Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1077 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 21929/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, come da procura allegata al controricorso
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 2906/2020 dep. il 17.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
– come emerge da Cass., Sez. Un., n. 1796/2013, che si trascrive : ‘ 1.- Nel 1999 la RAGIONE_SOCIALE agì giudizialmente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Pontecorvo per il risarcimento dei danni conseguiti all’incendio di due capannoni siti in un suo fondo, che aveva anch’esso subito danneggiamenti, adibito dal RAGIONE_SOCIALE a centro di compattazione e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani. Esponeva che il fondo era stato occupato d’urgenza nel 1994 per quattro mesi ma che non era stato mai restituito e che l’incendio, sviluppatosi nell’agosto del 1998 nel bosco circostante, si era propagato fino ai capannoni per lo stato di abbandono dei rifiuti, le cui balle erano state lasciate giacere anche lungo la recinzione. Il RAGIONE_SOCIALE resistette e chiamò in causa, chiedendo di esserne garantito, RAGIONE_SOCIALE, cui aveva appaltato la gestione dell’impianto provvisorio di raccolta e gestione dei rifiuti con obbligo dell’appaltatrice di adottare anche le misure di sicurezza volte a prevenire incendi. Anche NOME resistette, rappresentando tra l’altro che il RAGIONE_SOCIALE aveva prorogato la possibilità di utilizzazione del sito solo fino al 1996, che dunque nel 1998 essa non se ne avvaleva da oltre due anni e che, comunque, dagli
accertamenti svolti dai vigili del fuoco e dal corpo forestale era emerso che l’incendio era stato dolosamente appiccato nel bosco circostante da sconosciuti. Sia il convenuto che la chiamata in causa eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invece affermata dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 877 del 2005 sul rilievo che, al momento del fatto, l’occupazione del fondo era illegittima. Nel merito, espletata c.t.u., il Tribunale accolse parzialmente la domanda dell’attrice condannando solidalmente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento di circa Euro 263.000. 2.- Con sentenza n. 2831 del 13.7.2009 la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’appello di RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE in punto di giurisdizione (tale avendo considerato l’adesione del RAGIONE_SOCIALE alle relative censure di RAGIONE_SOCIALE), riaffermò la giurisdizione del giudice ordinario per essere il petitum risarcitorio privo di collegamento col provvedimento autoritativo (ormai scaduto) di occupazione dell’area, ma rigettò la domanda dell’RAGIONE_SOCIALE nell’assunto che il fatto del terzo, che aveva dolosamente appiccato l’incendio in tre punti diversi collocati fuori dell’area oggetto di custodia, aveva comunque interrotto ‘ il nesso causale tra evento e responsabilità del custode ‘, chiunque esso fosse (il RAGIONE_SOCIALE che deteneva l’area ovvero RAGIONE_SOCIALE che non la aveva mai formalmente restituita). Ha per questo ritenuto assorbita ogni altra questione ‘ ;
– con la citata sentenza n. 1796/2013, questa Corte, a Sezioni Unite, rigettò i ricorsi incidentali condizionati del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE in punto di giurisdizione ed accolse invece il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE, cassando con rinvio la decisione impugnata;
le Sezioni Unite osservarono che ‘ Nel presupposto che RAGIONE_SOCIALE, o NOME, o entrambi, fossero custodi del fondo dell’RAGIONE_SOCIALE nel quale si trovavano i capannoni andati a fuoco a seguito della propagazione al fondo dell’incendio sviluppatosi (in piena estate) nel bosco circostante, non è sufficiente ad integrare l’apprezzamento del fortuito il rilievo che la causa scatenante del dinamismo causale sia riconducibile ad un atto doloso di un terzo, essendo per contro necessario l’accertamento che la cosa (il fondo) dalla quale è derivato il danno (ai capannoni) non potesse oggettivamente considerarsi esposta al pericolo di essere attinta da un incendio che fosse scoppiato nel bosco, oppure che, oggettivamente essendolo, la propagazione dell’incendio fosse dipesa da cause straordinarie anche in relazione allo stato in cui il fondo si trovava. Che l’origine della sequenza causale sia stata originata da fatti esterni non elide, infatti, la sussistenza del nesso eziologico fra altre possibili cause concorrenti e l’evento ove la prima non sia stata da sola sufficiente a determinarlo. E fra le altre possibili cause concorrenti ben può annoverarsi lo stato in cui era tenuto il fondo circostante i capannoni, che nella specie si assumeva colmo di rifiuti sino al confine col bosco, e dunque in uno stato tale da rendere agevole la propagazione di un eventuale incendio ai capannoni, a loro volta colmi di rifiuti ‘ ;
la causa venne r iassunta dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che – con sentenza del 17.6.2020, qui impugnata – rigettò infine l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di Pontecorvo;
-osservò il giudice del rinvio che, anzitutto, correttamente l’azione risarcitoria era stata rivolta dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, e non nei confronti dello Stato, perché non veniva in rilievo la condotta del Sindaco
N. 21929/20 R.G.
nell’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti e comunque un’attività pubblicistica (quale Ufficiale del Governo), bensì la detenzione materiale del fondo, da cui s’era propagato l’incendio, donde l’insussistenza della nullità della chiamata in causa dell’appellante Mad da parte del RAGIONE_SOCIALE di Pontecorvo; che la stessa RAGIONE_SOCIALE, dopo la cessazione dell’attività di stoccaggio dei rifiuti, aveva di fatto abbandonato il sito in condizioni non di sicurezza, senza alcuna segnalazione al RAGIONE_SOCIALE, sicché non poteva denegare la propria responsabilità trincerandosi dietro il ruolo di mero gestore provvisorio della discarica; che correttamente il Tribunale aveva condannato in solido la Mad ed il RAGIONE_SOCIALE ex art. 2055 c.c., senza alcuna ripartizione di responsabilità interna , perché tanto non era stato richiesto da alcuno; che le questioni del preteso concorso di colpa del danneggiato, nonché della pretesa irrisarcibilità del danno ai capannoni perché abusivi, erano precluse, stante il carattere chiuso del giudizio di rinvio; che la valutazione del danno era congrua ed adeguata; che comunque non poteva escludersi la corresponsabilità del RAGIONE_SOCIALE, almeno per l’omessa vigilanza sull’operato del gestore provvisorio Mad ;
avverso detta sentenza, con ricorso affidato a otto motivi, ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, cui resistono con autonomi controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE, nonché il RAGIONE_SOCIALE di Pontecorvo, che ha pure proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, anch’esso resistito con autonomi controricorsi dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE ;
tutte le parti hanno depositato memoria;
ai sensi dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale;
considerato che
-ai fini della decisione, assume carattere preliminare e potenzialmente assorbente la disamina dei due motivi di ricorso incidentale proposti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Pontecorvo (il primo in adesione al sesto motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE), tuttavia tardivamente ex art. 334, comma 2, c.p.c., giacché esso è stato notificato il 9.10.2020, e dunque oltre il termine breve di cui all’ art. 325 c.p.c. (la sentenza è stata notificata il 24.6.2020);
-sulla questione della ammissibilità dell’ impugnazione tardiva e dei suoi presupposti, in caso di processo con pluralità di parti, sono state di recente investite le Sezioni Unite, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 20588/2023 su ricorso n. 23425/16 r.g., chiamato per la pubblica udienza del 13.02.2024; – si renda quindi opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della suddetta decisione;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno