Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15519/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1709/2019 depositata il 23/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sulmona, l’RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 11.496,00, dovuta per le lezioni effettuate agli associati negli anni 2009/10 e 2010/11.
Si costituiva la convenuta, che non contestava l’avvenuta prestazione, ma deduceva l’avvenuto integrale pagamento delle lezioni ed a tal fine allegava delle ricevute di pagamento datate 2012, assumendo che le stesse si riferissero alle prestazioni dedotte in giudizio, mentre la allora attrice ed odierna controricorrente RAGIONE_SOCIALE contestava tale ricostruzione, sul rilievo che le ricevute prodotte invero si riferivano alla diversa stagione 2011/2012.
1.1. Esperita la prova testimoniale, il Tribunale di Sulmona, con propria sentenza n. 65 del 18 marzo 2015, accoglieva la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e spese legali.
Avverso tale sentenza lo RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con sentenza n. 1709/2019 del 23/10/2019 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’appello, in particolare affermando: ‘Nella specie, in difetto di indicazioni di specifica imputazione nelle ricevute diverse da quella n. 448 del 31.12.2011, soccorrono le risultanze della espletata prova testimon iale … Ciò consente di riferire le ricevute dell’anno 2012 ai crediti via via maturati nel corso della stagione 2011/12, apparendo del resto del tutto verosimile che, a fronte del credito pregresso, l’odierna appellata avesse preteso il pagamento delle nuo ve prestazioni contestualmente all’espletamento delle stesse’.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente denunzia: ‘Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolare degli artt. 1193 e 1195 cod. civ.’
Censura l’impugnata sentenza, che ha imputato i pagamenti, di cui alle ricevute prodotte in causa, alla stagione sciistica 2011/12 e non, invece, alle lezioni di cui agli anni 2009/10 e 2010/11, rispetto alle quali l’ha ritenuta inadempiente e l’ha condannata al pagamento .
Il motivo è infondato.
Giova ricordare che l’art. 1193 cod. civ., di cui parte ricorrente lamenta la violazione ovvero falsa applicazione, espressamente recita: ‘Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti’.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che i criteri di cui all’art. 1193 cod. civ. sono suppletivi (v. Cass., 2672/2013 ; Cass., 27405/2005), subentrando soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l’imputazione, ed ha precisato che il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all’estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l’eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata (Cass., 09/03/2018, n. 5648).
Nel caso di specie la corte di merito si è uniformata a tale principio, ed ha imputato i pagamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente alle prestazioni relative alla sola stagione sciistica 2011/12, e non a quelle anteriori, dato che la suddetta circostanza è risultata provata dalle deposizioni dei testi escussi.
2.1. L’ulteriore notazione, svolta al punto 31, p. 7 del ricorso, per cui la prova per testimoni sarebbe ‘inammissibile, stante la specifica previsione normativa’ è infondata.
Pretende di riferire il disposto dell’art. 2721 cod. civ. , relativo al divieto di prova per testimoni -che ex art. 2726 cod. civ. si applica anche al pagamento nonché alla remissione del debito (v. Cass., 19283/2022)- alla qui diversa ipotesi della prova, non del pagamento in sé, ma della sua imputazione.
Infine, le doglianze con cui, peraltro genericamente, la società ricorrente lamenta la falsità della prova testimoniale, in riferimento ed in contrapposizione a diverse risultanze documentali, sono infondate alla luce del costante orientamento di legittimità, secondo cui al giudice di merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. Cass., 13624/2018; Cass., 16467/2017; Cass., 742/2015).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,
liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione