Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19828/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo, pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in INDIRIZZO, pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOMECOGNOME DITTA COGNOMEGRADNJE IN STORITVE RAGIONE_SOCIALE COGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 311/2023 depositata il 27/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 597 del 2019 il Tribunale di Milano accertò che la responsabilità del sinistro, verificatosi in data 5/2/2015 alle ore 16.30 in Goito, allorché NOME COGNOME, apprestandosi ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, fu investito da un autoarticolato di proprietà della ditta RAGIONE_SOCIALE, condotto da COGNOME COGNOME, fosse da attribuirsi a quest’ultimo, con la conseguente condanna dell’UCI al risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto, di € 71.027,76 in favore di NOME COGNOME ed € 62.400 ciascuno in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propose appello chiedendo la condanna dell’UCI al pagamento dell’ulteriore somma di € 18.000, erroneamente detratta dal dovuto pur trattandosi di spese legali di cui il danneggiato doveva essere reintegrato.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 311 del 27/2/2023, ha rigettato il gravame ritenendo che il giudice del primo grado avesse detratto dall’importo liquidato in favore dell’appellante la somma complessivamente versata a titolo di acconto senza precisare a cosa le somme fossero da imputare.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l’UCI con controricorso con il quale solleva, preliminarmente, un’eccezione di giudicato della sentenza
impugnata per avere il ricorrente notificato la sentenza all’avvocato che aveva difeso l’UCI in primo grado e non anche a quello che lo aveva difeso in grado di appello.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Quanto alla eccezione preliminare sollevata dalla parte controricorrente -dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza per mancata rituale notifica della medesima al difensore di UCI costituito in grado di appellola stessa va rigettata, in quanto l’UCI si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso sicché va richiamato il seguente principio di diritto: ‘ Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l’atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso ‘ (v. ex multis Cass. Civ, Sez. III 11/7/2024 n. 19031, conf. Cass., 2, n. 8895 del 28/10/1994). Pertanto, se è vero come è vero che lo spiegamento di attività difensiva ad opera della parte irritualmente evocata nel giudizio di cassazione vale a rendere integro il contraddittorio, è altrettanto vero che nella specie non è nemmeno configurabile l’inammissibi lità del ricorso.
Con il primo motivo di ricorsoviolazione dell’art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc – il ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente in quanto la C orte d’appello di Brescia non spiegherebbe come e perché la mancata menzione, da parte del primo giudice, della imputazione di pagamento facesse apparire esatta la decisione né spiega le ragioni per le quali l’imputazione del pagamento fosse da ritenersi irrilevante.
Il motivo è infondato. La motivazione esiste ed è tutt’altro che apparente come si desume dalla spendita di argomenti secondo cui ‘il primo giudice detraeva dall’importo liquidato in favore dell’appellante la somma complessivamente versata a titolo di acconto da parte dell’UCI senza alcuna precisa zione relativa all’imputazione effettuata dall’UCI medesimo del tutto irrilevante- e indipendentemente da una domanda specifica di ristoro delle spese stragiudiziali che l’appellante non dimostrava di aver sosten uto’. Quindi l’impugnazione è stata rigettata perché non è stato ritenuto provato un maggiore credito dell’appellante .
Con il secondo motivo -violazione degli artt. 1193 e 1223 c,c, con riguardo all’art. 360, n. 3 c.p.c. il ricorrente lamenta la ritenuta irrilevanza dell’imputazione delle spese stragiudiziali.
Il motivo è infondato. Le norme indicate si riferiscono a debiti esistenti mentre, nel caso in esame, non è stata ritenuta provata l’esistenza di un credito del COGNOME alla rifusione di spese stragiudiziali, essendo l’onere della prova a carico del COGNOME . Si dà infatti continuità al seguente principio di diritto: ‘ai sensi dell’art. 2697 c.c. qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c. ‘(Cass., 2, n. 10322 del 29/5/2020).
Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.200 ,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione