Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28339 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27892-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di unici eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in San Giacomo delle Segnate INDIRIZZOMN), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 935/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicata il 22/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 18 febbraio 2004 NOME COGNOME convenne innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la RAGIONE_SOCIALE al fine di accertarne l’inadempimento per non aver provveduto alla consegna di un appartamento in costruzione sito nel comune di Ogliastro Cilento nei termini stabiliti nel contratto preliminare di vendita stipulato in data 17/04/99.
Sostenne che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si fosse impegnata a ultimare e consegnare l’alloggio, al prezzo complessivo di 150 milioni di lire, entro il 28 febbraio 2000 e comunque non oltre il 30 maggio 2000 e che fosse stato pattuito il pagamento frazionato in più scadenze; erano state pure convenute nella stessa data ulteriori opere per il prezzo di 35 milioni di lire; egli aveva versato 40 milioni di lire, ma aveva poi sospeso i pagamenti a causa del ritardo della RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione dei lavori già alla data del 30 maggio 1999.
In riconvenzionale, NOME chiese fosse imputato l’inadempimento esclusivamente a COGNOME che aveva diffidato al pagamento in data 1/12/01, prima di ricevere la diffida di quest’ultimo del 14/6/02, con conseguente diritto a trattenere quanto ricevuto; chiese altresì il risarcimento dei danni.
Con sentenza 605/2009 il Tribunale di Vallo Lucania dichiarò l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare e della scrittura privata per effetto dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE alla diffida ad adempiere del 14/6/2002 e condannò la RAGIONE_SOCIALE a restituire a
COGNOME la somma di 40 milioni di lire pari ad Euro 20.658,27 oltre al pagamento di interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Appellò COGNOME per due motivi, sostenendo che la risoluzione fosse imputabile a COGNOME perché l’ inadempimento di quest’ultimo giustificava il suo inadempimento , come dimostrava l’anteriorità della sua diffida ad adempiere.
Con sentenza 935/2018, la Corte d’appello di Salerno rigettò l’impugnazione, condividendo la comparazione tra inadempimenti operata dal primo giudice, non essendo il criterio cronologico l’unico criterio di valutazione; ritenne perciò irrilevante che il pagamento fosse stato sospeso dal COGNOME perché era stata la RAGIONE_SOCIALE a non rispettare i termini di consegna del l’immobile (fissato, con una tolleranza di tre mesi, al 28/2/2000); riportò, infatti, che, prima ancora di diffidare COGNOME, in data 1/12/2001, al pagamento di venti milioni di lire, la RAGIONE_SOCIALE gli aveva rappresentato in una nota, datata 12/11/2001, «difficoltà legate ad imprevisti di carattere tecnico, amministrativo e geologico»; ribadì, quindi, che la valutazione degli inadempimento ha carattere unitario e l’imputazione è al contraente che con il proprio comportamento colpevole e prevalente abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte, dando causa all’inadempimento di controparte.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 1375, 1454, 1455 e 1460 cod. civ., per non avere la corte
considerato la sequenza cronologica dei reciproci inadempimenti e la rilevanza della priorità temporale della sospensione dei pagamenti da parte di COGNOME, come dimostrava la precedenza della sua diffida ad adempiere.
1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha poi sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1375, 1454, 1455 e 1460 cod. civ. per non avere la Corte di Appello considerato che il termine finale per la consegna dell’alloggio non era ancora spirato quando si era verificato l’inadempimento di COGNOME.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e sono in parte infondati e in parte inammissibili.
La Corte territoriale, condividendo il giudizio del primo grado, ha ritenuto prevalente l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE perché alla data del maggio 1999, data di scadenza della rata rimasta inadempiuta, non risultava rispettato l’imp egno di realizzare la struttura in cemento armato: così decidendo ha correttamente applicato un principio di diritto consolidato, secondo cui, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non soltanto dell’elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto (Cass. Sez. 2, n. 2992 del 17/02/2004, Sez. 3, n. 987 del 21/01/2010, Sez. 3, n. 13840 del 09/06/2010, Sez. 3, n. 18320 del 18/09/2015).
A ciò si aggiunga che il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli
inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, costituisce accertamento fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove che rientra perciò nei poteri del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del n. 5 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, n. 10477 del 01/06/2004; Sez. L, n. 16530 del 04/11/2003).
Nella specie, dunque, la censura della motivazione è stata articolata in riferimento a fatti – la precedenza temporale della diffida ad adempiere del 2001 e la sequenza degli inadempimenti -che la Corte salernitana non ha trascurato, ma, come detto, ha valutato in fatto in modo differente da quanto prospettato da parte ricorrente, con motivazione adeguata per iter logico e per fondamento giuridico.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri fissati per le controversie di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda