Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22520 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22520 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10556 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
PREVITI NOME (C.F.: PRV SFN 64T26 H501O)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: PRV CRL 63H47 H501H)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME NOME COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO) e NOME COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
rappresentata e difesa dagli avvocati NOMECOGNOME
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Catania n. 365/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
L’avvocato NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta società di diritto svizzero, denominata RAGIONE_SOCIALE) per ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate per
Oggetto:
AVVOCATO LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUDIZIALI CIVILI
Ad. 20/06/2025 C.C.
R.G. n. 10556/2023
Rep.
prestazioni giudiziali rese in favore della stessa in alcuni procedimenti civili.
La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, che -con decisione collegiale -ha condannato la società convenuta al pagamento, in favore del COGNOME, della somma di € 12.344,00 oltre accessori.
La Corte d’a ppello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello dell’attore .
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso IKO 2 S.a.g.l..
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 702 bis c.p.c., 702 ter c.p.c., 339, 342 c.p.c., 360 156 c.p.c., 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ».
Il ricorrente censura la decisione impugnata sostenendo che la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile il gravame da lui avanzato, non avrebbe correttamente applicato il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione di primo grado.
Il motivo è infondato.
1.1 La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello « a mente dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2011, secondo cui ‘Le controversie previste dall ‘ articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e l ‘ opposizione proposta a norma dell ‘ articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito semplificato di cognizione [ovvero -nel testo cui fare ratione temporis riferimento -dal rito
sommario di cognizione, n.d.r.], ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l ‘ ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l ‘ avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione monocratica . Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile ‘ » I giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, in primo luogo: « … che anche la controversia refluita in atti di causa vada, in ragione di tutto e soltanto quanto fatto oggetto di giudizio, ricondotta all’ambito di applicabilità del citato disposto normativo appare, infatti, irrevocabile in dubbio anche alla luce del finale arresto in subiecta materia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: venute a fissare -con la pronuncia già richiamata dal primo giudice (Cass., SS.UU. 4485/2018) -il principio di diritto secondo cui ‘A seguito dell’ introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell ‘ art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario ‘ speciale ‘ , disciplinato dal combinato disposto dell ‘ art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l ‘ opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell ‘ art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l ‘ applicazione delle norme speciali che dopo l ‘ opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest ‘ ultimo da applicarsi in combinato disposto con l ‘ art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell ‘ art. 702-ter c.p.c.).
Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l ‘ azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.’ ».
Hanno, inoltre, rilevato che il Tribunale aveva espressamente qualificato in tal senso la domanda proposta dal Previti e, di conseguenza, anche in applicazione del cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, la relativa decisione avrebbe dovuto e potuto esclusivamente essere impugnata mediante il ricorso straordinario diretto per cassazione, e non con l’appello, nonostante l’erronea introduzione della stessa con atto di citazione e l’erronea applicazione del rito ordinario di cognizione fino alla fase decisoria, senza un espresso provvedimento di mutamento del rito adottato nel corso della fase istruttoria.
1.2 La decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto applicabili nella fattispecie.
La stessa Corte d’appello ha riportato espressamente, nella motivazione della decisione impugnata, il passaggio della pronuncia di primo grado in cui il Tribunale aveva operato la qualificazione della domanda del Previti, pronuncia che, proprio in funzione di tale qualificazione, era stata adottata in composizione collegiale anziché monocratica.
A pag. 5 (righi da 5 a 9) della motivazione della sentenza di secondo grado si precisa, infatti, quanto segue, con riferimento alla statuizione di primo grado: « il Collegio decidente osservava: in via del tutto preliminare, che ‘la controversia, avendo ad oggetto onorari per attività professionale svolta da avvocato in controversia civile, seppur irritualmente introdotta con atto di citazione (Cass. civ., sez. unite, 23 febbraio 2018 n. 4485), viene decisa con sentenza collegiale’ ».
Orbene, non può dubitarsi che quella operata dal Tribunale (e richiamata dalla Corte d’appello) costituisca una espressa
qualificazione della domanda proposta dal Previti come domanda diretta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati dal predetto legale per prestazioni professionali giudiziali in materia civile, ai sensi degli artt. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e dell’art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, qualificazione peraltro del tutto conforme a diritto.
Il carattere consapevole, intenzionale e rilevante di tale qualificazione operata dal giudice di primo grado è, del resto, confermato dal fatto che è sulla base della stessa che esso ha dato atto dell’erroneità delle modalità di introduzione della controversia (avvenuta con citazione, anziché con ricorso) e, per adeguare il proprio operato alle corrette forme del rito applicabile, ha adottato la decisione di merito in composizione collegiale in luogo che in composizione monocratica.
Di fronte a siffatta inequivocabile espressa, consapevole ed intenzionale qualificazione della domanda da parte del Tribunale, non vi è dubbio che il mezzo di impugnazione da utilizzare per l’impugnazione della relativa decisione era esclusivamente quello previsto dalla legge in relazione alla predetta tipologia di controversie (cioè il ricorso straordinario per cassazione, ai s ensi dell’art. 111 Cost.), mentre non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, sotto tale profilo, né all’originaria erronea adozione (d a parte dell’attore) ed applicazione (da parte del Tribunale) del rito ordinario di cognizione nelle fasi anteriori alla decisione, né all’omessa emissione, da parte del giudice di primo grado, di un espresso provvedimento di mutamento del rito (che, peraltro, ben potrebbe ritenersi implicito nell’adozione della de cisione in composizione collegiale, quale conseguenza della corretta qualificazione della domanda comunque operata in sede decisoria), né alla indicazione formale operata nell’intestazione del pro vvedimento decisorio quale ‘ sentenza ‘ anziché quale ‘ ordinanza ‘ (indicazione, del resto, sostanzialmente irrilevante, in
virtù del principio di prevalenza del contenuto sulla forma dei provvedimenti decisori).
Anche ad ammettere, a mero titolo ipotetico, la sussistenza di eventuali nullità processuali conseguenti a tali errores in procedendo , la denuncia delle predette nullità avrebbe dovuto, infatti, effettuarsi, in ogni caso, con il mezzo di impugnazione coerente con la natura della controversia e, soprattutto, con la espressa qualificazione della stessa operata da parte del giudice di primo grado: quindi, esclusivamente con il ricorso straordinario diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di controversia per la quale, per la sua natura ed il suo oggetto, non è ammesso l’appello.
Ne consegue la conformità a diritto della dichiarazione di inammissibilità dell’appello avanzato dal Previti e l’infondatezza del ricorso di quest’ultimo.
2. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
Ric. n. 10556/2023 – Sez. 3 – Ad. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 -dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-