Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26595 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2011-2023 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p. t. , tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dalle avvocate NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso decreto ex art. 98 l.f. del 12.12.2022 del Tribunale di Ascoli Piceno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) dei crediti che le erano stati ceduti da Banca delle Marche s.p.a. e da Intesa Sanpaolo s.p.a., derivanti da svariati contratti, fra cui mutui fondiari o comunque ipotecari a suo tempo stipulati fra le cedenti (o loro danti causa) e la società poi fallita.
2.Il G.D. ammise in via ipotecaria il credito preteso da NOME in forza del mutuo fondiario del 13.9.2012 (c.d. mutuo San Lorenzo ) e al chirografo i crediti residui; in particolare, dichiarata la nullità, per superamento del c.d. limite di finanziabilità di cui a ll’art. 38 TUB, di un altro contratto di finanziamento fondiario (c.d. mutuo Ancona) stipulato il 12.7.2007 fra l’allora RAGIONE_SOCIALE e Banca delle Marche, ritenne che il credito da esso nascente, oltre a non poter essere soddisfatto con prelazione, potesse essere riconosciuto, in accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. svolta in via subordinata dalla cessionaria, in misura corrispondente alla sola sorte capitale residua.
Il provvedimento fu tempestivamente impugnato, ai sensi dell’art. 98 l.fall, sia da NOME, che chiese l’accoglimento integrale, o quantomeno parziale, della propria originaria domanda – insistendo in via principale per il riconoscimento della piena validità del ‘mutuo Ancona’ e deducendone in subordine la solo parziale nullità – sia dai creditori postergati del RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME, NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) che chiesero di escludere integralmente e/o parzialmente i crediti insinuati dalla cessionaria e ammessi dal G.D. e comunque di degradare al chirografo quelli ipotecari; gli stessi creditori intervennero poi anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da NOME, chiedendone il rigetto sulla scorta di difese non svolte e di documenti non prodotti con l’impugnazione.
L’adito Tribunale di Ascoli Piceno, riuniti i giudizi, ha accolto l’opposizione di NOME e rigettato l’impugnazione dei creditori postergati.
Per quanto qui ancora interessa, il giudice del merito: i) premesso che il thema decidendum in entrambi i giudizi era esclusivamente quello delineato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, ha ritenuto inammissibili tutti i documenti successivamente prodotti e tutte le ulteriori allegazioni e deduzioni prospettate dai creditori postergati sia nel giudizio ex art. 98, 3° comma l. fall. sia nell’atto di intervento, specificando che tale atto non poteva valere a rimetterli in termini rispetto alle decadenze maturate in seno all’impugnazione; ii) ha rigettato le eccezioni di nullità del ‘ mutuo San Lorenzo ‘ svolte dagli impugnanti, dando atto che il contratto era stato utilizzato per ripianare la precedente esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE, ma rilevando che non si trattava di scopo vietato dalla legge; iii) ha osservato che, in assenza di tempestive iniziative dei soggetti legittimati, non si poteva neppure parlare di inopponibilità di tale mutuo ex art. 67 l.fall., certamente non invocabile nel giudizio dagli impugnanti, aggiungendo che comunque l’azione revocatoria non poteva più essere proposta trascorsi cinque anni dalla stipula del contratto; iv) ha ritenuto opponibili al RAGIONE_SOCIALE i vari contratti di conto corrente e pienamente documentati i relativi crediti chirografari; v) ha affermato che non era contestata la natura fondiaria del ‘ mutuo Ancona ‘ e, in applicazione dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 33719/022, ha ritenuto pienamente valido detto contratto, riconoscendo collocazione ipotecaria al credito per sorte e per interessi ex art. 2855 c.c. dallo stesso nascente e ammettendo al chirografo il residuo credito per interessi.
5. Il decreto, pubblicato il 12/12/2022, è stato impugnato da NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché da RAGIONE_SOCIALE, con un unico ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità del decreto impugnato per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c .p.c. , nonché dell’art 100 c.p.c. , dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sul rilievo che il tribunale avrebbe dovuto considerare ammissibile il loro intervento volontario
nel giudizio di opposizione, che non configurava alcuna impugnazione incidentale e, per l’effetto, esaminare le eccezioni/difese ivi svolte in merito alla nullità/inopponibilità e/o inefficacia del mutuo fondiario del 12.7.2007, non deducibili con l’impugnazione, limitata alla contestazione dei crediti di NOME ammessi al passivo dal G.D.
1.2 Il motivo muove da una corretta premessa, perché è evidente che con l’impugnazione il creditore ammesso al passivo può contestare unicamente la sussistenza e l’ammontare di altri crediti ammessi, ma non certo di quelli che il G.D. ha escluso e che potranno eventualmente partecipare al concorso solo in caso di accoglimento da parte del tribunale dell’opposizione avanzata da chi aveva in precedenza formulato la domanda di ammissione: la generica affermazione del giudice a quo , secondo cui l’atto di inte rvento spiegato dagli odierni ricorrenti nel giudizio ex art. 98, 2° comma, l. fall. promosso da NOME non poteva valere a sanare le decadenze già verificatesi in seno all’impugnazione, risulterebbe pertanto errata ove riferita a produzioni, eccezioni e difese dedotte dagli intervenienti per ottenere il rigetto dell’opposizione, le quali, al contrario, avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili, per difetto di interesse degli impugnanti, proprio se avanzate nel giudizio ex art. 98, 3° comma, l. fall.
Il mezzo in esame è tuttavia inammissibile non tanto perché, travisando in parte la ratio decidendi , investe una statuizione -di inammissibilità dell’intervento che il tribunale in realtà non ha emesso, ma perché difetta di autosufficienza, in quanto non riporta l’esatto contenuto dell’atto e non specifica quali siano le eccezioni concernenti la nul lità, l’inefficacia (o altro) del c.d. mutuo Ancona in esso sollevate sulle quali il giudice avrebbe omesso di pronunciare (dovendosi qui ricordare che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a mere allegazioni o deduzioni difensive).
Per le identiche ragioni va dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, col quale i ricorrenti, denunciando ulteriore violazione degli art. 112, 100, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., lamentano che il tribunale non abbia pronunciato sulle domande e eccezioni da loro proposte con l’impugnazione per ottenere l’esclusione dallo stato passivo anche del
credito per sorte discendente dal ‘mutuo Ancona’, ammesso dal G.D. al chirografo a titolo di ripetizione di indebito.
3. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano ancora ‘ nullità per omessa pronuncia del decreto impugnato in violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d’ufficio (art. 1421 c.c.) dei vizi del contratto che emergano ex actis, nonché in violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 112 c.p.c. e 111 Cost. 4’ osservando che, anche in caso di loro decadenza quali impugnanti o intervenienti, il tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare d’ufficio le varie questioni di nullità del ‘mutuo Ancona’ (per difet to di causa, per illiceità dei motivi, per simulazione, per il carattere fraudolento e abusivo dell’intera operazione) da essi sollevate sulla base di una serie di indici rilevabili ex actis . 3.1.Anche questo motivo è inammissibile, in quanto meramente assertivo: al di là del fatto che alcune eccezioni sono state esaminate e respinte dal tribunale, o perché ritenute infondate o perché sollevate tardivamente, ovvero solo in una memoria integrativa, con il mezzo in esame i ricorrenti vorrebbero far rientrare nella categoria dei vizi di nullità rilevabili d’ufficio quelli derivanti, in tesi, da pretese condotte fraudolente o abusive dell’istituto mutuante (per il vero confusamente enunciate) di cui avrebbe dovuto essere fornita piena prova e che comunque, ove accertate, avrebbero potuto fondare un’eccezione di revoca della sola ipoteca, ex art. 67, 1° comma n. 3 l. fall. (tuttavia palesemente inaccoglibile per difetto del presupposto temporale) o condurre, semmai, all’annullamento ex art. 1427 c.c. o alla declaratoria di simulazione del contratto. Ciò senza contare: i) che il motivo difetta, ancora una volta, di autosufficienza, in quanto si limita a richiamare i documenti prodotti nel giudizio di merito dai quali (si afferma che) il giudice a quo avrebbe dovuto trarre la prova in questione, senza però richiamarne il contenuto rilevante; ii) che l’omesso esame da parte del giudicante dei fatti decisivi ai fini dell’accoglimento di una domanda o eccezione va denunciata ai sensi del n. 5 dell’art. 36 0, 1° comma, c.p.c. e nei precisi termini indicati da Cass. SS.UU. n. 8053/2014.
4. L’inammissibilità dei primi tre mezzi rende superfluo l’esame del quarto (che attiene a una questione logicamente precedente ma sostanzialmente in essi già compresa)col quale si denuncia nullità del decreto impugnato per
motivazione apparente e/o manifestamente contraddittoria in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 cost , per aver il Tribunale ritenuto erroneamente che non fossero state proposte fondate e tempestive contestazioni in ordine alla comune volontà delle parti di stipulare (il 12.7.2007) un mutuo fondiario.
5. Col quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art 95 comma 1 e 3 l.f. e degli artt. 115 e 116 cpc e per omesso esame di un fatto allegato e non contestato decisivo per il giudizio … , nonché per il travisamento della prova … e per violazione dell’art. 2855 comma 2 cod.civ. . I ricorrenti lamentano che il tribunale abbia rigettato l’eccezione revocatoria relativa al ‘mutuo San Lorenzo’ proposta nel giudizio di impugnazione, benché lo stato di crisi di RAGIONE_SOCIALE al momento dell’erogazione della provvista e l’ utilizzo della stessa per ripianare precedenti esposizioni debitorie emergessero ex actis e costituissero fatti pacifici inter partes, e, per altro verso, che abbia riconosciuto collocazione ipotecaria anche agli interessi, pur in mancanza di produzione da parte di NOME della relativa nota di iscrizione.
5.1 Entrambe le censure in cui si articola il motivo sono inammissibili.
5.1.1.Quanto alla prima, deve darsi atto che, contrariamente a ciò che ha affermato il tribunale, il creditore impugnante è legittimato a sollevare tutte le eccezioni che potrebbe sollevare il curatore (Cass. 36543/2021), e che l’eccezione revocatoria, a differenza della corrispondente azione, non è soggetta a termini di prescrizione ( rectius, di decadenza ex art. 69 bis l.fall.: cfr. Cass. 4777/2023); l’eccezione, tuttavia, in tanto può essere accolta in quanto ricorrano tutti i presupposti richiesti, p er l’appunto, per l’accoglimento dell’azione, ivi compreso quello temporale, e nella specie i ricorrenti (che neppure chiariscono quale, fra le varie fattispecie di revocatoria previste dall’art. 67 l. fall. avessero invocato in via d’eccezione) hanno om esso di indicare la data di dichiarazione del fallimento, né si sono preoccupati di precisare se il contratto asseritamente revocabile -risalente all’ormai lontano settembre 2012 -fosse stato stipulato nel semestre o nell’anno anteriore all’apertura dell a procedura.
5.1.2. Quanto alla seconda censura, è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato non fa cenno alla questione (di fatto) concernente
la mancata produzione della nota di iscrizione ipotecaria, che risulta dunque inammissibilmente formulata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità.
6. Il sesto motivo denuncia nullità del decreto impugnato per apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione determinante violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell’art. 111 Cost. nonché per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. … nonché violazione degli artt. 2697 e 1283 cod civ. e dell’art 117 comma 1 e 4 Tub, per aver (il tribunale) complessivamente ammesso il credito chirografario rinveniente dai rapporti ‘ex Banca Marche’ che ‘ex Banca Intesa’, avendo ritenuto -contrariamente al dato probatorio acquisito al processo -sussistente per tutti i rapporti: la pattuizione convenzionale delle condizioni applicate ai rapporti; la previsione della clausola di reciprocità nella liquidazione periodica delle competenze; i contratti versati in forma scritta; gli estratti di conto corrente prodotti in forma integrale e completa fin dall’accensione dei rapporti. Così acquisendo, un’errata informazione probatoria su questioni a rilievo anche officioso e aventi valore decisivo che, se correttamente valutata, avrebbe condotto alla diversa statuizione del rigetto della domanda di ammissione.
Il settimo motivo denuncia nullità del decreto impugnato per apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione determinante violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e dell’art. 111 cost. nonché per travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 117 comma 4 tub, nonché dell’art. 69 l.f. e 55 l.f… per aver (il tribunale) ritenuto erroneamente pattuiti gli interessi di mora nei rapporti ab origine chirografari, in assenza invece di specifica previsione pattizia, nonché per averli riconosciuti fino alla data del fallimento piuttosto che a quella diversa del concordato, sul presupposto che l’intervenuta preventiva rinuncia al concordato avesse impedito il manifestarsi degli effetti tipici.
7.1. Entrambi i motivi risultano palesemente inammissibili, in quanto volti a sollecitare a questa Corte una completa rilettura degli atti istruttori onde ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, diverso da quello operato dal giudice del merito e, come noto, non sindacabile nella presente
sede di legittimità se non negli stretti termini indicati dalla già citata SS.UU. n. 8053/2014.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11.12.2023