Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21773/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo s tudio dell’ AVV_NOTAIO (pec:
EMAIL )
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME ;
Oggetto: Responsabilità civile
-Canoni idrici –
Impugnazione per cassazione
Sentenza del Giudice di pace
-Inammissibilità.
CC 17.09.2024
Ric. n. 21773/2022
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 1020/2022 pubblicata il 23.05.2022 dal Giudice di Pace di Caserta;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
Il sigNOME NOME COGNOME adiva il Giudice di Pace di Caserta convenendo in giudizio il RAGIONE_SOCIALE per proporre opposizione avverso la fattura n. 6323 del 25.09.2020 Ruolo Idrico 2016/2017, notificatagli dal predetto RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 240,00; sosteneva che il diritto di chiedere i crediti per il canone idrico di cui alla fattura impugnata si era ampiamente prescritto ai sensi e per gli effetti della legge n. 205/2017 e modificata dalla legge n. 160/2019, recepite da RAGIONE_SOCIALE con delibere n. 547/2019, 184/2020, 186/2020;
Nella resistenza del convenuto RAGIONE_SOCIALE il Giudice di Pace di Caserta con la sentenza n. 1020/2022, accoglieva la domanda;
avverso la sentenza Giudice di pace, il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d’impugnazione; sebbene intimato NOME COGNOME non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come ‘opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.’.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile
CC 17.09.2024
Ric. n. 21773/2022
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
CC 17.09.2024
Ric. n. 21773/2022
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione