Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9296/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL -ricorrente, controricorrente ai ricorsi incidentali –
contro
NOMECOGNOME quale Liquidatrice giudiziale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente, ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente, ricorrente incidentale condizionato nonché contro
–
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE VENEZIA rep. n. 414/2023, n. R.G. 9696/2022, depositato il 25/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME quale partecipante alla gara competitiva di vendita senza incanto di terreni effettuata da NOME COGNOME quale liquidatrice giudiziale del Concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., illustrato da memoria, contro il decreto del Tribunale di Venezia che ha rigettato il suo reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del giudice delegato di proroga del termine di versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario NOME COGNOME a seguito di differimento della data fissata per il rogito per ragioni afferenti la procedura concordataria.
1.1.La liquidatrice giudiziale NOME ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in due mezzi illustrato da memoria. Anche l’aggiudicatario COGNOME ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. L’intimata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione invece non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Il ricorso, affidato a quattro motivi -1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 36 R.D. 16.3.1942 n. 267, anche in relazione all’art. 24 Costituzione ; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 (richiamato dall’art. 182, 5° co.) R.D. 16.3.1942 n. 267, nonché degli artt. 585, 587 e 153 c.p.c .; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 (richiamato dall’art. 182, 5° co.) R.D. 16.3.1942 n. 267, nonché degli artt. 585, 587 e 154 c.p.c . e omesso esame di fatto decisivo ; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 (richiamato dall’art. 182, 5° co.) R.D. 16.3.1942 n. 267, nonché degli artt. 585, 587, 153 e 154 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo -va preliminarmente dichiarato inammissibile perché tardivo, come subito eccepito da entrambi i controricorrenti.
2.1.- Invero, anche all’esito dei riscontri effettuati dalla cancelleria, risulta che il decreto del Tribunale di Venezia oggetto di
impugnazione in questa sede è stato comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Venezia in data 25/01/2023, in forma integrale e a mezzo pec ( ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012), a tutte le parti del giudizio iscritto al n. R.G. 9696/2022 , compreso l’odierno ricorrente, che invece ha provveduto alla notifica del ricorso straordinario per cassazione solo in data 18/4/2023 e dunque tardivamente, senza che rilevi il fatto che, successivamente, il medesimo decreto gli sia stato ulteriormente notificato dal COGNOME in data 17/02/2023.
2.2.- Questa Corte ha infatti più volte chiarito che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 , comma 7, Cost. avverso i decreti emessi in sede di reclamo endoconcorsuale comincia a decorrere, come si evince chiaramente dalla disposizione contenuta nell’art. 26, comma 3, l.fall., dal momento della comunicazione integrale del provvedimento alla parte, così come eseguita dalla cancelleria a norma degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data ( ex multis Cass. 21345/2012, 19941/2017, 23173/2020; da ultimo, Cass. 23090/2024, 29151/2024, in tema di reclamo ex art. 26 l.fall.).
3.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue l’inefficacia del ricorso incidentale proposto dalla Liquidatrice.
3.1.- Poiché le regole sull’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 c .p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano a ll’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (cfr. Cass. Sez. U, 23903/2020), si ha che l’art. 334, comma 2, c.p.c. -in base al quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia -trova sicuramente applicazione in tutti i casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, come quello in esame, per mancata osservanza del termine per impugnare (cfr. Cass. 22385/2008, 14084/2010).
3.2. -Solo nel caso in cui il ricorso incidentale fosse tempestivo non solo rispetto al termine ex art. 370 c.p.c. (come lo è ricorso della Liquidatrice giudiziale), ma anche rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato con il ricorso principale (circostanza invece non ricorrente nel caso in esame) la tardività di quest’ultimo non incide rebbe sulla efficacia del primo (cfr. Cass. 3056/2011, 20963/2018).
4.- Analoga conclusione in termini di inefficacia non vale invece per il ricorso incidentale condizionato del COGNOME, in quanto espressamente proposto, appunto, in forma condizionata, e dunque per la sola ipotesi di accoglimento del ricorso principale, qui non verificatasi, con suo conseguente assorbimento.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con inefficacia del ricorso incidentale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato, segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono solo per il ricorso principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
-Diversamente, il controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a causa della inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei due controricorrenti, che liquida, quanto a NOME in Euro 3.000,00 per compensi, e quanto a COGNOME NOME in Euro 3.500,00 per compensi, in
entrambi i casi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2025.