Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27768/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI n. 362/2019, depositata il 13/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE con ricorso del 5 febbraio 2002 chiedeva al Tribunale di Bari di ingiungere all’RAGIONE_SOCIALE) il pagamento di euro 107.842,84 in relazione a servizi di RAGIONE_SOCIALE, custodia e reception -portierato presso sedi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Bari e in Casamassima, sulla base di ventidue fatture. Successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALEa domanda monitoria l’RAGIONE_SOCIALE ha pagato la somma di euro 41.316,56. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositava il 15 febbraio 2002 una nota integrativa al ricorso nella quale, dato atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto pagamento, chiedeva che fosse emessa ingiunzione di pagamento per il residuo importo di euro 66.525,84. Il Tribunale di Bari, con decreto emesso il 4 marzo 2002, ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 66.525,84.
Avverso il decreto l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione. A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘opposizione l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’insussistenza del credito azionato, in quanto sfornito di prova idonea a documentare il legittimo affidamento del servizio oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria. RAGIONE_SOCIALE proponeva un autonomo processo, nel quale chiedeva di condannare l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei servizi di custodia RAGIONE_SOCIALE‘autosilo di INDIRIZZO in Bari, per il periodo da gennaio a dicembre 2002, processo che è stato riunito al giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 51.032,13 (essendo in data 24 giugno 2002 stata versata dall’RAGIONE_SOCIALE l’ulteriore somma di euro 15.493,71), accoglieva inoltre la domanda formulata nel secondo processo e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al
pagamento di euro 11.200 per le prestazioni rese fino al 31 dicembre 2002 dalla RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo succeduto all’RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva di rigettare sia la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 51.032,13, sia la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 10.587,05. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 362/2019, ha accolto parzialmente il gravame e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa minore somma di euro 23.149,65.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE, successore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE a seguito di fusione per incorporazione, ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo lamenta ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha parzialmente accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ponendo a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la nullità di contratti non oggetto del giudizio d’appello’: la ricorrente ha chiesto il decreto sulla base di ventidue fatture e nelle more di emissione del decreto ha depositato una nota integrativa al ricorso nella quale si dava atto del pagamento di euro 41.316, chiedendo quindi l’emissione del decreto per il minore importo di euro 66.525,84; la somma di euro 41.316 veniva imputata al saldo del debito più antico ossia alle fatture nn. 152, 153, 154, 166, 167 e 168 del 2000, nonché alle fatture nn. 11, 12 e 13 del 2001; residuavano quindi da pagare, quale pretesa oggetto del ricorso monitorio, quattordici fatture, dalla n. 13 alla n. 204, emesse tutte nell’anno 2001 unicamente per il servizio custodia effettuato presso
la sede di Bari (fatture nn. 13, 28 e 50) e per il servizio di RAGIONE_SOCIALE presso l’autosilo sito in INDIRIZZO, sempre in Bari (fatture nn. 27, 46, 62, 87, 105, 122, 138, 155, 170, 186 e 204) e l’opposizione è stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE solo nei limiti del decreto ingiuntivo emesso; il giudice d’appello, laddove ha pronunciato sulla nullità del contratto relativo al servizio di reception -portierato presso la sede di Baricentro Casamassima e al servizio di custodia presso la sede di Bari per periodi diversi da quello autorizzato con la lettera del 31 gennaio 2001, ha quindi violato l’art. 112 c.p.c., in quanto si è pronunciato sulla nullità di contratti e poste creditorie non oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, essendo il petitum del giudizio di primo grado e di quello d’appello delimitato alle sole somme scaturenti dal servizio reso per la custodia effettuata presso la sede di Bari e per l’RAGIONE_SOCIALE presso l’autosilo; tutte le pregresse fatture pagate dall’RAGIONE_SOCIALE non hanno quindi formato oggetto di giudizio e sulle stesse nessuna pronuncia poteva essere resa; tali fatture erano infatti già state saldate attraverso il pagamento del 14 febbraio 2002 RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 41.316,56, somma imputata in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1193 c.c. al saldo RAGIONE_SOCIALEe fatture più datate; in relazione a tali pagamenti nessuna imputazione è stata effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE per cui ha trovato pacificamente applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 1193 c.c., così che non vi può essere nessun dubbio sull’imputazione dei pagamenti intervenuti.
Il secondo motivo lamenta ‘nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero procedimento laddove la Corte d’appello ha pronunciato su questioni basandosi sulla nullità di contratti non oggetto di giudizio, così travalicando il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.’.
I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha rilevato come sia stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘accettazione formale RAGIONE_SOCIALEe proposte contrattuali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE unicamente per quanto concerne il servizio di RAGIONE_SOCIALE presso l’autosilo e il
servizio di custodia presso la sede di Bari limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2001, attraverso l’accettazione esplicita RAGIONE_SOCIALEe proposte contrattuali, mentre per quanto concerne il servizio di reception -portierato presso lo stabile di Baricentro Casamassima, nonché il servizio di custodia presso la sede di Bari per periodi diversi da quello espressamente autorizzato mancava la prova scritta di una formale approvazione del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘istituto, così che l’eventuale contratto concluso verbalmente era affetto da nullità. La Corte d’appello ha quindi sottratto alla somma di euro 51.036,13, rimasta al netto di quanto già pagato dall’RAGIONE_SOCIALE opponente in ottemperanza al decreto ingiuntivo, l’importo relativo alle prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE in mancanza di valido contratto.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata sulla validità di contratti che non costituivano oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda fatta valere dalla medesima. Se alla base del ricorso del decreto ingiuntivo erano state fatte valere le prestazioni di cui alle ventidue fatture elencate alle pagine da 3 a 6 del ricorso, con la nota integrativa del febbraio 2002, seguita al pagamento effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE dopo il deposito del ricorso monitorio, la pretesa sarebbe stata ridotta e avrebbe avuto ad oggetto non più gli importi risultanti dalle ventidue fatture, ma unicamente gli importi relativi alle fatture emesse in relazione ai contratti validamente conclusi, essendo le prestazioni di cui ai contratti ritenuti nulli dalla Corte d’appello state già pagate con il corrispettivo versato dopo il deposito del ricorso monitorio.
Il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può essere seguito. Come la stessa ricorrente riconosce, l’RAGIONE_SOCIALE al momento del pagamento non ha indicato alcuna imputazione, mentre tale imputazione sarebbe stata posta in essere dalla medesima ricorrente con l’appena richiamata nota integrativa al ricorso monitorio. Tale nota integrativa la ricorrente non trascrive, ma si limita a fare ad essa
un rinvio. La trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto è però stata fatta dal controricorrente e può essere letta alle pagg. 7 e 8 del controricorso. In tale nota, la ricorrente unicamente precisa che il ricorso era stato richiesto per il complessivo importo di euro 107.842,40 a fronte di fatture emesse dal 30/11/2000 al 31/12/2001, che aveva ricevuto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE un acconto per euro 41.316,56, così che il credito si era ridotto a euro 66.525,84 e la domanda monitoria veniva diminuita a tale cifra, senza indicare alcuna imputazione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto pagamento.
La Corte d’appello, nel qualificare nulli i contratti sulla base dei quali era stato richiesto il pagamento di alcune RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, non ha pertanto violato il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né potrebbe essere al riguardo invocato quanto dispone il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1193 c.c., in base al quale, in mancanza di dichiarazione del debitore, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto ovvero tra più debiti scaduti a quello meno garantito o ancora tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso o infine tra più debiti ugualmente onerosi al più antico. Il criterio legale di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1193 c.c. RAGIONE_SOCIALE‘imputazione del pagamento al debito più antico non può infatti operare a fronte RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto dal quale deriverebbe il debito.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore del controricorrente,
che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda