Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6740 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6740 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14064/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da sé medesimo
(CODICE_FISCALE),
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 19756/2014 depositata il 9.11.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 18/28.4.2014 il Tribunale di Napoli, su ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, corredato da parere di congruità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania S.P.A. (poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A.) il pagamento in favore del professionista di € 199.428,75 oltre interessi legali, accessori e spese, a titolo di compenso per l’attività di patrocinio svolta a favore RAGIONE_SOCIALEa banca, per avere esercitato l’azione di responsabilità sociale contro gli ex amministratori e sindaci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE il 9.5.1997, a sua volta incorporata insieme alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno SPA dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania SPA con atto del 19.6.2003, definita con la sentenza n. 358/2005 del Tribunale di Ariano Irpino, che l’aveva dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva per la mancata autorizzazione all’azione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, per la difesa prestata nel procedimento per sequestro conservativo in corso di causa e relativo reclamo e nel procedimento per la declaratoria di inefficacia del sequestro medesimo.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.2690/2014, notificatole il 27.5.2014, proponeva opposizione al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania S.P.A. con atto di
citazione notificato all’AVV_NOTAIO COGNOME il 4.7.2014, contestando la duplicazione di alcune voci dei diritti e RAGIONE_SOCIALE onorari di AVV_NOTAIO, l’applicazione ai compensi dei massimi tariffari anziché dei minimi, e l’impropria applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del 20% prevista dal DM n. 127/2004 per i giudizi contro più parti per assenza di questioni di particolare complessità e per essersi la difesa del legale concentrata sulla questione preliminare del difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa banca.
Si costituiva nel giudizio di opposizione COGNOME NOME, che in via preliminare eccepiva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione perché proposta con atto di citazione non depositato in cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, anziché con la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. imposta dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per le cause in materia di onorari di AVV_NOTAIO introdotte dopo l’entrata in vigore di quel decreto, ed in quanto l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione era avvenuta l’11.7.2014, ossia 45 giorni dopo la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.5.2014, e nel merito chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
3) Il Tribunale di Napoli, disattese le eccezioni preliminari del professionista in quanto riteneva applicabili le decadenze e preclusioni proprie del rito prescelto (nella specie il rito civile ordinario) prima che fosse mutato il rito da ordinario a sommario collegiale in base alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011, disposto il mutamento del rito in tal senso e fissata l’udienza camerale collegiale, con ordinanza collegiale ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 del 9.11.2017 accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania SPA al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa minor somma di € 144.609,59, oltre IVA, CPA ed interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal 31° giorno successivo alla trasmissione/ricevimento RAGIONE_SOCIALE avvisi di parcella al
saldo, compensava per ¼ le spese processuali e condannava la banca al pagamento dei residui ¾ RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in €7.415,00 per compensi oltre accessori.
A tale decisione l’impugnata sentenza perveniva, in quanto, eliminate alcune duplicazioni di voci di diritti ed onorari, applicava la tariffa forense nella misura media e non massima, ritenendo che non fossero state trattate questioni di particolare complessità e che la difesa del professionista si fosse concentrata sulla questione del difetto di legittimazione attiva, che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione sociale di responsabilità, ed escludeva l’aumento discrezionale previsto dall’art. 5 comma 4° del DM n.127/2004 per la difesa prestata contro più parti, in quanto le cause non avevano comportato l’esame di particolari questioni di fatto o di diritto.
Avverso l’ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli ex art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 del 9.11.2017, proponeva appello alla Corte d’Appello di Napoli la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania SPA), con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato a NOME l’11.12.2017, e quest’ultimo si costituiva eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 5706/2018 del 12.12.2018 dichiarava inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA, in quanto in base al D. Lgs. n. 150/2011 avverso l’ordinanza in materia di liquidazione dei compensi di AVV_NOTAIO per prestazioni giudiziali civili trattata col rito sommario ex art. 14 di quel decreto, perfino nelle ipotesi in cui fosse contestato l’ an debeatur e non solo il quantum , non era consentito l’appello, ma solo il ricorso straordinario per cassazione, e condannava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA alle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Nelle more del giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE, contro la stessa ordinanza del Tribunale di Napoli, ha notificato a NOME, in data 2.5.2018, ricorso straordinario per cassazione ex
art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, affidandosi a quattro motivi, e resiste COGNOME NOME con controricorso con ricorso incidentale condizionato, notificato l’8.6.2018, affidandosi a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 5.3.2024.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
6) Ritiene la Corte di dovere affrontare preliminarmente d’ufficio la questione RAGIONE_SOCIALEa tempestività del ricorso straordinario proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA, non in relazione al profilo prospettato da NOME COGNOME, col ricorso incidentale condizionato, RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla comunicazione fatta dalla cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, che non può essere equiparata ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve d’impugnazione alla notificazione ad istanza di parte del provvedimento impugnato, ma in relazione all’avvenuta notificazione, preventiva al ricorso introduttivo di questo giudizio, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in appello davanti alla Corte d’Appello di Napoli in data 11.12.2017, essa sì paragonabile alla notifica del provvedimento impugnato ad istanza di parte.
Per giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, infatti, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione contro la decisione impugnata è sintomatica RAGIONE_SOCIALEa piena conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEa stessa, ed è, pertanto, equiparabile alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, di cui all’art. 326 c.p.c. (Cass. ord. 13.7.2017 n.17310; Cass. 29.1.2010 n. 2055, secondo cui la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione equivale -agli effetti RAGIONE_SOCIALEa scienza legale -alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di impugnazione, per cui, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza
non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest’ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘originario atto di appello).
A conferma del carattere generale del principio, può ricordarsi, inoltre, l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte secondo cui nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l’inammissibilità sia stata dichiarata e senza che si sia verificata, quindi, la consumazione del potere d’impugnazione, il termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALEa seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, atteso che essa al fine RAGIONE_SOCIALEa conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (vedi Cass. sez. lav. 8.2.2016 n. 2478).
Dovendosi quindi equiparare la notificazione avvenuta l’11.12.2017 da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa citazione in appello contro l’ordinanza impugnata in questa sede, alla notifica ad istanza di parte RAGIONE_SOCIALEa medesima ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A., pur non potendole essere opposta la consumazione del potere d’impugnazione in quanto sull’appello la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata dichiarandone l’inammissibilità solo con la successiva sentenza n. 5706/2018 del 12.12.2018, era tenuta, in base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 326 e 325 comma 2° c.p.c., a notificare a NOME il ricorso straordinario per cassazione a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello, ossia entro il 9.2.2018, mentre la notifica è avvenuta il 2.5.2018 e quindi tardivamente.
In base al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza la RAGIONE_SOCIALE va condannata al pagamento in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano in €200,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di NOME NOME RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese vive ed € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2024