Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32510 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10307/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 185/2024 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/03/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentire accertare il grave inadempimento contrattuale dei convenuti, promittenti alienanti di un immobile sito in Scafati, e, conseguentemente,
perché fossero condannati al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, versata loro in esecuzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 2.02.2010, ovvero in subordine perché il contratto fosse risolto, con condanna alla restituzione della caparra versata e al risarcimento dei danni.
1.1. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea e spiegando, a loro volta, domanda riconvenzionale, con la quale chiesero accertarsi il grave inadempimento del promissario acquirente, la fondatezza del loro recesso e, in subordine, la risoluzione del contratto per colpa del promissario acquirente, con conseguente loro diritto a trattenere la caparra ricevuta oltre al risarcimento dei danni.
1.2. Il Tribunale adito , all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 540/2022, accolse la domanda principale e condannò i convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
La Corte d’appello di Salerno rigettò il gravame proposto dai convenuti con la sentenza richiamata in epigrafe.
2.2. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza qui impugnata per quel che ancora rileva:
immune da vizi doveva considerarsi la decisione del Tribunale, il quale aveva posto a base del proprio convincimento non solo le risultanze dell’indagine tecnica affidata al CTU , ma anche quelle relative alla prova orale espletata;
alcun rilievo doveva essere attribuito alla circostanza che fosse stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria solamente dopo l’instaurazione del giudizio: tale circostanza, invero, non faceva altro che confermare che l’immobile ‘de quo’, allo scadere dei termini fissati dalle stesse parti, risultava privo di frazionamento e con difformità della destinazione d’uso di alcune porzioni e di volumetria, tali da renderlo non vendibile;
non poteva ravvisarsi inadempimento del promissario acquirente <>;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’intimato NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158 e 174 cod. proc. civ., art. 25, co. 1, Cost. e art. 111, co., 2, Cost., nonché vizio di costituzione del giudice e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. , prospettando che la sentenza di appello era stata pronunciata da un Collegio diverso da quello innanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 12, lett. d), d.l. 116/2017, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per essere stata la sentenza pronunciata da un giudice onorario.
4.1. La doglianza è inammissibile quanto al primo profilo e manifestamente infondata quanto al secondo.
4.1.1. I ricorrenti, come si è riportato, affermano che la composizione della Corte d’appello che ebbe a introitare la causa per la decisione fosse stato diversa da quella davanti alla quale le parti avevano precisato le rispettive conclusioni.
Trattasi di un mero asserto sfornito di qualsivoglia specifico apporto documentale che lo sostenga, idoneamente avversato dalla controparte.
Deve ribadirsi che in presenza di denuncia di vizio processuale l’oggetto di scrutinio di questa Corte attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato, evidenziandosi, tuttavia, che una tale deduzione presuppone che la
censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (in tal senso da ultimo Cass. n. 16028/2023).
La formulazione del motivo per la parte in esame è del tutto inidonea e priva della necessaria specificità, poiché, piuttosto che sottoporre al Giudice della legittimità una vicenda processuale ripercorribile attraverso lo specifico richiamo ad atti processuali fisicamente individuati, anche con il mero richiamo al carteggio allegato al ricorso, o anche attraverso il vaglio dei documenti processuali contenuti dal fascicolo, i ricorrenti prospettano un fatto processuale (fermamente negato dalla controparte) la cui conoscibilità implicherebbe un’indagine acquisitiva riguardante le attività del giudice di secondo grado, che dovrebbe essere compulsato allo scopo di verificare un mero asserto congetturale, con conseguente snaturamento delle funzioni del controllo di legittimità.
4.1.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la “temporanea tollerabilità costituzionale” per l’incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall’art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017 (Sez. 1, n. 15045/2021). Di conseguenza, il secondo profilo di doglianza risulta manifestamente infondato.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. poiché i Giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza esaminare analiticamente i motivi di gravame.
5.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Come noto, la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come costantemente ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 13977/2019; Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, comunque, inadeguata; cioè un modello argomentativo precostituito , che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U., n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 8054/2014; Cass. Sez. 6-2, n. 21257/2014 e numerose altre successive).
La sentenza d’appello, al contrario di quel che genericamente postula il ricorso, prende in puntuale rassegna i motivi d’impugnazione e li disattende, mostrando consapevole condivisione del ragionamento svolto dal Tribunale.
Il richiamo, alla motivazione di primo grado, in presenza della reiterazione dei medesimi argomenti da parte dell’appellante, giammai può porre dubbi sull’assolvimento del percorso argomentativo del giudice d’appello, ricorrendo il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Cass. n. 16057/2018), il che qui, all’evidenza è da escludersi, avendo la Corte locale dato ampia mostra argomentativa, senza che possa ad essa addebitarsi laconicità tale da non consentire di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022/2017; si vedano pure, ex multis , Cass. n. 20883/2019 e n. 14786/2016).
In conclusione, la Corte di appello Salerno, al contrario dell’asserto censorio, ha reso una motivazione pienamente ripercorribile, correlata ai fatti di causa, nel mentre la critica è palesemente diretta a un nuovo inammissibile vaglio di merito.
6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385, co. 1 e 2, cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e
5, cod. proc. civ., nonché l’omessa valutazione delle risultanze tecniche contenute nella espletata ctu, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte salernitana abbia errato nel sostenere che sulla SCIA del 2011 non si sarebbe formato il silenzioassenso in quanto <>.
Secondo i ricorrenti il Giudice di seconde cure aveva errato ad affermare che <>, così ingiustamente escludendo l’inadempimento del promissario acquirente.
6.1. Il motivo è inammissibile.
La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (v., ex multis , Cass. S.U. n. 25573/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta
interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 3340/2019).
In presenza di ‘doppia conforme’, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. ( ratione temporis applicabile), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conf., ex multis, Cass. n. 19001/2016 e n. 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., tra le tante, Cass. n. 18886/2023).
Un tale apprezzamento compete esclusivamente al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale, errando, rigettato l’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti in merito al vizio di ultrapetizione riguardante la domanda di recesso, che la controparte aveva formulato tardivamente in occasione della precisazione delle conclusioni in primo grado.
7.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata sul punto così motiva: <>.
È evidente che il Giudice di secondo grado ha preso in esame la doglianza, rigettandola. Quindi, nella parte in cui i ricorrenti hanno inteso qui sostenere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la sentenza d’appello statuito sul loro motivo d’impugnazione, errano: il motivo è stato esaminato e, tuttavia, rigettato.
Laddove gli stessi s’intrattengono a evidenziare differenze e peculiarità della domanda di recesso e di risoluzione non attingono la ‘ratio decidendi’: l’azione di recesso era stata prospettata sin dall’inizio e, inoltre, rientra nei poteri del giudice interpretare la domanda.
Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME