Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30976 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30976 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 37974-2019 proposto da:
NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDICOGNOME, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, le ultime due quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 373/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie del ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Corte d’Appello di Perugia con la sentenza n. 373 del 2 luglio 2019 ha rigettato l’appello proposto da NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Terni che, in accoglimento della domanda di alcuni degli eredi legittimi di COGNOME NOME, aveva dichiarato la nullità del testamento olografo del 17 aprile 2009, con il quale erano
stati istituti eredi universali gli appellanti, con la condanna dei medesimi alla restituzione di tutti i beni mobili caduti in successione, al rilascio degli immobili ed alla restituzione delle somme giacenti sul conto corrente postale intestato al de cuius ed indebitamente prelevate.
La Corte d’Appello, dopo avere rilevato come nel caso in esame fosse decisivo l’esame delle risultanze della CTU grafologica esperita in prime cure, e posta anche a fondamento della decisione appellata, riteneva che le prove testimoniali articolate dagli appellanti non fossero conferenti ed idonee, ove anche fossero state dimostrate le relative circostanze, a sovvertire l’esito dell’indagine compiuta dall’ausiliario d’ufficio.
Nella specie la consulenza tecnica aveva anche in parte carattere percipiente, e pertanto non si determinava alcuna indebita inversione delle regole in tema di onere della prova.
Non poteva censurarsi la decisione del Tribunale di fare proprie le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio con un rinvio in motivazione alle corrispondenti argomentazioni, e ciò anche avuto riguardo al fatto che le critiche mosse alla relazione d’ufficio non erano idonee a confutare la correttezza delle conclusioni raggiunte, essendo emerse gravi e significative discrasie tra le scritture autentiche di comparazione ed il testamento oggetto di causa.
Quanto al profilo relativo alle condizioni di salute del de cuius, la Corte d’Appello osservava che, se le stesse avevano rivestito un ruolo fondamentale nella consulenza di parte
attrice, viceversa il CTU aveva concentrato la propria attenzione sull’analisi del gesto scrittorio che, a prescindere dalle condizioni di salute del testatore, denotava la non corrispondenza tra la grafia rinvenuta nella scheda testamentaria con quella sicuramente riferibile al de cuius, come dalle scritture utilizzate in via comparativa.
Del pari priva di fondamento era la richiesta di rinnovazione della CTU, in quanto le varie critiche mosse all’operato dell’ausiliario si rivelavano infondate, secondo quanto esplicitato nella motivazione sviluppata da pag. 9 a pag. 13 della sentenza di appello, nella quale si dava atto della correttezza del riferimento solo a determinate scritture ai fini della comparazione (e ciò in conformità delle indicazioni date dal Tribunale e nel rispetto della volontà del legislatore), della correttezza degli elementi dai quali si era tratta la conclusione della natura apocrifa della scheda, del fatto che solo per alcune delle scritture di comparazione non era stato possibile esaminare gli originali.
NOME COGNOME NOME e NOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
NOME ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt.
115 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto veritiera la ricostruzione illogica, in ordine
alla falsità del testamento di COGNOME NOME, anche supportata dal CTU, non accogliendo, senza alcuna valida ragione, le ulteriori istanze istruttorie formulate nella seconda memoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., e reiterate in sede di conclusioni sia in primo che in secondo grado.
La Corte d’Appello avrebbe fatto proprio il metodo di giudizio del Tribunale, recependo integralmente le risultanze della consulenza grafologica, ed omettendo di considerare i diversi elementi di prova che gli appellanti intendevano offrire.
Ai fini del riscontro della validità della scheda testamentaria sarebbe stato necessario anche dare sfogo alle richieste di prova testimoniale ritualmente avanzate, che avrebbero consentito di compiere una più analitica ricostruzione dei fatti di causa.
Sarebbe stato dato dato erroneo rilievo alle indicazioni del consulente di parte attrice, fondate su premesse erronee, emergendo di contro una piena capacità di autodeterminazione del de cuius anche alla data cui risale la scheda testamentaria impugnata.
Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in quanto la Corte distrettuale avrebbe omesso di motivare compiutamente in ordine al mancato accoglimento delle istanze istruttorie degli appellanti, così inficiando la ragionevolezza delle considerazioni poste a sostegno della sentenza, fondata solo sulle conclusioni della CTU grafologica.
Si richiamano le considerazioni già espresse con il primo mezzo di gravame, quanto alla decisività dei mezzi istruttori richiesti, sostenendosi che sarebbero contraddittorie le motivazioni addotte per negare l’ammissione delle prove testimoniali.
3.1 I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui i tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei
rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).
La censura dei ricorrenti mira nella sostanza a sollecitare alla Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in contrasto con la puntuale ed esaustiva motivazione del giudice di merito, quasi a voler configurare il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito.
La decisione gravata non si è limitata apoditticamente a recepire e fare proprie le conclusioni dell’ausiliario di ufficio, ma con motivazione argomentata ed esaustiva, ed ampiamente soddisfacente il requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione, quale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha analiticamente esaminato tutte le varie contestazioni mosse dagli appellanti alla consulenza tecnica d’ufficio, individuando le ragioni per le quali le stesse critiche si rivelavano infondate (cfr. in particolare il paragrafo 4 della sentenza che procede ad una completa valutazione e confutazione delle critiche volte a far emergere contraddizioni ed omissioni nell’elaborato d’ufficio).
Deve, pertanto, reputarsi che siano state ampiamente illustrate le ragioni che inducevano a non disporre la pur richiesta rinnovazione delle operazioni peritali, avendo l’ausiliario risposto fedelmente al mandato conferitogli, avvalendosi delle scritture effettivamente indicate come utilizzabili per la comparazione e nei limiti dettati dalla legge (art. 217 co. 2 c.p.c.).
La sentenza ha altresì evidenziato come il punto decisivo che portava ad affermare la falsità della scheda testamentaria era l’evidente anomalia del tratto scrittorio che connotava tale documento, una volta posto a raffronto con i diversi documenti sicuramente riferibili al de cuius (vedi paragrafo 2.4 della sentenza d’appello), anomalia che prescindeva dal profilo, invece valorizzato dal consulente di parte attrice, delle condizioni di salute del defunto alla data cui risultava essere stata redatta la scheda oggetto di causa.
La sentenza d’appello ha in tal senso condiviso la valutazione dell’ausiliario che ha ritenuto tale profilo ormai del tutto secondario, a fronte dell’accertamento circa il fatto che, anche a voler ipotizzare che il COGNOME fosse ancora stato nel pieno possesso delle sua capacità psico-fisiche, in ogni caso la grafia del testamento non poteva essere ritenuta autentica, essendo quindi il riferimento all’aggravarsi delle condizioni di salute un argomento che rafforzava il convincimento della falsità, ma che non rivestiva carattere decisivo.
Infine, i giudici di appello non si sono limitati a respingere immotivatamente la richiesta di prova testimoniale, ma sempre con motivazione ampiamente satisfattiva dei requisiti oggi imposti, alla luce della novella dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. hanno sottolineato che il relativo capitolato non avrebbe in alcun modo potuto incidere sulla soluzione della controversia, stante la conclusione della falsità della scheda che prescindeva dall’eventuale ricorrenza di un aggravamento delle condizioni di salute del testatore, né potendo attribuirsi
carattere decisivo alla prova dell’esistenza di buoni rapporti tra il de cuius e gli appellanti, atteso l’accertamento della non riconducibilità della scheda al defunto, per l’esistenza di gravi ed evidenti anomalie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Va pertanto ribadito che le censure, seppur formalmente volte a denunciare delle violazioni di legge, mirano a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, sul presupposto che quello compiuto dal giudice di merito sia non appagante, non rientrando quindi le critiche tra quelle che la legge consente di proporre in sede di legittimità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendo le spese seguire la soccombenza, come liquidate in dispositivo, quanto al controricorrente.
Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2023