Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10624 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10624 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20095/2021 r.g. proposto da:
NOME NOME, già titolare unico della omonima ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, oggi cessata, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per procura speciale in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo pec indicato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. NOME COGNOME,
-intimata –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Lecce n. 643/2021, depositata in data 24 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 74.321,76 (riferita al III SAL), a titolo di lavori in economia, non ancora pagati, eseguiti in subappalto presso il cantiere di San RAGIONE_SOCIALE (Lecce), ove si svolgevano lavori di costruzione di un mercato ortofrutticolo nella zona industriale, pur essendo stati pagati i lavori relativi al I SAL (€ 128.053,51) ed al II SAL (per euro 80.859,00).
Proponeva opposizione la società RAGIONE_SOCIALE deducendo che, in realtà, non vi era prova dell’effettuazione di tali lavori relativi al periodo marzo-giugno del 2010, essendo stata emessa successivamente la fattura n. 3 del 2011 da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, per quel che ancora qui rileva, la vicenda si era svolta in modo differente, in quanto l’importo di euro 93.574,00 era stato imputato «arbitrariamente» dall’RAGIONE_SOCIALE ad «acconto» su un presunto maggiore importo di euro 230.942,54 che, però, era relativo ad un altro differente rapporto commerciale inerente ai lavori effettuati sempre dall’RAGIONE_SOCIALE per il palazzetto dello sport RAGIONE_SOCIALE Monopoli, con contratto del 22 dicembre 2004.
Con il pagamento della somma di euro 93.574,00, dunque, la RAGIONE_SOCIALE deduceva di aver adempiuto alla propria prestazione, per il cantiere di San RAGIONE_SOCIALE, a saldo dei lavori eseguiti.
Il tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto il pagamento di euro 93.574,00 non poteva essere imputato,
come sostenuto dalla opponente RAGIONE_SOCIALE, al «saldo» del corrispettivo dovuto per i lavori relativi al cantiere di San RAGIONE_SOCIALE, ma, in applicazione dell’art. 1193, secondo comma, c.c., doveva essere imputato «al debito più oneroso e più antico relativo ai lavori effettuati presso il cantiere di Monopoli», non avendo l’opponente dichiarato, al momento del pagamento, quale debito intendesse soddisfare.
La Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevando che il pagamento di euro 93.574,00 era stato effettuato il 6 luglio 2010, al termine dei lavori eseguiti in San RAGIONE_SOCIALE, dopo il versamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, di due acconti, in corrispondenza del primo e del secondo SAL.
Inoltre, tale importo «corrisponde esattamente all’importo indicato per i lavori eseguiti dopo il secondo stato di avanzamento nella contabilità presentata dal NOME alla RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta».
Peraltro, tale importo era stato corrisposto «subito dopo il pagamento (eseguito in data 5.7.2010) dei lavori alla RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE», quale committente.
Precisava la Corte territoriale che «all’epoca il NOME non aveva ancora richiesto il pagamento dei lavori effettuati in subappalto in Monopoli circa 4 anni prima, per un importo di euro 230.942,54, essendo stata formulata tale richiesta per la prima volta solo in data 10/8/2010».
Pertanto, proseguiva il giudice d’appello «al momento del pagamento dell’importo di euro 93.574,00 – importo, come si è visto, corrispondente a quello richiesto dal NOME per i lavori effettuati dopo il II SAL – era evidente l’intenzione della RAGIONE_SOCIALE di
estinguere il debito per i lavori di San RAGIONE_SOCIALE», desumendosi ciò da facta concludentia ed elementi presuntivi.
Del resto, la diversa imputazione dell’importo per i lavori del cantiere di Monopoli effettuata dal NOME, era stata portata a conoscenza della RAGIONE_SOCIALE a distanza di circa quattro mesi dal pagamento intervenuto il 6 luglio 2010, cioè in data 11 novembre 2010, con l’invio della fattura n. 5 del 6 luglio 2010.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, già titolare unico dell’omonima ditta individuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessata, depositando anche memoria scritta.
Restava intimata la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente «censura l’affermazione sub a) della sentenza alla pagina 5 in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La Corte d’appello ha ritenuto fondato l’unico motivo di impugnazione della società appellante RAGIONE_SOCIALE, per la quale non vi sarebbero stati altri debiti nei confronti del NOME all’epoca del pagamento dell’importo di euro 93.574,00, «sicché quel pagamento doveva essere imputato a saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti presso il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE».
Per il ricorrente, però, la sentenza d’appello avrebbe ritenuto errata la ricostruzione dei fatti, ma non avrebbe «individua i motivi di fatto e di diritto per cui detta ricostruzione sarebbe errata».
La Corte territoriale ha reputato che all’atto del pagamento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE e in data 6 luglio 2010 non vi sarebbe stata l’esistenza di una pluralità di rapporti credito-debito tra le parti.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello, però, non ha tenuto conto di numerosi specifici fatti storici di seguito indicati:1) vi era un diverso credito sorto (e soddisfatto) per i lavori edili eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE sul diverso cantiere ubicato nel comune di Monopoli fatto oggetto di riserve; 2) la fattura n. 5 del 6 luglio 2010 emessa a fronte del pagamento di euro 93.574,00 aveva come causale un «acconto» e non un «saldo» per il cantiere di Monopoli, non per quello di San RAGIONE_SOCIALE; 3) la contabilità dei lavori eseguiti da marzo a giugno 2010 dall’RAGIONE_SOCIALE presentava un importo di euro 74.321,76, ed era stata formalizzata dal RAGIONE_SOCIALE con lettera raccomandata del 10 novembre 2011; 4) vi era un diverso importo dei lavori eseguiti su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (per euro 74.321,76), inferiore di euro 19.252,24 rispetto alla somma pagata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 6 luglio 2010, per euro 93.574,00; 5) con l’ordinanza del 1° luglio 2013 il giudice di prime cure aveva rilevato l’esistenza di più rapporti lavorativi in essere tra le parti; 6) con il verbale di causa dell’udienza del 13 novembre 2013 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva disconosciuto il pagamento di euro 93.574,00 a saldo dei lavori eseguiti su RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE; 7) la fattura n. 1 del 10 maggio 2011 per euro 137.368,54 era stata emessa a saldo dei lavori eseguiti su RAGIONE_SOCIALE Monopoli e era rimasta impagata; 8) con la dichiarazione resa in sede di prova testimoniale da COGNOME si dava atto che i lavori sui RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE erano stati eseguiti sino al 30 giugno 2010 e, quindi, successivamente alla presentazione del III SAL da parte della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in data 25 giugno 2010.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente «censura l’affermazione sub c) della sentenza alla pagina 5 in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La Corte d’appello, infatti, ha affermato che l’importo di euro 93.574,00 corrisponderebbe esattamente all’importo indicato per i lavori eseguiti dopo il II SAL nella contabilità presentata dal NOME alla RAGIONE_SOCIALE e come risulterebbe «dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta».
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, però, ha omesso di considerare che «dalla contabilità dei lavori eseguiti da marzo a giugno 2010 dall’RAGIONE_SOCIALE – oggetto della raccomandata a.r. inviata dall’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in data 10/11/2011 ele buste paga degli operai maturate per il medesimo periodo, il valore dei lavori eseguiti sul cantiere di San RAGIONE_SOCIALE ammontava ad euro 74.321,76», e non alla maggiore somma di euro 93.574,00 pagata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 6 luglio 2010, con una differenza di euro 19.252,24.
Inoltre, il giudice d’appello ha individuato come elemento probatorio la contabilità dei lavori presentata dall’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, che era l’unica contabilità dei lavori eseguiti nei mesi marzo-giugno 2010 sui RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, oggetto della raccomandata del 10/11/2011, ma poi ha affermato che tale contabilità «risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta».
In realtà, la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto documentazione in ordine alla contabilità dei lavori di San RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la Corte d’appello ha richiamato a fondamento della propria valutazione la circostanza di fatto rappresentata dalla «consecuzione temporale» della data dell’avvenuto pagamento (6/7/2010) rispetto alla data di liquidazione del III SAL avvenuta in data 5/7/2010. Tuttavia, la Corte avrebbe omesso di valutare che i
lavori eseguiti dagli operai dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cantiere di San RAGIONE_SOCIALE erano proseguiti fino al 30/6/2010. Pertanto, i lavori sarebbero terminati in una data successiva (30/6/2010) rispetto a quella di presentazione del III SAL, avvenuta il 25/6/2010.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente contrasta l’affermazione «sub d) della sentenza alla pagina 6 in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La Corte d’appello ha affermato: «Sicché al momento del pagamento dell’importo di euro 93.574,00 – importo, come si è visto, corrispondente a quello richiesto dal NOME per i lavori effettuati dopo il II SAL – era evidente l’intenzione della RAGIONE_SOCIALE di estinguere il debito per i lavori di San RAGIONE_SOCIALE».
La Corte territoriale, dunque, affermerebbe in modo contraddittorio che l’RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto (non contestato) che la somma di euro 93.574,00 corrispondeva all’importo dovutole per i lavori eseguiti nel periodo marzo-giugno 2010 sul cantiere di San RAGIONE_SOCIALE, aggiungendo che il medesimo importo era proprio quello richiesto espressamente dall’RAGIONE_SOCIALE per i lavori in questione.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello, quindi, ha omesso di considerare la diversa ed inequivocabile dichiarazione resa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei propri atti e nei verbali di causa, da cui emergeva inequivocabilmente che l’importo di euro 93.574,00 era stato imputato dal NOME a titolo di «acconto ai lavori eseguiti e pagati sul cantiere di Monopoli», mentre il minor importo di euro 74.321,76 «era stato imputato ai lavori eseguiti sul RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE nel periodo marzo-giugno 2010».
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente «censura l’affermazione sub b) della sentenza alle pagine 5 e 6 per violazione dell’art. 1193 e 1195 codice civile, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe affermato, in modo contraddittorio, per un verso, l’inesistenza di una pluralità di crediti-debiti tra le parti e quindi l’inapplicabilità dell’art. 1193 c.c., e, per altro verso, ai fini dell’imputazione di un pagamento ex art. 1193 c.c., la prevalenza di facta concludentia e elementi presuntivi sui diversi criteri indicati nel medesimo articolo.
L’art. 1193, secondo comma, c.c., presuppone per la Corte di merito l’esistenza nel caso di specie «di un solo credito» in capo all’RAGIONE_SOCIALE al momento del pagamento della somma di euro 93.574,00.
In realtà, invece, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era già creditrice della RAGIONE_SOCIALE e nell’anno 2010, in relazione ai lavori eseguiti precedentemente e, per una parte, non pagati sul cantiere di Monopoli.
Con il quinto motivo di impugnazione «si censura l’affermazione sub b) e sub e) della sentenza alle pagine 5 e 6 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe «invertito e/o ignorato l’onere della prova che in tema di pagamenti mediante la produzione di assegno o cambiali grava in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito ove ciò sia contestato dal creditore».
Nella specie, il pagamento era stato effettuato «con assegno emesso sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n. 800972556».
Il debitore non si era avvalso della facoltà di scelta del debito che intendeva soddisfare con il pagamento, dichiarandolo al momento dello stesso, sicché la scelta spettava al creditore, il quale nello
stesso documento di quietanza poteva dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati e, in questo caso, la dichiarazione così effettuata avrebbe dovuto essere accettata dal debitore.
Poiché, nella specie, il pagamento era avvenuto con assegno, il debitore avrebbe dovuto dimostrare il collegamento del titolo di credito, in caso di contestazione del creditore, e la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai dichiarato all’atto del pagamento a quali lavori eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE volesse imputare il pagamento di euro 93.574,00.
Inoltre, rimarca il ricorrente, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.
La RAGIONE_SOCIALE aveva infondatamente sostenuto – e la Corte d’appello ha erroneamente confermato tale assunto – che l’importo di euro 93.574,00 «è stato ricavato autonomamente dalla stessa RAGIONE_SOCIALE senza attendere la contabilità lavori da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ciò spiegherebbe perché il pagamento sia avvenuto prima per un importo diverso».
6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», per la «non provata, immotivata ed illegittima inversione della valutazione discrezionale del libero convincimento del giudice di primo grado nonché per grave travisamento della prova, con la conseguente alla ricostruzione dei fatti che hanno condotto l’inadempimento del debitore».
Il giudice di prime cure avrebbe espresso nella sentenza impugnata il proprio convincimento, avendo valutato tutti gli atti di parte, i documenti e le risultanze probatorie, mentre il giudice d’appello «avrebbe potuto e dovuto acquisire medesimi dati del giudice di primo grado».
Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta «la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Costituzione, sesto comma, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (pagine 5 e 6)».
La sentenza d’appello sarebbe illogica laddove nega l’esistenza di una pluralità di rapporti di debito-credito tra le parti. Inoltre, non giustifica «il diverso importo per euro 19.252,24 tra la somma versata dalla RAGIONE_SOCIALE di euro 93.574,00 ed il valore dei lavori eseguiti sul RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e documentati per euro 74.321,76».
I motivi primo, secondo, terzo e settimo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa, come ricostruiti dalla stessa Corte di merito e indicati dal ricorrente con sufficiente specificità. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha svolto lavori per conto della RAGIONE_SOCIALE, inizialmente, nel cantiere di Monopoli, per la realizzazione di un palazzetto dello sport, con contratto con la stazione committente del 22 dicembre 2004 e stipula del subappalto il 18 aprile 2005.
A seguito di contestazioni, insorte tra le parti (committente ed appaltatore), sono state iscritte riserve complessive per la somma di euro 397.356,00, di cui euro 230.942,54 relative proprio alle attività svolte dalla subappaltatrice NOME.
Tali lavori, per l’importo di euro 230.942,54, risultavano di sicuro non pagati nel luglio 2010, al momento del pagamento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE in data 5 luglio 2010.
Un altro cantiere è stato aperto, sempre dalla RAGIONE_SOCIALE, in San RAGIONE_SOCIALE (Lecce), con contratto di subappalto dell’8 giugno 2009, per la realizzazione di un immobile da destinare a mercato ortofrutticolo.
Sono stati fatturati e pagati i lavori relativi al I SAL (euro 128.053,51, come da fattura del 16 ottobre 2009) ed al II SAL (euro 80.859,00, come da fattura del 19 aprile 2010).
Ulteriori lavori sono stati eseguiti in economia dalla NOME, sempre sul cantiere di San RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al III SAL.
È questo il momento in cui sorge la controversia, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE paga alla RAGIONE_SOCIALE, quale appaltatrice, anche i lavori relativi al III SAL, in data 5 luglio 2010.
Il giorno successivo la RAGIONE_SOCIALE paga all’RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 93.574,00, senza alcuna imputazione di pagamento.
Tuttavia, in realtà, i lavori relativi al cantiere di San RAGIONE_SOCIALE, svolti nel periodo marzo-giugno 2010, sono stati quantificati dalla subappaltatrice NOME, non nella somma di euro 93.574,00, versata il 6 luglio 2010, ma nella somma inferiore pari ad euro 74.321,76, risultante dalla fattura n. 3 del 26 settembre 2011 emessa dalla NOME e dalla «formalizzazione dei lavori» alla RAGIONE_SOCIALE in data 10 novembre 2010.
La fattura n. 5 del 6 luglio 2010 è stata emessa dalla NOME per la somma di euro 93.544,00, «a titolo di acconto» per il credito maturato sul cantiere di Monopoli, che veniva così ridotto ad euro 137.368,54 (ossia euro 230.942,54, quale somma non pagata, ed euro 93.574,00).
10. Effettivamente, la Corte d’appello ha omesso di considerare il fatto storico costituito dall’importo effettivo dei lavori realizzati dall’RAGIONE_SOCIALE, nel cantiere di San RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal maggio al giugno del 2010, quali lavori in economia, oggetto del
successivo III SAL e stato finale, che, pacificamente, ammontavano ad euro 74.321,76, e non alla somma maggiore pari ad euro 93.574,00 pagata dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della NOME in data 6 luglio 2010.
La circostanza che tali lavori ammontassero ad euro 74.321,76, emerge dalla «formalizzazione dei lavori» da parte della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in data 10 novembre 2010, dalle buste paga degli operai maturate per tale periodo, oltre che dalla fattura n. 3 del 26 settembre 2011, emessa per l’importo di euro 74.321,76 dalla RAGIONE_SOCIALE, ed infatti è pari a questo ultimo importo il credito monitoriamente azionato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nella fattura n. 5 del 6 luglio 2010 emessa dalla NOME, come detto, l’importo di euro 93.574,00 era indicato a titolo di «acconto» e non «a saldo», e riferito ai «lavori eseguiti sul cantiere di Monopoli» e non «di San RAGIONE_SOCIALE», in base a quanto si deduce con sufficiente specificità nel ricorso mediante il richiamo della documentazione a supporto.
Del resto, sarebbe poco comprensibile che la società RAGIONE_SOCIALE, debitrice per i lavori eseguiti presso il cantiere di San RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 74.321,76, avesse pagato invece, a tale titolo, la somma (superiore) di euro 93.574,00.
La Corte d’appello di Lecce, invece, ha motivato affermando che «l’importo di euro 93.574,00 corrisponde esattamente all’importo indicato per i lavori eseguiti dopo il II stato di avanzamento nella contabilità presentata dalla NOME alla RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta», ma i suddetti dati sono tra loro non conciliabili tanto da rendere incomprensibile il percorso logico della motivazione – , in quanto, da un lato, l’importo effettivo dei lavori eseguiti presso il cantiere San RAGIONE_SOCIALE dalla NOME non è di euro 93.574,00, ma
di euro 74.321,76, come risulta appunto dalla formalizzazione dei lavori del 10 novembre 2010 e dall’emissione della fattura, e, dall’altro, l’importo dei lavori non risulta, contrariamente a quanto afferma il giudice d’appello, «dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio non disconosciuta», ma dai documenti prodotti dalla NOME, in base a quanto allega con sufficiente specificità il ricorrente.
Inoltre, la richiesta di pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, per i lavori svolti a Monopoli, effettuata il 10 agosto 2010, già teneva conto dell’intervenuto pagamento della somma di euro 93.574,00 da parte della RAGIONE_SOCIALE in data 6 luglio 2010, prospettando la richiesta di pagamento di euro 136.368,54, pari alla differenza tra l’importo delle riserve per euro 230.942,54 e la somma pagata di euro 93.574,00.
In tal senso, è evidente che la Corte d’appello non ha esaminato il fatto decisivo costituito dall’importo effettivo dei lavori svolti presso l’impianto di San RAGIONE_SOCIALE dalla NOME, pari ad euro 73.321,76, vale a dire l’importo esattamente pari a quello del credito monitoriamente azionato.
La motivazione della sentenza di appello è, allora, illogica e contraddittoria laddove nega la sussistenza di una pluralità di rapporti di debito/credito tra le parti, assumendo dichiarazioni e comportamenti concludenti tanto del creditore che del debitore, peraltro senza compiutamente indicarli, e, nel contempo, affronta la questione della imputazione dei pagamenti, all’evidenza non conciliabile con l’affermata l’unicità del debito. La motivazione è altresì illogica laddove nega e/o non giustifica il diverso importo per euro 19.252,24 tra la somma versata da RAGIONE_SOCIALE di euro 93.574,00 ed il valore dei lavori eseguiti sul cantiere di San RAGIONE_SOCIALE e documentati per euro 74.321,76.
11. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e settimo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024