Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4336/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro CURATELA DEL FALLIMENTO DI COGNOME NOME -intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 96/2023 depositata il 23/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello dell’Aquila , con sentenza n. 96/2023, pubblicata il 23/1/2023, pronunciando sul ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 -bis c.p.c. e ss e ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 1°settembre 2011, n. 150 per l’attuazione, ai sensi dell’art. 67 L. 218/1995 di sentenze straniere di fallimento, promosso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, nei confronti di quest’ultimo, rimasto contumace in giudizio, ha dichiarato esecutive, ex art.64 l.218/1995, nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza di RAGIONE_SOCIALE, emessa, in data 25/12/2017, dal Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm nella Federazione Russa nei confronti del Sig. NOME, cittadino russo residente in Italia, che ne ha dichiarato il fallimento quale imprenditore individuale), nonché la Sentenza di nomina del AVV_NOTAIO, emessa, in data 26/01/2018, dal Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm nella Federazione Russa, che ha nominato la sig. NOME quale curatore del relativo RAGIONE_SOCIALE, la sentenza degli Urali, emessa, in data 08/11/2019, dal Tribunale Arbitrale del Circondario degli Urali nella Federazione Russa, avente ad oggetto l’accertamento del diritto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di cercare al di fuori del territorio della Federazione Russa beni appartenenti al fallimento da sottoporre ad esecuzione forzata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE stesso, e il provvedimento di Autorizzazione, ossia la sentenza emessa, in data 19 luglio 2021, dalla Corte d’Appello Arbitrale di Perm, avente ad oggetto, anch’essa, l’accertamento dell’esistenza in Italia di un immobile, come identificato in atti, di proprietà del Sig. NOME COGNOME, quale bene acquisito al RAGIONE_SOCIALE, nonché del diritto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di sottoporlo ad esecuzione forzata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE stesso.
La Corte territoriale ha poi dichiarato che la Sig.ra NOME COGNOME, ha piena legittimazione ad agire, nella sua qualità di AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con i poteri e le facoltà attribuitile dalla
Legge Federale Russa, nonché da ogni altra normativa della Federazione Russa applicabile al AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, per procedere alla vendita forzata dell’immobile (la quota di ½ dell’immobile (villa), sito in Italia all’indirizzo. INDIRIZZO INDIRIZZO o l’intero immobile ove all’uopo autorizzata dalla comproprietaria) e, in ogni caso, per la ricerca e l’individuazione in Italia di ogni bene di proprietà del sig. COGNOME, inclusi a titolo esemplificativo, conti correnti, beni mobili registrati, nonché di procedere a disporne nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, anche procedendo a sottoporli ad esecuzione forzata, nel rispetto della normativa italiana relativa al trasferimento di diritti sui beni in questione e/o alle procedure di esecuzione forzata.
In particolare, i giudici, in punto di fatto, hanno dato atto che: a) con sentenza del 25 dicembre 2017, il Tribunale Arbitrale di Perm (Russia) ha dichiarato il fallimento, secondo le disposizioni della Legge Fallimentare Russa, dell’imprenditore individuale NOME COGNOME, cittadino russo, nato il DATA_NASCITA ad Asbet, e residente in Italia, e, con successiva sentenza del 26 gennaio 2018, il medesimo Tribunale Arbitrale ha nominato NOME COGNOME quale AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, incaricandola, data l’insufficienza del patrimonio presente all’interno della Federazione Russa ai fini del soddisfacimento del passivo fallimentare (di importo pari ad Euro 32.507.258,00), ad acquisire, affinché potesse procedere alla loro vendita forzata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto della legge del Paese di riferimento, anche i beni del Sig. COGNOME situati all’estero, e in particolare in Italia, tra i quali vi è un immobile di pregio sito in Tortoreto (TE), di cui il Sig. COGNOME è comproprietario con la ex moglie, la Sig.ra COGNOME, della superficie complessiva , abitazione (autorimessa esclusa), di 1.029 mq, con una rendita catastale pari ad Euro5.339,38.; b) con ordinanza del 28 aprile 2021, confermata in appello il 19/7/2021, su istanza del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME,
il Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm ha autorizzato lo RAGIONE_SOCIALE ad assistere il RAGIONE_SOCIALE nella vendita dell’immobile sito in Tortoreto (TEINDIRIZZO, in ottemperanza all’art. 213.9 della Legge Fallimentare Russa (rispettando i seguenti passaggi: «-prima attivando la procedura di delibazione, ‘ai sensi dell’art. 67 della L. 218/1995’ in relazione alla Sentenza di Fallimen -to, alla Sentenza di Nomina del AVV_NOTAIO e ai provvedimenti correlati, quali la Sentenza degli Urali e il Provvedimento di Autorizzazione, per dare efficacia esecutiva a detti provvedimenti e, dunque, per legittima-re in Italia il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ad agire sull’immobile; e successivamente; (ii) ‘ad esito positivo della procedimento di delibazione’ incaricando l’RAGIONE_SOCIALE competente di adottare ‘le misure necessarie per effettuare la vendita forzata della Villa (incluso a titolo esemplificativo, l’annuncio pubblico dell’asta)’ ») e il AVV_NOTAIO, pur essendosi costituito in entrambi i gradi di giudizio ed essendo stato edotto delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione di tale decisione, non l’ha impugnata tempestivamente, cosicché il provvedimento di autorizzazione è divenuto definitivo; c) il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE quindi, sulla base della sentenza di RAGIONE_SOCIALE, della sentenza di nomina del AVV_NOTAIO, della sentenza degli Urali e del provvedimento di autorizzazione, una volta regolarmente delibate, nonché con l’ exequatur della Sig.ra COGNOME, è stato legittimato a precedere alla vendita forzata dell’immobile sito in Tortoreto (TE), secondo quanto indicato nel Provvedimento di Autorizzazione, incassandone metà del prezzo di vendita nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ma il AVV_NOTAIO, « per il significativo valore dell’Immobile », ha deciso di promuovere un giudizio al fine di ottenere il riconoscimento e l’attuazione in Italia del proprio diritto ai sensi dell’art. 67 L. 218/1995, sulla base della sentenza di RAGIONE_SOCIALE, della sentenza di nomina del AVV_NOTAIO, nonché, nei limiti di quanto possibile, della sentenza degli Urali, al fine di
procedere alla vendita forzata dell’Immobile nell’interesse della soddisfazione dei debiti della massa fallimentare.
La Corte d’appello, in diritto, ha ritenuto che ricorressero tutti i requisiti di cui all’art.64 l.218/1995, in assenza di specifiche convenzioni, per il riconoscimento in Italia di sentenze straniere emesse da uno Stato non appartenente all’Unione Europea, sussistendo: a) la competenza giurisdizionale, essendo stata svolta l’attività di imprenditore individuale oggetto del RAGIONE_SOCIALE dal AVV_NOTAIO unicamente nella Federazione Russa, nel Distretto di Perm ed essendo competente, ai sensi dell’art. 33 paragrafo 1 della Legge Fallimentare Russa, il Tribunale Arbitrale del Territorio di Perm, criterio operante per tutti i provvedimenti in esame; b) il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto al AVV_NOTAIO erano stati regolarmente notificati « tutti gli atti introduttivi dei procedimenti in esame, ossia la decisione del Tribunale di accogliere la richiesta del Sig. NOME di aprire la procedura concorsuale (terminata con la Sentenza di RAGIONE_SOCIALE), la proposta della candidatura della Sig.ra NOME (poi approvata nella Sentenza di nomina del AVV_NOTAIO), il ricorso del creditore (il cui esito è stata la Sentenza degli Urali) e la richiesta del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE per l’autorizzazione di cui all’art. 213.9 della Legge Fallimentare Russa (il cui esito è stato il Provvedimento di Autorizzazione), e questi è sempre stato regolarmente informato di tutte le udienze tenutesi nei procedimenti in esame », mai sollevando eccezioni di sorta in ordine al proprio diritto di difesa; c) il pieno esercizio del diritto di difesa, considerato che le parti coinvolte nei giudizi, oltre al AVV_NOTAIO, i due creditori insinuati nel RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, nei relativi giudizi si sono costituite tutte; d) il passaggio in giudicato della sentenza di cui sono richiesti il riconoscimento e l’attuazione in Italia, essendo le sentenze passate in giudicato, come confermato dall’Affidavit prodotto, ai paragrafi 11 e 24, quella di RAGIONE_SOCIALE in data 26
gennaio 2018, quella nomina del AVV_NOTAIO in data 10 febbraio 2018, la sentenza degli Urali in data 8/11/2019, il provvedimento di autorizzazione in data 20 agosto 2021; e) la non contrarietà delle pronunce ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato, poiché il AVV_NOTAIO non è mai stato coinvolto in alcun giudizio in Italia che avesse una qualche relazione con i fatti e/o i beni oggetto del RAGIONE_SOCIALE e/o il procedimento relativo alla Sentenza degli Urali; f) l’assenza di processi pendenti davanti a un giudice italiano, recanti il medesimo oggetto e intercorrenti fra le stesse parti, che abbiano avuto inizio prima del processo straniero, come confermato anche dal paragrafo 28 dell’Affidavit; g) la non contrarietà all’ordine pubblico, trattandosi di sentenze emesse in conformità della legge fallimentare russa, ispirata al rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana e anche rispondente agli stessi principi fondamentali della normativa fallimentare nazionale
Avverso la suddetta pronuncia, NOME propone ricorso per cassazione, notificato il 6/2/2024, affidato a cinque motivi, nei confronti della Curatela RAGIONE_SOCIALE di NOME (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, il difetto (inesistenza) di notifica e violazione del diritto di difesa ex art. 360 n. 4, la nullità della sentenza per mancata rituale instaurazione del contradditorio, deducendo che la Corte d’appello non si sarebbe avveduta che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione non erano stati portati a conoscenza del convenuto, rimasto contumace in giudizio; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 (l. 218/95), delle norme sulla giurisdizione del giudice italiano, giusto art. 3, primo comma, Legge 218/95, per il quale « La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia », cosicché essendo, come anche riportato nella sentenza oggetto del presente ricorso, il AVV_NOTAIO residente in Italia da oltre un decennio, sussisteva la giurisdizione italiana; c) con il terzo motivo, la violazione di legge ex art. 360 n. 3 (l. 218/95), stante l’assenza dei requisiti per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di fallimento per mancanza di una Convenzione internazionale in materia fallimentare, avendo la Corte d’Appello aquilana « autorizzato la vendita forzata «diretta» di un bene immobile senza la garanzia sulla preventiva e rituale istaurazione di una procedura esecutiva immobiliare, il tutto in pregiudizio non solo del diritto di difesa del debitore, ma anche delle ragioni creditorie dei creditori italiani e dell’amministrazione finanziaria italiana »; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3, dell’67 n. 4 l. 218/95, per inidoneità del provvedimento ad assumere valenza di res iudicata, avendo la Corte d’Appello aquilana concesso il riconoscimento anche al « Provvedimento di Autorizzazione », ai sensi dell’art. 67 della Legge 218/1995, pur trattandosi, in limine , di mero atto propedeutico all’introduzione di una vendita forzata, volto ad introdurre un giudizio e che non può certo avere il carattere di res iudicata come prevede la norma; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 , dell’art. 46 l. 218/95), per assenza dei requisiti del
riconoscimento delle sentenze in Italia per contrarietà all’ordine pubblico, in quanto il AVV_NOTAIO è stato dichiarato fallito nella repubblica federale russa come « persona fisica », come riferito nello stesso Affidavit degli avvocati russi della curatela e nelle sentenze oggetto di riconoscimento, e non come « imprenditore individuale », come invece erroneamente riportato nel ricorso ex 702 bis c.p.c., laddove l’ordinamento italiano non prevede il fallimento della persona fisica e quindi la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale Arbitrale di Perm, nei confronti del « cittadino » COGNOME, quale persona fisica (fattispecie invece regolata dal diritto fallimentare russo) non è suscettibile di riconoscimento in Italia.
Il ricorrente, in memoria, ha dedotto che la Corte d’appello dell’Aquila, con ordinanza del 25/9/2024, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata nel presente giudizio, stante l’attuale impossibilità di mettere in esecuzione la sentenza stessa, in quanto il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, è stata destituita ed il nuovo AVV_NOTAIO nominato in sostituzione ha rinunciato all’ufficio.
Il ricorrente deduce la circostanza, in quanto la destituzione del AVV_NOTAIO fallimentare autorizzato all’avvio della esecuzione immobiliare (infatti nel quarto motivo di ricorso si è eccepita, in relazione al « Provvedimento di autorizzazione » l’insussistenza del presupposto per il riconoscimento della efficacia in Italia, trattandosi di mero atto propedeutico) ha comportato il venir meno dello stesso provvedimento.
Tuttavia, il ricorrente non ha espressamente rinunciato al presente ricorso.
Lamenta il ricorrente, nella prima censura, di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso la Corte di Appello dell’Aquila in data 7/6/2022, quale foro loci di ubicazione dell’immobile di proprietà del signor COGNOME, eventualmente oggetto di futura esecuzione, e del
pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, in quanto la notifica tramite RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila, ufficio che si era avvalso del servizio postale ex art. 149 c.p.c., non era andata a buon fine per « assenza del destinatario » e, a seguito di « presunta immissione nella cassetta postale dell’avviso di deposito », veniva dichiarata come perfezionata « per compiuta giacenza» .
L’avviso, in realtà, « verosimilmente » era stato immesso « nella cassetta postale di altro condomino dello stabile », tanto che la relata di notifica non recava l’indicazione dell’interno che contraddistingue l’abitazione del signor COGNOME ma, genericamente, solo l’indirizzo e « una persona di fiducia del signor COGNOME, addetto proprio al controllo della posta », aveva « rinvenuto il nome del ricorrente attaccato su di una cassetta postale appartenente ad altro condomino ». È stata presentata denuncia penale al riguardo dal AVV_NOTAIO.
Di conseguenza, il ricorrente COGNOME non si è potuto costituire nel procedimento sommario, con grave lesione del suo diritto di difesa, per non aver mai avuto conoscenza dell’istaurato procedimento.
E anche la sentenza non è stata mai notificata al COGNOME il quale ha appreso « per mero caso » della esistenza del procedimento in Italia e della sentenza (tramite accesso al fascicolo informatico nel dicembre 2023).
In punto di ammissibilità del ricorso (proposto il 6/2/2024 avverso sentenza pubblicata il 23/1/2023), il ricorrente sostiene che il termine per l’impugnazione decorre per lui dalla data di conoscenza effettiva della sentenza, non notificata, conoscenza avvenuta solo in data 19.12.2023, ossia all’indomani del deposito dell’istanza di visibilità fascicolo.
E si richiama una recente sentenza di questa Corte dell’11/10/2023, n. 28425, emessa proprio in tema di ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cosiddetto « contumace involontario », ai sensi dell’art. 327, c. 2 c.p.c., nell’ipotesi in cui la notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, con la quale si è affermato che « la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi alcuna presunzione ‘iuris tantum’ di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, onde grava sulla controparte l’onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente ».
Nel precedente del 2023 di questa Corte, si è fatto riferimento anche alle Sezioni Unite e al principio affermato nella sentenza n. 14916/2016, secondo cui il vizio della notificazione che venga eseguita e dunque si perfezioni secondo una qualunque delle forme previste dalla legge, anche « virtuali » (quindi: non solo con la consegna dell’atto, ma anche con il deposito dello stesso nelle forme per legge equiparate alla consegna), sia pure invalidamente, è sempre quello della « nullità », a prescindere dall’esistenza di un collegamento con il destinatario del luogo e/o della persona dove e/o alla quale avvenga la consegna dell’atto, mentre nel caso in cui (non solo) non vi sia nessuna consegna dell’atto ma non vi sia neanche alcun deposito equipollente nelle forme di legge, la notificazione non è viziata, ma semplicemente non ha avuto affatto luogo (trattandosi sostanzialmente una ipotesi di omessa notifica, non di notifica viziata).
Si è quindi ritenuto che dovesse superarsi « la tralaticia affermazione per cui, in caso di impugnazione tardiva del contumace involontario ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., bisogna distinguere tra ‘inesistenza giuridica’ e mera ‘nullità’ della notificazione dell’atto introduttivo del processo e solo nella prima ipotesi vi è una presunzione di fatto di mancata conoscenza del processo stesso, tale da imporre alla controparte (cio è all’attore vittorioso) di dimostrare che detta conoscenza di fatto in realt à vi
fu », e dovesse essere aggiornata in base ai nuovi principi espressi da Cass. S.U. n. 14916/2016, essendovi non più piena corrispondenza tra le categorie della « nullità » e della « inesistenza » della notificazione. Ed è stato quindi affermato il seguente principio di diritto: « ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullit à della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio; peraltro, nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non pu ò affermarsi alcuna presunzione ‘iuris tantum’ di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, onde grava sulla controparte l’onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente ».
Ma, nella specie, il vizio dedotto relativo alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte d’appello non è un vizio di inesistenza ma di nullità.
Si ricorda che l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario
Anche alla luce della pronuncia n. 28425 del 2023 di questa Corte, soltanto se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume « iuris tantum », ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre se la notificazione
è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, al fine dell’ammissibilità dell’impugnazione tardivamente proposta oltre il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c., la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data.
Orbene, la notifica al AVV_NOTAIO del ricorso ex art.702 bis c.p.c., a mezzo servizio postale, si è perfezionata, a seguito di mancato reperimento del destinatario all’indirizzo, per compiuta giacenza e il ricorrente afferma che « verosimilmente » l’avviso del deposito sarebbe stato immesso nella cassetta postale di altro condomino dello stabile.
Ciò viene tratto dal fatto che la relata di notifica non indicasse anche l’interno dell’abitazione riferibile al COGNOME e che « una persona di fiducia del signor COGNOME, addetto proprio al controllo della posta », avrebbe « rinvenuto il nome del ricorrente attaccato su di una cassetta postale appartenente ad altro condomino ».
Dall’esame del « Dettaglio atti merito », nel presente processo telematico, si evince (Avviso ricevimento raccomandata CAD) che in relazione alla raccomandata del 25/7/2022, spedita dall’ufficio postale (di cui si avvaleva l’UG), destinato al AVV_NOTAIO, all’indirizzo INDIRIZZO Sanremo INDIRIZZO, in data 29/7/2022- 1/8/2022, essendo assente il destinatario, veniva immesso avviso CAD nella cassetta postale
Non si tratta quindi di un vizio di inesistenza, in quanto dalla relata di notifica risulta che l’avviso è stato depositato all’indirizzo riferibile all’abitazione del AVV_NOTAIO .
Si tratterrebbe, al più, di un vizio di nullità, ma nella specie neppure tale vizio ricorre.
Invero, occorre richiamare il seguente principio di diritto: « in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’art. 8, secondo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel prescrivere che l’agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell’atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l’obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull’avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell’avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite, ovvero se esso sia avvenuto mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell’effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell’agente » (Cass17676/2012).
Inoltre, ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l’indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l’eventuale indicazione erronea dell’interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l’agente postale abbia tuttavia individuato nell’edificio l’esatto appartamento (Cass. 22983/2021; Cass. 2884/2005).
In ogni caso (pur non ricorrendo un vizio di nullità della notificazione), occorreva comunque fornire, non vertendosi in tema di inesistenza della notifica, anche la prova della non conoscenza del processo a causa della predetta nullità, operando comunque la presunzione di conoscenza dell’atto.
E tale prova non è stata data, avendo anzi il AVV_NOTAIO dato atto dell’esistenza di varie sentenze russe che lo riguardano e si denuncia, in memoria, che i provvedimenti, illegittimamente riconosciuti in Italia, si pongono « nell’alveo di una complessiva attività fraudolenta in corso sin dal 2013 ai danni del AVV_NOTAIO ».
Né può integrare il secondo comma dell’art.327 c.p.c., ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art.327 c.p.c., la semplice allegazione, nel presente ricorso per cassazione, di essere, all’epoca della notifica del ricorso dinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila (depositato nel giugno 2022), residente anagraficamente in Italia ma in realtà dimorante « temporalmente all’estero ».
Dal « Dettaglio atti merito », emerge che la notifica è stata preceduta dall’acquisizione di certificazione della residenza anagrafica del NOME, datata 26/4/2022, dalla quale risultava che lo stesso era residente in Sanremo INDIRIZZO INDIRIZZO
Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre