Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9949 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 9949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14806/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ORDINE AVVOCATI RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ROMA n. 137/2023 depositata il 10/07/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 13 febbraio 2019, emessa a definizione del procedimento di ricusazione promosso dall’AVV_NOTAIO nei confronti del giudice assegnatario RAGIONE_SOCIALEa causa n. 12722/2016 e del c.t.u. da questi nominato, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE disponeva la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al RAGIONE_SOCIALE “in ordine alle espressioni sconvenienti, offensive e, in alcune frasi, contenenti anche ipotesi di minaccia” utilizzate dall’AVV_NOTAIO nel ricorso per ricusazione.
Il RAGIONE_SOCIALE trasmetteva la segnalazione al RAGIONE_SOCIALE il quale, ascoltato l’AVV_NOTAIO, formulava il seguente capo d’incolpazione: ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9 comma 1, 52 comma 1, 53 comma 1 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE perché, in seno agli scritti difensivi, ha usato le seguenti espressioni offensive nei confronti del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, del quale ne richiedeva la ricusazione, oltre che nei confronti del Ctu all’uopo nominato, AVV_NOTAIO, del tipo ‘demente e diversamente abile’, ‘i suoi collaboratori sono amici’, ‘toglietelo davanti al sottoscritto viceversa lo faccio ricoverare in una clinica di demenza senile’, ‘toglietemelo davanti ai piedi l’AVV_NOTAIO COGNOME, meccanico onde evitare di consumarsi’. Fatti commessi in RAGIONE_SOCIALE dal 20.07.2018″.
Il RAGIONE_SOCIALE riteneva provati i fatti addebitati all’incolpato, essendo risultato che egli aveva attribuito al giudice ed al consulente d’ufficio “fatti ascrivibili a diverse figure delittuose (truffa e reati di falso)” ed aveva loro rivolto, per iscritto, le espressioni assai gravi riportate nel capo d’incolpazione, rafforzandole in istruttoria con le seguenti, fra le altre, ulteriori frasi: “la truffa dei due magistrati con la corruzione in atti giudiziari è palese” e, con riferimento al c.t.u., “con intelligenza non comune ma quella di un povero cristo rudere”.
In forza di quanto sopra, all’esito del dibattimento il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con decisione del 16 settembre-22 dicembre 2022, irrogava all’incolpato la sanzione RAGIONE_SOCIALEa radiazione, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa “assenza di alcun cenno di resipiscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘incolpato” e dei “precedenti specifici (sei sospensioni, di cui due per tre anni, … irrogate … tra il 2017 e il 2022 per violazioni al codice deontologico RAGIONE_SOCIALE per scritti ed affermazioni sconvenienti ed offensivi nei confronti dì magistrati, avvocati, professori universitari … )”.
Avverso tale decisione l’incolpato proponeva il 3 gennaio 2023, in proprio, impugnazione al RAGIONE_SOCIALE, presentando nella stessa data una integrazione del ricorso.
In data 12 maggio 2023 l’incolpato depositava un nuovo e diverso ricorso avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi d’impugnazione, con i quali lamentava la violazione del contraddittorio, incorsa nel procedimento dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di disciplina (primo motivo), eccesso di potere sotto più profili (secondo motivo), l’intervenuta prescrizione quinquennale, dovendosi fare decorrere il termine non dalla data del fatto (20 luglio 2018), bensì dalla data di iscrizione a ruolo (18 luglio 2016) RAGIONE_SOCIALEa causa nella quale, due anni dopo, l’incolpato ha utilizzato le espressioni di cui al capo d’incolpazione (terzo motivo), infine il travisamento dei fatti, giacché le espressioni utilizzate non potevano intendersi come sconvenienti od offensive, in quanto il C.t.u. ed un suo collaboratore non avevano presentato denuncia per diffamazione.
Infine, sempre in data 12 maggio 2023 l’incolpato depositava istanza di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 18 maggio 2023 per legittimo impedimento, allegando certificato medico datato 11 maggio 2023 con il quale si attestava che egli “è affetto da ischemia cerebrale con neuropatia diabetica – diabete mellito e vasculopatia con turbe
deambulatorie. Presenta deficit deambulatorio. Si sconsiglia viaggi a lunga percorrenza, poiché abbisogna di appoggio con bastone”.
Il RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha osservato «in merito alla istanza di rinvio depositata dall’incolpato e rigettata dal Collegio, che la certificazione medica prodotta non attesta una “assoluta impossibilità a comparire”, come prevista dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, dall’art. 21 co. 2 lett. c) del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2/2014 e dall’art. 420 -ter c.p.p. applicabile al procedimento disciplinare».
Nel merito ha osservava che «Il ricorso originario (del 3 gennaio 2023) consiste di poche e confuse righe, nelle quali a tacer d’altro – mancano totalmente i motivi d’impugnazione e finanche le conclusioni. Si tratta di carenze grossolane che rendono l’atto inammissibile, radicalmente e pacificamente. L’incolpato ha poi depositato un secondo e diverso ricorso il 12 maggio 2023, nel quale ha articolato quattro motivi d’impugnazione. Di tale secondo ricorso va rilevata la tardività ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, essendo stato proposto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione disciplinare completa di motivazione, avvenuta il 3 gennaio 2023. Né è possibile considerare il secondo ricorso quale una sorta di memoria di “motivi aggiunti”, dal momento che, “secondo un principio di diritto di carattere generale -che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. a carico RAGIONE_SOCIALE avocati, retto dai principi del codice di procedura civile -la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa , che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione”
(sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 135/2022; conformi le sentenze n. 102/2022, 4/2022 e 196/2021)».
Contro la decisione l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso sulla base di un solo articolato motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e il RAGIONE_SOCIALE restano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico, c omplesso motivo di ricorso denuncia ‘Eccesso di potere del C.N.F l’articolo 420 ter codice procedura penale per Violazione di incompetenza non è applicabile nel giudizio amministrativo. violazione di incompetenza – eccesso di potere – e violazione di legge’.
In primo luogo, la decisione è oggetto di censura nella parte in cui, in via preliminare, il C.NF. «osserva, in merito alla istanza di rinvio depositata dall’incolpato e rigettata dal Collegio, che la certificazione medica prodotta non attesta una ‘assoluta impossibilità a comparire’, come prevista dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, dall’art. 21 co. 2 lett. c) del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2/2014 e dall’art. 420ter c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare’ . Nel caso specifico, il certificato medico depositato non chiarisce la natura -permanente o transitoria –RAGIONE_SOCIALEa infermità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato e, in ogni caso, non formula un giudizio negativo circa l’impossibilità assoluta a presenziare all ‘ udienza , limitandosi a ‘sconsigliare viaggi a lunga percorrenza, poiché abbisogna di appoggio con bastone’ . In forza di quanto sopra, deve ritenersi confermata la conclusione di insussistenza dei presupposti di un legittimo impedimento RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, suscettibile di determinare un necessario rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza ».
Il ricorrente sostiene che l’articolo 420 -ter del codice di procedura penale è inapplicabile al procedimento disciplinare nei confronti
RAGIONE_SOCIALE avvocati. «Il RAGIONE_SOCIALE cita alcune sentenze di autorevole fonte che per il caso in esame non c’entrano nulla». Il rinvio avrebbe dovuto essere accordato, sussistendo la prova RAGIONE_SOCIALE‘impedimento.
In secondo luogo, la decisione è censurata laddove il RAGIONE_SOCIALE rileva « L’incolpato ha poi depositato un secondo e diverso ricorso il 12 maggio 2023, nel quale ha articolato quattro motivi d’impugnazione. Di tale secondo ricorso va rilevata la tardività ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 24/2012, essendo stato proposto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione disciplinare completa di motivazione, avvenuta il 3 gennaio 2023».
Il ricorrente richiama la nota in data 20 marzo 2023 , con la quale il RAGIONE_SOCIALE, in relazione al ricorso proposto avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina di RAGIONE_SOCIALE, comunicava che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 comma secondo , del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, «gli atti relativi al ricorso in oggetto rimarranno depositati negli uffici di questo RAGIONE_SOCIALE per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione RAGIONE_SOCIALEa presente comunicazione. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 del richiamato r.d. durante tale termine il ricorrente, il suo difensore e le altre parti avranno la facoltà di prendere visione RAGIONE_SOCIALE atti, di proporre deduzioni ed esibire documenti».
Operato tale richiamo, l ‘AVV_NOTAIO evidenzia di essersi avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà richiamata in tale nota, presentando motivi aggiunti, consentiti, in considerazione del rito applicabile al procedimento dinanzi al C.N.F., che è il rito amministrativo, non trattandosi di un ‘giudizio penale’.
In terzo luogo, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa decisione, sostenendo di «di non aver mai minacciato alcun soggetto specie un AVV_NOTAIO, solo di averlo ricusato come richiede la legge per motivi gravi come nella specie ex articolo 52 c.p.c. così come imposto dal
legislatore del 1946, perché a fronte RAGIONE_SOCIALEe proprie richieste legittime , l’incolpato chiedeva al AVV_NOTAIO la nomina di una C.T.U ingegneristica esperta in materia Urbanistica, invece il AVV_NOTAIO ad ogni costo doveva nominava un Ingegnere in Meccanica nella specie NOME COGNOME». Quindi, il ricorrente ripercorre la vicenda per poi concludere nei seguenti termini: «Per tutti i motivi evidenziate con dovizia chiede che l’Ecc.ma Corte di cassazione a Sezioni Unite disponga sospensiva cautelare RAGIONE_SOCIALEa predetta decisione del C.N.F del 05/07/2023 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, il tutto quanto stabilito da 7 comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 L. 247 -2012. 1) Per violazione del contraddittorio impedendo l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe
proprie difese in pubblica udienza.
per violazione eccesso di potere e violazione di legge, in quanto il RAGIONE_SOCIALE ha negano un breve rinvio per un legittimo impedimento;
Incompetenza perché il processo dinanzi al RAGIONE_SOCIALE è un processo amministrativo, nulla a che vedere con il processo penale;
violazione sulla prescrizione quinquennale;
poiché i fatti sono veri l’incolpato ha chiesto anche la revocazione RAGIONE_SOCIALEa decisione del CDD di RAGIONE_SOCIALE ex articolo 395 c.p.c, anche in detta circostanza vi è violazione del diritto di verità negato dal C.RAGIONE_SOCIALE.
principio del contraddittorio Violazione del contraddittorio ex articolo 101 c.p.c e del precetto Costituzionale art. 111 secondo comma, con il quale il costituente afferma il principio giuridico che il giudice deve essere terzo e imparziale, in aggiunta, la legge ne assicura la ragionevole durata del processo, e in assenza RAGIONE_SOCIALEa parte il giudice non può chiudere un processo senza la parte se questa non è stata citata regolarmente in giudizio.
violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 380 c.p. sulla consulenza tecnica infedele del C.T.U ingegnere Lo COGNOME MECCANICO, che il CDD appresa la
notizia RAGIONE_SOCIALEa falsa dichiarazione, doveva rimettere gli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale Penale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 331 c.p.p. e 361 c.p. come richiesto, incorrendo in abuso d’ufficio ».
2. La censura sub a) è infondata. Nel procedimento disciplinare nei confronti RAGIONE_SOCIALE avvocati, nonostante il carattere amministrativo RAGIONE_SOCIALEa fase davanti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine, la lacuna RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 che, nel prevedere la citazione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina RAGIONE_SOCIALE eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato dovuta ad “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (Cass. Sez. U. 14/01/2020 n. 412 e successivamente in motivazione anche Cass. Sez. U. 28/02/2020 n. 9556 ed ivi le richiamate Cass. n. 19705 del 2012, n. 23287 del 2010 e n. 10692 del 2010). In argomento è stato chiarito che l’impedimento a comparire, previsto dall’art. 420ter cod. proc. pen., norma di riferimento applicabile al procedimento disciplinare, concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. In sostanza l’impedimento che impone il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa
valutazione del giudice, risulti positivamente in giudizio (cfr. Cass. 24/02/2020 n. 15407).
Il RAGIONE_SOCIALE ha motivatamente respinto la richiesta di differimento formulata dall’AVV_NOTAIO, in forza RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni: «Nel caso specifico, il certificato medico depositato non chiarisce la natura -permanente o transitoria –RAGIONE_SOCIALEa infermità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato e, in ogni caso, non formula un giudizio negativo circa l’impossibilità assoluta a presenziare l’udienza a Roma, limitandosi a ‘sconsigliare viaggi a lunga percorrenza, poiché abbisogna di appoggio con bastone’ .
Tali considerazioni, in quanto motivate sulla base di rilevi che non non sono in contrasto con le norme e i principi applicabili in materia, sono incensurabili in questa sede, costituendo un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione (Cass. n. 10842/2003; n. 919/1999).
3. La censura sub b) è infondata. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa nella prima fase (avanti al CDD), che si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo (Cass., SS.UU. civ., n. 20685/2018). Quest’ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al C.N.F., che assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto RAGIONE_SOCIALEa vicenda in contestazione (Cass., S.U., n. 34476/2019). In rapporto alla natura giurisdizionale del procedimento dinanzi al C.N.FRAGIONE_SOCIALE, è stato chiarito che, a norma del R.D. n. 37 del 1934, art. 59 richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 2, il ricorso al RAGIONE_SOCIALE deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere
dichiarati inammissibili, anche d’ufficio (Cass. S.U., n. 28049/2008).
4. Le altre censure formulate con il ricorso (sopra richiamate sub c), nella parte in cui non ripetono le censure sul procedimento di cui sopra, già ritenute infondate e disattese, riguardano il merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, che il RAGIONE_SOCIALE non ha esaminato, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni sopra indicate. Vale pertanto il principio secondo il quale «nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l’apprezzamento di merito operato dal giudice d’appello, senza censurare l’error in procedendo cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALEe censure mosse con l’atto di appello, determinano l’inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa parte a far valere in sede di legittimità l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe ulteriori statuizioni RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata» (Cass. n. 24550/2023).
In altre parole, la rilevanza teorica di tali censure supponeva la rimozione RAGIONE_SOCIALEa statuizione in rito. Questa è stata sì censurata con il ricorso, ma le relative ragioni di censura sono state ritenute infondate, conseguendone l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe ulteriori censure di merito, in quanto riguardanti aspetti sui quali il giudice non si è pronunziato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla spese.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite