Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31907 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7147-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie delle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ha proposto ricorso ex art. 702 bis e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per il pagamento dei compensi asseritamente dovutile da RAGIONE_SOCIALE NOME per l’attività professionale prestata nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intentato dinanzi al Tribunale di Mantova e per l’attività stragiudiziale, meglio specificata in ricorso.
Il Tribunale di Mantova con ordinanza del 17 aprile 2019, rilevata la contumacia della convenuta, riteneva provata l’attività professionale svolta dalla ricorrente, e condannava la COGNOME, al netto degli acconti che la stessa attrice riconosceva di avere ricevuto, al pagamento della somma di € 4.953,38, oltre spese di lite.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione con atto notificato in data 1 marzo 2021 COGNOME NOME lamentando la nullità della decisione e del procedimento stante la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, atteso che il ricorso ex art. 702 bis ed il decreto di fissazione di udienza le sarebbero stati notificati ex art. 143 c.p.c. in assenza dei prescritti requisiti di legge, non avendo la parte adeguatamente comprovato la propria irreperibilità, e ciò in quanto è sempre stata residente presso l’indirizzo ove sarebbero state tentate le notifiche, e presso il quale avrebbe poi in seguito ricevuto altri atti, quale quello di precetto.
Resiste con controricorso AVV_NOTAIO NOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il ricorso è inammissibile per essere stato tardivamente proposto.
Infatti, il ricorso risulta notificato abbondantemente oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, sicché risulta evidente che la parte ricorrente abbia inteso avvalersi della previsione di cui al secondo comma dell’art. 327 c.p.c., che esclude la decorrenza del termine di cui al primo comma per l’impugnazione della parte che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione, nel caso di specie, del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, stante, a detta della ricorrente, l’intervenuta conoscenza del procedimento solo a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi in data 17/08/2020.
Il ricorso va però dichiarato inammissibile.
Giova richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui il contumace può proporre impugnazione avverso la decisione che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale (ovvero semestrale) dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità.
Il medesimo contumace ha, quindi, l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di
conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione. (Cass. n. 8 del 03/01/2019).
Invero, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume ” iuris tantum “, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 1308 del 19/01/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008).
La ricorrente nella stessa rubrica del motivo di ricorso lamenta la nullità della notifica sicché per rendere ammissibile la proposizione dell’impugnazione, ben oltre il termine lungo, avrebbe dovuto doverosamente dimostrare, sia pure con le suddette modalità, il difetto di conoscenza anteriore.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore di parte
contro
ricorrente, che si liquidano come da dispositivo che segue.
6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 Il Presidente NOME COGNOME