Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2206-2024 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1121/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 486/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Avv. NOME COGNOME impugnava innanzi al Tribunale di Bari il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dalla Agenzia delle Entrate -Riscossione, per l’importo di euro 1.923,53, richiesto dalla Cassa nazionale di previdenza forense
Oggetto
CARTELLE ESATTORIALI
R.G.N.2206/2024
Ud.11/03/2025 CC
per l’anno 2005 e recato da due cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 2927 del 19/10/2021 il Tribunale di Bari, sezione lavoro, rigettava l’impugnazio ne proposta.
L’Avv. NOME COGNOME proponeva impugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, con la sentenza n. 1121/2023 pubblicata il 12/07/2023 respingeva l’appello condannando l’appellante alle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, NOME COGNOME. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Con proposta di definizione accelerata resa in data 21/05/2024 il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c..
Con istanza del 01/07/2024 il ricorrente chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione. Veniva fissata l’udienza camerale del 11/03/2025.
La parte ricorrente ha prodotto memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’ 11/03/2025.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo : nullità della sentenza per errata interpretazione del contenuto della domanda introduttiva del giudizio in violazione dell’art. 112 c.p.c. e, più specificamente, in ordine all’eccezione di prescrizione della pretesa ai sensi dell’art. 360, primo comma, n . 4 cod. proc. civ. Si contesta l’erroneità della sentenza che avrebbe ritenuto ammessa dal ricorrente la notifica della cartella di pagamento nel 2014 mentre il ricorrente nell’eccepire la
prescrizione aveva dedotto l’inerzia della amministrazione e, pertanto, per questa via avrebbe negato anche la notifica della cartella. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe male interpretato la domanda spiegata dal ricorrente in primo grado e riproposta in appello.
1.1. La motivazione esposta dalla sentenza d’appello, si esprime come di seguito in ordine al contestato rilievo della tardività della contestazione: «Risultano, invero, tardive e, come tali, assolutamente inammissibili, le censure mosse dal professionista in relazione alla notificazione della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA sottesa al preavviso opposto la sola su cui verte l’odierno gravame – atteso che nel ricorso di primo grado non era stata affatto contestata la ritualità della notifica, che veniva data anzi per pacificamente presupposta, nella misura in cui l’opponente eccepiva chiaramente la prescrizione intercorsa fra l’anno di maturazione dei crediti (2005) e la data di notifica dell’atto impositivo, che riferiva essere avvenuta in data 05.07.2014. Come opportunamente rilevato dal Tribunale, la contestazione circa la regolarità della procedura notificatoria riferita alla suddetta cartella di pagamento è stata per la prima volta formulata dall’instante, in maniera assolutamente tardiva, oltre che in aperto contrasto con il tenore dell’atto introduttivo, solo nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.05.2021. Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare il rigetto dell’odierno gravame, avendo l’appellante modificato la propria tesi difensiva in corso di causa: si ribadisce, in proposito, che nel ricorso di primo grado la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 05.07.2014 non era assolutamente posta in discussione e costituiva anzi il presupposto sul quale l ‘opponente aveva fondato l’eccezione di prescrizione» (pagina 5 della sentenza impugnata).
1.2. La decisione impugnata sviluppa, per questa via, argomentazioni fondate sul puntuale richiamo alla documentazione acquisita e alle deduzioni dell’odierno ricorrente: Il ricorso svolge rilievi in proposito che rimangono generici che non valgono a confutare una valutazione convergente dei giudici di primo e di secondo grado.
1.3. Osserva il Collegio che la denuncia dell’ error in procedendo presuppone la specificità della censura (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077), con la conseguente individuazione del fatto processuale rilevante (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181); il ricorso insiste nell’affermare che l’eccezione di prescrizione va leva a presupporre la deduzione dell’irritualità della notifica della cartella, ma non vale a contrastare l’assunto dei giudici di prime e di seconde cure secondo i quali nessuna tempestiva contestazione della ritualità della notifica della cartella era stata svolta nel ricorso introduttivo, ricorso originario che imponeva alla parte di prendere posizione su tutti i fatti rilevanti, e che al contrario la stessa prospettazione difensiva dell’odierno ricorrente muoveva dall’implicita premessa della ritualità della notifica.
1.4. Il ricorso rimane, allora, irrimediabilmente carente nell’inquadramento delle allegazioni e delle eccezioni e non è caratterizzato dalla necessaria specificità, che imponeva, vieppiù nella formulazione del motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. di rassegnare critiche pertinenti e legate allo sviluppo processuale con inequivoci richiami al contenuto degli atti difensivi che si lamenta sarebbero stati erroneamente valutati. Il ricorso ricostruisce, invece, in modo carente tali atti e non indica in qual modo e in quale atto il ricorrente avrebbe contestato la ritualità della notifica.
1.5. Il primo motivo è, dunque, inammissibile perché difetta della necessaria specificità e rimane estraneo alla ratio decidendi della Corte territoriale che non viene scalfito. Si consideri che: «l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ( in procedendo o in iudicando ) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata» Cass. 13/01/2021, n. 342).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce error in iudicando , violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. dell’art. 140 cod. proc. civ., art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 in ordine alla individuazione dei presupposti per il ricorso all’una o all’altr a modalità di notifica dell’atto, nonché degli artt. 148, 160, 221 e ss. cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto idonea la relata di notifica.
2.1. In ragione di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, risulta intatta l’affermazione della sentenza impugnata circa la tardività delle contestazioni avverso la cartella perché questa, ritualmente notificata, non è stata tempestivamen te impugnata. Ne discende l’inammissibilità dei motivi relativi a vizi dedotti riguardo alla cartella stessa; per
questa via la ragione fondante della decisione della Corte di Appello, non superata dal primo motivo di ricorso, è idonea di per sé a sorreggere la motivazione della sentenza e ne consegue l’inammissibilità del secondo motivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla in ordine alle spese in difetto di costituzione della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata e la mancata costituzione della controparte, sussistono i presupposti per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00 (cinquecento);
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, dell’11 marzo