Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37072/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè
ONDINI COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1312/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11/16.03.2011, COGNOME NOME, NOME e NOME, nipoti ex fratre della de cuius COGNOME NOME, citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Sanremo NOME COGNOME ed COGNOME NOME per chiedere dichiararsi la nullità del testamento olografo con il quale la de cuius aveva istituito proprio erede universale NOME COGNOME ed aveva devoluto ad COGNOME NOME, a titolo di legato, la somma di € 10.000,00
Gli attori dedussero che il testamento era stato redatto in epoca in cui la testatrice si trovava in stato di incapacità di intendere e volere a causa di una grave forma di demenza senile; nei confronti della testatrice era stata, infatti, promossa la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, che si era conclusa positivamente.
Si costituì il convenuto per resistere alla domanda; in via riconvenzionale e subordinata all’accoglimento della domanda principale , chiese che venisse accertato il valore dell’assistenza prestata, con condanna RAGIONE_SOCIALE attori al suo pagamento.
Il Tribunale di Imperia rigettò la domanda.
Proposero appello principale NOME, NOME e NOME COGNOME ed appello incidentale NOME COGNOME; in seguito al suo decesso, il giudizio venne proseguito da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME NOME.
Con sentenza del 30.5.2019, la Corte d’appello di Genova rigettò l’appello principale ed accolse l’appello incidentale , ritenendo la
validità del testamento olografo in quanto dalla documentazione in atti e dalla CTU risultava che la de cuius era capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
COGNOME NOME, NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di cinque motivi.
NOMENOME NOME NOME NOME NOME hanno resistito con controricorso.
COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, dedotta da parte ricorrente, perché il mandato era stato sottoscritto da due difensori, di cui uno non abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che il conferimento della procura alle liti per ricorrere o controricorrere innanzi alla Corte di cassazione al procuratore non abilitato all’esercizio del mandato difensivo costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorchè il mandato sia stato conferito anche a procuratore iscritto nell’apposito RAGIONE_SOCIALE e quest’ultimo abbia sottoscritto il ricorso (Cassazione civile sez. II, 17/04/2013, n.9363; Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14359).
Nel caso di specie, la procura contenuta nel controricorso è stata validamente conferita all’AVV_NOTAIO, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando l’assenza di tale requisito in capo all’AVV_NOTAIO.
Con il primo motivo di ricorso si deduce ‘ in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 2, 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 50-bis e 158 c.p.c., del decreto-legge 21.06.2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98, nonché dell’art. 193 della ‘Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione RAGIONE_SOCIALE Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019′ (Delibera di Plenum del C.S.M. in data 25.01.2017 -Prot. n. 1318 del 26.01.2017, così come modificata alla data del 26 aprile 2018), in quanto statuizione emessa dal giudice ‘ausiliario estensore’. I ricorrenti rilevano che, ai sensi dell’art. 193 della ‘Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione RAGIONE_SOCIALE Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019′, il giudice ausiliario non può t r a t t a r e i procedimenti c o n r i s e r v a d i c o l l e g i a l i t à , ai s e n s i dell’art. 50-bis c.p.c., tra i quali sono da ricomprendersi le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Il motivo è infondato.
Con sentenza del 17 marzo 2021 n.41, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituito e disciplinato l’impiego della figura del giudice ausiliario d’appello nella parte in cui non prevedono che dette norme si applichino fino a quando sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del D. Lgs n.116 del 2017. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 12.05.2021, n.12603, la Corte Costituzionale ha adottato la tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato ad intervenire, individuato nel 31 ottobre 2025 con la conseguenza che è stata riconosciuta la legittimità -medio tempore -dell’impiego dei giudici ausiliari d’appello, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di costituzione del giudice.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4) e 5), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 346 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in primo grado e reiterata con l’appello incidentale , di condanna RAGIONE_SOCIALE attuali ricorrenti al pagamento delle spese di mantenimento, sostenute da COGNOME NOME in favore della testatrice, COGNOME NOME, nel periodo decorrente dal 28.06.2006 sino al 27.02.2010, subordinandola all’eventualità in cui il giudice di seconde cure avesse statuito e dichiarato la qualità di eredi in capo ai ricorrenti stessi.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto i ricorrenti si d olgono dell’omessa pronuncia di una domanda proposta dalla controparte, in relazione alla quale non è configurabile alcuna situazione di soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione ( Cass.- Civ., Sez. V , 27.1.2017, n. 2047; Cass. Civ., Sez. I, 9.5.2013, n.11012)
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., l’ illegittimità della sentenza della Corte d’appello per aver disposto la condanna dei ricorrenti alle spese di lite del primo grado, che erano state compensate in ragione della parziale soccombenza.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., la manifesta illogicità e/o mancanza della motivazione e conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto, con riferimento alle spese di lite, i ricorrenti erano vittoriosi in relazione al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulato da gli appellati; inoltre, non sarebbe stata esaminata la domanda riconvenzionale del convenuto NOME COGNOME, riproposta in sede di appello
incidentale, con la quale aveva chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE attori al rimborso delle spese di mantenimento e di cura sostenute in favore della de cuius.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’appello, decidendo sul ricorso incidentale proposto da NOME NOME ha correttamente ritenuto che non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite in quanto gli attori erano vittoriosi in primo grado e non sussistevano giustificati motivi per compensarle.
Ai fini del regolamento delle spese del giudizio, la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Tale accertamento va compiuto dal giudice di merito nell’ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata al risultato finale della lite e non alle singole questioni trattate (Cassazione civile sez. I, 09/11/1981, n.5914).
Nel procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito ( Cass. Civ., Sez. VI, 2.9.2014, n.18503)
La soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e anche dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia
dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. Civ., Sez. III, 15.7.2008, n.19456).
Nel caso di specie, è irrilevante, ai fini della dichiarazione di soccombenza, che l’appello proposto dagli attuali ricorrenti abbia superato il vaglio di ammissibilità poiché l’appello è stato rigettato nel merito.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto COGNOME NOME di condanna RAGIONE_SOCIALE attori al rimborso delle spese di mantenimento e di cura sostenute in favore della de cuius, oltre al rilievo del difetto di interesse, va evidenziato che si trattava di domanda proposta solo in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda RAGIONE_SOCIALE attori sicchè è stata dichiarata assorbita dal rigetto della domanda principale.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., la violazione dell’art. 591 c.c.. e dell’ art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello, con motivazione illogica, lacunosa e carente, ritenuta provata la capacità di testare della de cuius dalla fattura n. 56 rilasciata, in data 16.03.2007, dal AVV_NOTAIO di Sanremo nonostante la fattura in questione non fosse idonea a provare la capacità della de cuius in quanto priva di ‘data certa’. I ricorrenti rilevano che le precedenti schede testamentarie redatte dalla testatrice erano caratterizzate da un linguaggio più semplice, tipico di una persona con una bassa scolarizzazione, laddove il linguaggio forbito utilizzato nel testamento renderebbe verosimile il ricorso a consulenze o pareri esterni. Stessa conclusione dovrebbe trarsi con riferimento alla lettera che la de cuius aveva indirizzato al nipote NOME COGNOME in data 27.10.2007, avvenuta sotto dettatura da parte di terzi interessati.
Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori da parte del giudice di
legittimità, chiedendo a questa Corte di svolgere valutazioni di fatto demandate al giudice di merito.
La Corte d’appello, nell’esaminare il materiale istruttorio , ha tratto il convincimento della capacità della testatrice sulla base di una serie di elementi, riportati in modo dettagliato nella sentenza d’appello. In particolare, la Corte d’appello ha esaminato la documentazione antecedente alla redazione della scheda testamentaria del 18.1.2007, accertando la piena capacità di intendere e di volere nel periodo immediatamente precedente e successivo alla redazione dell’atto. La Corte ha evidenziato che il medico curante aveva dichiarato che la de cuius era orientata nel tempo e nello spazio e, solo in occasione dell’accesso al Pronto Soccorso del 22 agosto del 2007, quando il testamento era stato già redatto, era stato riscontrato un iniziale decadimento delle funzioni cognitive. La Corte ha altresì dato atto delle risultanze della CTU che ha confermato la capacità di intendere e di volere della de cuius (pag 10 sentenza impugnata), oltre a valorizzare una missiva della de cuius del 27.10.2007, in cui si evidenzia insofferenza per i nipoti.
In fondata è quindi la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c.(Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda