Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
Oggetto spese giudiziali
R.G.N. 22292/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per correzione errore materiale d’ufficio R.G.N.
22292-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE;
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 17065/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 37992/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Presidente AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 373/2019, dichiarava inammissibile l’appello proposto, relativamente alla statuizione di compensazione delle spese, da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciandosi su ricorso della società appellante in opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza n. 17065 2022, la sesta sezione di questa Corte definiva il giudizio (R.G. 37992/2019).
Avverso detta ordinanza erano proposti ricorso per revocazione da RAGIONE_SOCIALE e procedimento per correzione errore materiale d’ufficio, nell’esercizio dei poteri attribuiti alla Corte dal primo comma dell’art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella l. 25.10.2016, n. 197. I ricorsi venivano trattati unitariamente all’udienza del 20 giugno 2023.
Questa Corte, con ordinanza n. 23455/23 dell’1/8/2023, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione e rinviava
a nuovo ruolo il procedimento per la correzione dell’errore materiale, affinché sul medesimo provvedesse lo stesso collegio che aveva trattato l’originario ricorso.
All’odierna udienza, nella composizione indicata in epigrafe, il collegio provvedeva sul ricorso per correzione di errore materiale, riservando termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Con il provvedimento di iscrizione d’ufficio del procedimento di correzione di errore materiale si rappresenta che nell’ordinanza oggetto di esame sono state inserite motivazioni che ineriscono ad altro ricorso già definito dalla Corte. Specificamente, il collegio rileva che la motivazione dell’ordinanza n. 17065/22 riproduce il testo di altra ordinanza, quest’ultima recante n. 17064/22, emessa a seguito di trattazione nella medesima udienza del 24/2/2022 e pubblicata anch’essa in data 26 maggio 2022.
In casi analoghi è stato affermato che è affetta da nullità insanabile, non emendabile, l’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l’intestazione riferita alle parti effettive della causa e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell’errore materiale, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell’intero giudizio. Tanto comporta, per l’incompiuto
esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire il provvedimento decisorio viziato da radicale nullità possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (ex multis Cass. SU 31019/2023), sempre che (come, nel caso in esame, già in sede di trattazione dell’unita istanza di revocazione e, ancora, nella presente sede) sia stato instaurato il contraddittorio.
Occorre, quindi, procede a nuovo esame dell’originario ricorso iscritto (R.G. 37992/2019).
Nel riepilogare la vicenda processuale, si evidenzia che RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, aveva agito in via monitoria dinanzi al locale tribunale nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il recupero di somme spettanti a titolo di contribuzione previdenziale in relazione alla posizione di un ex dipendente dell’azienda e ottenuto decreto ingiuntivo recante gli importi richiesti. L’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione dinanzi al tribunale, sezione lavoro, rilevando l’incompeten za territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, poiché, in applicazione dell’art. 444 c. 3 c.p.c. e avendo la società opposta sede in Roma, la competenza spettava al tribunale di Roma. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e annull ato il decreto perché emesso da giudice territorialmente incompetente, compensando le spese di lite in ragione della novità della questione trattata. La Corte d’appello di Salerno, adita da RAGIONE_SOCIALE
in relazione alla statuizione relativa alle spese di giudizio,
aveva dichiarato inammissibile l’appello e compensato le spese del grado. La Corte aveva rilevato che la statuizione in punto di spese a seguito di revoca di decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che lo ha emesso, costituendo mera conseguenza necessitata della impugnata esclusivamente con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sicché, ove sia proposto altro mezzo di impugnazione lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
statuizione sulla competenza, deve essere Con ricorso per cassazione fondato su unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 42 c.p.c., poiché lo strumento del regolamento di competenza era precluso alla parte vittoriosa che aveva visto accogliere l’eccezione di in competenza sollevata, la quale aveva interesse a impugnare esclusivamente la statuizione sulle spese, censurabile con l’appello. Rilevava che la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile un’impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari, nel caso in cui la parte soccombente in ordine alla questione di competenza censuri soltanto la statuizione sulle spese o quando, come nella specie, sia la parte vittoriosa sulla competenza a censurare tale statuizione.
La controricorrente rilevava l’inammissibilità della censura per genericità, poiché ‘controparte aldilà di una generica contestazione sulla non applicabilità nel caso di specie dell’art. 42 c.p.c., in tema di regolamento di competenza, non indica né argomenta su alcun ulteriore motivo di cassazione
relativamente alla compensazione delle spese di lite della decisione di primo grado …’.
Il rilievo non è fondato poiché il ricorso per cassazione è rivolto avverso la statuizione sulla questione pregiudiziale e le ragioni della presunta erroneità della compensazione, che non hanno neppure formato oggetto della pronuncia, sono da rimettere al giudice dell’appello, cui è demandato il potere di provvedere al riguardo, fermo restando che l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell’impugnazione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio.
Il motivo di ricorso deve essere, dunque, esaminato ed è fondato sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento alla disciplina successiva alla legge n. 69 del 2009 (ex multis Cass. 28156 17 12 2013: ‘Dopo la modifica apportata all’art. 42 cod. proc. civ. dall’art. 45, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l’ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al
quale manca
un’espressa previsione
di non
impugnabilità’). Si legge in motivazione che ‘le Sezioni Unite, superando la formulazione letterale dell’art. 42 cod. proc. che sembrerebbe escludere ogni tipo di impugnazione diverso dal regolamento “necessario” di competenza, hanno riscontrato una lacuna legislativa, nella quale l’imposizione del regolamento di competenza non avrebbe alcuna ragione correlata alla sua funzione. La lacuna va colmata, secondo le Sezioni Unite, mediante il ricorso agli ordinali rimedi di impugnazione’ (il riferimento è a SU n. 14205 del 06/07/2005).
In base alle svolte argomentazioni, previa dichiarazione di nullità radicale dell’ordinanza di questa Corte n. 17065/2022, il ricorso di cui al procedimento RG 37992/2019 va accolto e la sentenza ivi impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese del gi udizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato.
PQM
La Corte, previa dichiarazione di nullità dell’ordinanza 17065/2022, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Roma, 30/11/2023
Il Presidente estensore NOME COGNOME