ; ha semplicemente inteso dire che, a fronte del l’accertato inadempimento della RAGIONE_SOCIALE all’obbligazione di pagamento delle fatture sussisteva in capo alla RAGIONE_SOCIALE il diritto al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento di COGNOME;
con il terzo motivo di ricorso -nullità della sentenza nella parte in cui ha statuito su una circostanza sulla quale si era formato il giudicato interno per omessa impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE del relativo capo della sentenza di prime cure ex art. 329, secondo co. cpclamenta che la sentenza impugnata nel ritenere la responsabilità della VYgon non ha tenuto conto del fatto che, sull’assenza di responsabilità della medesima, si era formato il giudicato interno, per non avere la RAGIONE_SOCIALE impugnato il capo della sentenza di primo grado;
il motivo è inammissibile per mancata osservanza dei requisiti di contenuto-forma del ricorso: la ricorrente, infatti, non ottempera secondo quanto prescritto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. all’onere di riprodurre i passaggi degli atti difensivi svolti nei pregressi gradi né riproduce i
passaggi della sentenza di primo grado e i motivi di appello dai quali poter desumere l’esistenza di statuizioni coperte da giudicato interno;
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente a pagare, in favore della controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.700 (oltre € 200 per esborsi) oltre agli accessori di legge e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza