Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24375 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10536/2019 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente-
nonchè
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1940/2018 depositata il 17/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorso trae origine dalla domanda con cui COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Salerno accertarsi la nullità del testamento olografo, pubblicato il 13/8/2008, con il quale COGNOME NOME aveva nominato eredi universali COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Gli attori dedussero l’alterazione della scheda testamentaria perché contenente aggiunte con riferimento ai nominativi degli eredi universali.
Fu disposta CTU, che accertò la falsità del testamento, evidenziando la presenza di due differenti grafie apposte in momenti diversi.
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 2015, aderendo alle conclusioni della CTU, accolse la domanda.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propose appello innanzi alla Corte di appello di Salerno, deducendo che l’unico strumento idoneo a contestare la genuinità del testamento olografo fosse la querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. e non l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 c.c.
La Corte d’Appello, con sentenza del 2018, rigettò l’appello, ritenendo che non fosse necessaria l’impugnazione del testamento con querela di falso ma il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
La Corte d’appello aderì alle conclusioni a CTU, che aveva acclarato la presenza di due differenti grafie nel testamento impugnato
apposte in momenti diversi, evidenziando come anche le scritte originarie, oltre a quelle aggiuntive, fossero incompatibili con la grafia di una persona di novantadue anni e, per tale ragione, non erano attribuibili al de cuius.
Avverso la sentenza della Corte d’appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
NOME COGNOME e NOME NOME sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, la parte ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per vizio della procura, perché rilasciata su foglio separato privo di data e dell’indicazione del provvedimento che si intendeva impugnare.
Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza del 9.12.2022, secondo cui, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. (L. n. 141 del 1997), il requisito della specialità della procura, quale condizione per la proposizione del ricorso per cassazione del controricorso e degli atti equiparati richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. – è integrato dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è del tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Pertanto, la procura si deve considerare conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
Nel caso di specie, la procura, sia pur rilasciata su foglio separato, priva di data e dell’indicazione e del provvedimento impugnato, è congiunta al controricorso e notificata unitamente al medesimo.
Il controricorso è stato ritualmente depositato il 17.5.2019, entro venti giorni dalla notifica sicché va rigettata l’eccezione di inammissibilità anche sotto questo profilo.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 214 c.p.c. e 215 c.p.c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non fosse necessaria la querela di falso per contestare l ‘autenticità del testamento olografo ma il mero disconoscimento della scrittura.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite, con sentenza N. 12307/2015 hanno chiarito che lo strumento idoneo a contestare l’autenticità di un testamento olografo non è né il disconoscimento della scrittura privata, né la querela di falso, ma è l’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando sulla parte che la propone l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Le Sezioni Unite hanno in tale pronuncia ritenuto inadeguato, al fine si superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all’uopo, la terza via predicativa della necessità di proporre, appunto, un’azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria.
Nel caso di specie, gli attori avevano proposto domanda volta ad accertare la nullità del testamento olografo perché apocrifo, proponendo un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius e non un mero disconoscimento dell’autenticità della scrittura come di pugno del testatore.
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., per avere
la Corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo statuito su una domanda diversa rispetto a quella formulata; secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dichiarato la nullità dell’intero testamento , sebbene la domanda di nullità fosse limitata alle sole parti aggiunte da terzi nella scheda testamentaria.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 215 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del principio del riconoscimento tacito della scrittura privata, in quanto essendo state contestate solo alcune parti del testamento olografo, il resto della scheda testamentaria avrebbe dovuto essere considerato tacitamente riconosciuto ex art. 215 c.p.c.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili perché configurano vizi della sentenza di primo grado che non hanno formato oggetto di censura in appello.
Dall’esame dell’atto d’appello, consentito in ragione del vizio dedotto, che integra un error in procedendo , risulta che il vizio di ultratrapetizione non venne dedotto, ma il gravame riguardò il merito della causa.
In particolare, il ricorrente si limitò a contestare le risultanze della CTU, senza, però dolersi della circostanza che la dichiarazione di nullità da parte del primo giudice aveva riguardato l’intero testamento e non solo le parti aggiunte.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602, 606, 1367, 2697, 2729 c.c., dei principi in materia di conservazione degli atti di ultima volontà, nonché degli artt. 61, 62, 115, 116 e 191 c.p.c., con riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di individuazione del requisito dell’autografia del testamento olografo. Si sostiene che la Corte di Appello abbia erroneamente valutato le
risultanze della CTU in quanto non vi sarebbe stato alcun difetto di olografia, non costituendo le parti aggiunte integrazioni del testamento, poiché apposte non durante la redazione dello stesso, ma successivamente. Tali aggiunte non avrebbero inficiato la volontà originaria del testatore, essendo intervenute in un momento successivo alla redazione e, a sostegno di tale tesi, il ricorrente richiama i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire la individuazione della originaria, genuina volontà del testatore a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la confezione del testamento.
Con il quinto motivo mezzo, si denuncia la violazione di legge degli artt. 61, 62 c.p.c. e 132, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla motivazione della sentenza di primo grado, che si sarebbe limitata a recepire in modo acritico le risultanze della CTU, senza fornire una motivazione adeguata.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché censurano l’apprezzamento della Corte di merito in ordine alle risultanze della CTU, che ha accertato come nel testamento olografo fossero presenti due differenti grafie apposte in momenti diversi, che il testo era stato manipolato e che l’immagine grafica del testo originario era incompatibile con la grafia di un soggetto di novantadue anni.
Si tratta di motivazione che, sia pur nella sua sintesi, spiega le ragioni per le quali il testamento è stato ritenuto apocrifo, aderendo alle conclusioni del CTU, con motivazione che supera il minimo costituzionale previsto dall’art.132 c.p.c. (Cass. Sez. Un. NN.8054 e 8053 del 2014).
Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere gli attori dimostrato la propria legittimazione ad agire, subentrando nella posizione del defunto titolare del diritto, in quanto non avrebbero provato il decesso della parte originaria, né la loro qualità di eredi.
Anche questo motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di legitimatio ad causam , colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede (Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973, Rv. 365944).
Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato la propria legitimatio ad causam , allegando il certificato di morte di COGNOME NOME, per provare il decesso dell’originario titolare del diritto fatto valere in giudizio ed hanno allegato gli atti dello stato civile da cui desumere il rapporto di parentela con il de cuius , che legittima alla successione ex 565 e ss c.c.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda