Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 110 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 33243/2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
– controricorrente –
CASSAZIONE. INAMMISSIBILITÀ.
avverso la sentenza n. 9616/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo che fosse condannata a rimborsarle la somma di euro 14,83 corrisposta per la spedizione di una lettera raccomandata e quella di euro 22,24 a titolo di indennizzo riconosciuto da RAGIONE_SOCIALE per il tardivo recapito della medesima.
A sostegno della domanda espose di aver spedito, per conto di una sua cliente, una lettera raccomandata 1 diretta all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate per ottenere il rimborso dell’imposta di registro pagata in misura maggiore del dovuto. La raccomandata, spedita in data 28 ottobre 2016, era pervenuta a destinazione solo tre giorni dopo, cioè il 31 ottobre, mentre per regolamento della società convenuta essa avrebbe dovuto giungere a destinazione entro il giorno successivo alla spedizione. Era evidente, quindi, l’inadempimento della convenuta che esponeva l’attrice, a suo dire, ad una possibile responsabilità professionale verso la cliente.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace, dopo aver premesso che la causa doveva essere decisa secondo diritto, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., rigettò la domanda per carenza di prova del danno e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite.
Contro la sentenza del Giudice di pace propone ricorso l’AVV_NOTAIO con atto affidato a due motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1229 cod. civ., nonché degli artt. 6 e 249, primo inciso, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto l’esistenza del ritardo, ha richiamato, per il rigetto dell
domanda, le stesse condizioni di esenzione dalla responsabilità oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Cort costituzionale. Pacifico essendo il ritardo nella consegna, la ricorrente rileva di aver richiamato le condizioni generali di contratto, osservando che il danno sarebbe potuto consistere «nella decadenza, per intervenuta prescrizione, della domanda di rimborso consegnata tardivamente all’RAGIONE_SOCIALE delle riscossioni».
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 91 cod. proc. civ., in riferimento al d.m. n. 55 del 2014 sul rilievo che la condanna alle spese sarebbe stata applicata in una misura eccessiva, in considerazione del valore della causa inferiore ai 40 euro.
3. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile.
Com’è noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito; v., tra le alt ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, 17 novembre 2017, n. 27356, 29 dicembre 2017, n. 31152, 19 gennaio 2021, n. 769 e 16 novembre 2021, n. 34524).
Se, invece, la sentenza pronunciata dal giudice di pace, sebbene non eccedente il limite di valore del giudizio di equità, è pronunciata secondo diritto, l’impugnazione ammessa è l’appello secondo le regole ordinarie
(v., tra le altre, le sentenze 15 gennaio 2013, n. 793, e 7 luglio 20 16868, e l’ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30391, tutte pronunciate relazione a giudizi aventi oggetto contratti predisposti con l’uso di m o formulari).
Nel caso in esame, poi, il Giudice di pace ha espressamente dichiarat di aver deciso la causa secondo diritto; e ciò significa che l pronuncia, anche in ossequio al principio dell’apparenza, doveva esse impugnata con l’appello secondo le regole ordinarie e non con il ricor per cassazione.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento dell spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 m 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessi euro 600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accesso legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da p della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 2022.