Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3627 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4866-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti – contro
SIN NOME COGNOME;
avverso la sentenza n. 148/2021 del GIUDICE DI PACE di MASCALUCIA, depositata il 19/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ritenuto in fatto
che la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 148/21, del 19 luglio 2021, del Giudice di pace di Mascalucia, che ha accolto la domanda , -riglreit ori g nrnnogta eh (ncrlo (. 1(t011(1; ne ennfron t; della 9 predetta società e di NOME COGNOME;
che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce che i Ca potondi ebbe a convenirla in giudizio (e ccm essa NOME, rimasto contumace, il cui veicolo era assicurato per la “RCA” dalla predetta società), lamentando danni al proprio motociclo, in consepienza di un sinistro che assumeva cagionato dalla vettura di proprietà del – e condotta dal – NOME;
che riunito a detto giudizio altro pendente innanzi al Giudice di pace di Catania, promosso – in relazione al medesimo sinistro e contro gli stessi convenuti – da tale NOME COGNOME, la causa veniva istruita attraverso l’assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di CTU;
che il giudizio si concludeva, quanto alla domanda del COGNOME, con raccoglimento della stessa, e dunque con la condanna dei convenuti, a pagargli, in solido, la somma di C 476,50, essendosi ascritta al COGNOME la responsabilità esclusiva del sinistro;
che la sentenza, in particolare, afferma che costui ‘eseguiva una manovra di immediato rientro nella sua corsia di marcia nel tentativo di sorpasso di ciclomotore condotto dal COGNOME NOME impattando cosicché tale mezzo”, il quale (circostanza, qui, non più dì interesse), “a seguito ed in conseguenza dell’urto ricevuto dall’autovettura urtava il ciclomotore … di proprietà e condotto da COGNOME“;
che avverso la sentenza suddetta ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base – come detto – di due motivi;
che il primo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cocl, proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, cod. civ., “quale principio informatore della circolazione stradale”, e dell’art. 2697 cod, civ. “quale p rincipio informatore sul riparto I dell’onere probatorio”, e ciò per avere il giudice “ritenuto superata l presunzione di colpa paritaria di tutti i conducenti […1 senz doverosamente indagare se le parti attrici avessero assolto l’onere su di essi gravante ex art. 2697, commi 1 e 2, cod. civ.”;
che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell ‘art. 111, COMilia 6, CO GLYPH dthiqUe nullità della ciitciiia per motivazione apparente, in quanto fondata su premesse inconciliabili, come attestato dalla CTU espletata, avendo essa concluso per l’impossibilità di “effettuare una valida ricostruzione dinamica dell’incidente”;
che hanno resistito all’impugnazione, con il medesimo contr,’, — . Acorso,C GLYPH he GLYPH ‘ 4 .. GLYPH 1 apotone l GLYPH n .,te:lar10, Cerl0,.11e 1a teSSa Sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
che è rimasto intimato il COGNOME;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022;
che il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
che il ricorso va dichiarato inammissibile;
che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni – nel senso della infondatezza del ricorso – rassegnate nella proposta del AVV_NOTAIO relatore siano superate dal rilievo preliminare, di cui si dirà di seguito, circa l’inammissibilità dei mezzo di impugnazione utilizzato;
che la sentenza resa dal Giudice di pace di Mascalucia non era, infatti, impugnabile coli ricorso per c assazione; – GLYPH – GLYPH -u
che questa Corte ha ripetutamente affermato – anche al suo massimo livello nomofilattico – il principio secondo cui, dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al (figs. 2 febbraio 2006, n. 40, e particolarmente dalla “disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua · 12 GLYPH GLYPH GLYPH · E GLYPH. GLYPH · punsuizione equirativa necessaria, i ‘appello a morivi llinitau, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla · GLYPH ,1GLYPH · GLYPH .1: GLYPH 11 greifibuiZIOiíe, atta – VIOrdZiOriC Ui 11.0f1IIC S’Una COMpetenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione” (cfr. Cass. Scz. Un., sent. 18 novembre 2008, n. 27339. Rv. 605683-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 13 marzo 2013, n. 6410, Rv. 625471-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 17 novembre 2017, n. 27356, Rv. 646773-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18086, Rv. 659014-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 16 novembre 2021, n. 34524, Rv. 663012-01);
che, dunque, la sentenza del Giudice di pace di Matlucia doveva, in ogni caso, essere impugnata con l’appello (o regolamentare o con motivi limitati), ma non con il ricorso per cassazione;
che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
che in ragiono della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2019, 998 della sussistenza dei presupposti n GLYPH il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società .)RAGIONE_SOCIALE .RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a NOME,apotondi e n -)al V 0 C NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, /-liquidandole in if, 6.000i oltre €, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali cd accessori W legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 901 9, n. 198, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 23