Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20633/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 422/2020 depositata il 21/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4743/2011 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE le ha ingiunto il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 41.738,77, oltre accessori di legge, per l’erogazione di farmaci avvenuta nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno luglio ed agosto 2011, tenuto conto degli acconti già corrisposti.
L’RAGIONE_SOCIALE, a sostegno dell’opposizione aveva eccepito di aver provveduto al pagamento dei crediti portati nelle distinte contabili riepilogative relative alle mensilità da marzo ad agosto 2011, anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, evidenziando che nei mandati di pagamento, e relativi bonifici, aveva indicato la causale di pagamento con individuazione dei debiti che intendeva estinguere a norma dell’art. 1193 comma 1° c.c..
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 521/2015, ha accolto l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 422/2020, depositata il 21.4.2020, ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 41.738,77, oltre accessori di legge e spese di lite.
Il giudice di secondo grado ha evidenziato che poiché il rapporto che si instaura tra le farmacie ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in virtù della concessione all’uopo necessaria, e concernente l’erogazione di farmaci per conto ed a carico di quest’ultimo, ha natura di durata, inerendo tutte le prestazioni delle farmacie ed i successivi rimborsi del RAGIONE_SOCIALE ad un unico rapporto, i debiti non hanno una causale e titolo diversi, con la conseguenza che il debitore non ha la facoltà di imputare i propri pagamenti a norma dell’art. 1193 comma 1° c.c..
Il giudice di secondo grado ha, altresì, rilevato che, con riferimento a ciascun bonifico di pagamento pervenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’imputazione e rifatto il conteggio delle somme da imputare ad interessi e a capitale, allegando ad ogni atto di imputazione i prospetti aggiornati, rispetto ai quali l’RAGIONE_SOCIALE non aveva sollevato alcuna contestazione, sostanzialmente accettando l’imputazione della creditrice. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato nemmeno le circostanze messe in rilievo dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine all’ammontare del debito su di essa complessivamente gravante , a titolo di interessi e capitale, né lo aveva fatto con riferimento agli elementi evincibili dai numerosi decreti ingiuntivi versati in atti dalla società appellante in relazione ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, e ai mesi di gennaio e febbraio 2011, epoca immediatamente prossima a quella in esame.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ.
Lamenta l’azienda ricorrente che il giudice d’appello, partendo dall’erroneo presupposto della riconducibilità del servizio di erogazione dei farmaci ad un unico rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e farmacia, ha ritenuto applicabile l’art. 1194, comma 2, c.c. Al contrario, i crediti vantati dalle farmacie, portati nelle distinte contabili riepilogative, benché omogenei, hanno causa e titolo diversi, trattandosi di diritti credito eterodeterminati, individuabili da fatti costitutivi diversi da mese a mese, essendo diverse da mese a mese le prestazioni di cui si chiede il pagamento.
Ne consegue l’applicabilità dei criteri di imputazione di pagamento previsti dall’art. 1193, comma 1, c.c..
2. Il motivo è infondato.
Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 27076/2022; vedi anche Cass. n. 18002/2020) che la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all’art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non quando la pluralità di debiti inerisca ad unico rapporto obbligatorio (tale principio è stato ritenuto, in primo luogo, applicabile al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell’art. 1193 c.c. e della stessa “ratio” che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora).
Non vi è dubbio che la fattispecie applicabile al caso in esame non sia riconducibile all’istituto di cui all’art. 1193 c.c., atteso che le prestazioni rese continuativamente da una farmacia in favore del RAGIONE_SOCIALE non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unico rapporto,
disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in esecuzione dell’accordo collettivo trasfuso nel d.p.r. n. 371/1998. In particolare, a seguito del rilascio di tale convenzione, si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l’erogazione di farmaci per conto del RAGIONE_SOCIALE, il quale è conseguentemente tenuto a rimborsare alle farmacie gli importi anticipati previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative delle ricette spedite il mese precedente.
In tal senso, depongono le norme contenute nell’art. 8, co. 4 e 7, d.P.R. n. 371/1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all’acconto del 50% di 1/12 dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell’anno precedente e la rettificazione degli errori contabili, da parte della farmacia mediante la contabilizzazione di crediti o debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione.
Ne consegue che i singoli pagamenti eseguiti dall’ASL alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell’unico rapporto e perciò, in base al criterio legale dettato dall’art. 1194, comma 2, c.c., non possono essere dal debitore-ASL imputati in conto capitale senza il consenso del creditore-farmacia (in questi stessi termini, questa Corte si è recentemente pronunciata nelle ordinanze nn. 3871/2024,3879/2024 e 3893/2024, tutte non massimate; vedi anche Cass. n. 3968/2019).
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto provata l’esistenza e l’esigibilità del credito della farmacia in assenza di idonee risultanze probatorie.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, le censure della ricorrente difettano del requisito della specificità, non precisando quali contestazioni la stessa avesse mosso alle pretese della farmacia intimata e quali fossero le asserite risultanze istruttorie che dimostrassero l’inesistenza e la non esigibilità del credito vantato dalla farmacia. In ogni caso, le doglianze dell’RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili, non solo perché di merito -essendo finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello – ma anche perché non hanno inteso confrontarsi con le precise argomentazioni della Corte territoriale, che ha evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine sia ai prospetti aggiornati prodotti dalla farmacia, sia all’ammontare del debito complessivamente di essa gravante, a titolo di interessi e capitale, né, infine, aveva sollevato contestazioni con riferimento agli elementi evincibili dai numerosi decreti ingiuntivi versati in atti dalla società appellante in relazione ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, e ai mesi di gennaio e febbraio 2011, epoca immediatamente prossima a quella in esame.
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la farmacia costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27.6.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente NOME COGNOME