Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20860 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24636/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari p.t. , elettivamente domiciliate in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che le rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura a margine del ricorso
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in data 3 dicembre 2020 a rogito del AVV_NOTAIO (rep. 691)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura speciale congiunta al ricorso incidentale
– ricorrenti incidentali –
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME
– intimati
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2770/2016 depositata il 6/7/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE perché venisse dichiarata la nullità de ll’atto del 28 febbraio/1° marzo 2002 col quale RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE il proprio ramo d’azienda ubicato in Ronchi dei Legionari, nonché del successivo atto di integrazione del 10 giugno 2002, col quale lo stesso ramo d’azienda era stato trasferito ad RAGIONE_SOCIALE o perché, in via man mano subordinata, i medesimi atti venissero annullati, dichiarati risolti per inadempimento delle cessionarie o revocati, con conseguente condanna delle procedure convenute alla restituzione del ramo d’azienda ceduto, al risarcimento dei danni conseguenti e al pagamento di un indennizzo quale corrispettivo per il godimento del bene.
Le convenute, costituitesi in giudizio, contestavano ogni assunto avversario e, in via riconvenzionale subordinata, chiedevano di accertare che in realtà il RAGIONE_SOCIALE aveva inteso promuovere un’azione di responsabilità contro gli ex amministratori della stessa RAGIONE_SOCIALE, delle società ad essa collegate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché contro NOME COGNOME, NOME, NOME
NOME e NOME COGNOME, che ottenevano di chiamare in causa per essere da loro garantiti e tenuti indenni da ogni pretesa attrice.
I terzi chiamati si costituivano e il RAGIONE_SOCIALE dichiarava di estendere le sue domande anche nei loro confronti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza parziale del 26 luglio 2010, riteneva improponibili le domande di nullità, annullamento, risoluzione e le correlate domande risarcitorie avanzate dall ‘attore, sulle quali era competente a pronunciare il giudice fallimentare, e compensava integralmente fra le parti le relative spese di lite.
Reputava, invece, di essere competente rispetto alla domanda revocatoria, disponendone la separazione e ordinando, con contestuale ordinanza, la sospensione del relativo giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa dell’esito definitivo delle domande proposte in via principale.
La decisione veniva appellata in via principale da RAGIONE_SOCIALE a.s. e RAGIONE_SOCIALE in a.s. e in via incidentale da tutti i terzi chiamati.
La Corte d’appello di Napoli rilevava che nessuna delle parti aveva impugnato il capo della sentenza con cui era stata dichiarata l’improcedibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione degli atti di cessione e delle conseguenti domande risarcitorie ed indennitarie.
Evidenziava che l’altro capo della sentenza aveva statuito unicamente sulla competenza del giudice adito in ordine alla domanda revocatoria, ma non l’aveva definita nel merito, limitandosi a disporne la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.
Riteneva che la statuizione fosse impugnabile, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ., esclusivamente con regolamento necessario di competenza e non tramite appello.
Dichiarava, pertanto, inammissibili tanto l’appello principale quanto gli appelli incidentali, compensando integralmente le spese del grado fra tutte le parti.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello , pubblicata il 6 luglio 2016, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso incidentale tardivo, in adesione al ricorso principale.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
È opportuno rilevare, in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo presentato da NOME e NOME.
Infatti, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U., 8486/2024, Cass., Sez. U., 24627/2007).
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 cod. proc. civ.: le procedure concorsuali di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nell’atto d’appello avevano denunciato il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. in cui era incorso il tribunale per non aver pronunciato su questioni pregiudiziali di rito, ulteriori e diverse da quella di competenza (lamentando, in particolare: l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi; sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva delle convenute; sull’eccezione di inammissibilità dell’azione per violazione del divieto di azioni esecutive individuali ex art. 51 l. fall.; l’erronea e contraddittoria motivazione in punto di incompetenza del Tribunale di Napoli a conoscere delle uniche pretese attoree rimaste alla sua cognizione –
azione revocatoria e risarcitoria – e l’omessa motivazione sulla regolazione delle spese di lite).
Rispetto a simili doglianze, che non involgevano la pronuncia sulla competenza, l’impugnazione doveva essere proposta non attraverso il regolamento di competenza, bensì tramite il mezzo ordinario d ell’appello.
4.2 Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari sollevate da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che avrebbero definito l’intero giudizio: la c orte d’appello spiegano le ricorrenti -ha commesso l’errore di ritenere applicabile alla fattispecie in esame una norma (l’art. 42 cod. proc. civ.) che per presupposti e finalità era del tutto inconferente, con la conseguenza di spogliarsi arbitrariamente del dovere di decidere sull’oggetto del giudizio come prospettato nell’atto di appello.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.
5.1 Il tribunale ha separato ‘ la domanda revocatoria e conseguenti domande risarcitorie e indennitarie ‘ (pag. 6) da tutte le altre (nullità, annullamento e risoluzione degli atti di cessione del ramo d’azienda).
Il primo giudice ha poi ritenuto che queste ultime domande fossero ‘ improponibili, per essere competente il giudice fallimentare ‘, compensando le spese di lite, mentre ha dichiarato la propria competenza rispetto alla domanda revocatoria e a quelle risarcitorie e indennitarie correlate.
In questo modo il tribunale ha contestualmente deciso in via definitiva la causa avente ad oggetto le domande di nullità, annullamento e risoluzione degli atti di cessione del ramo d’azienda, mentre ha statuito parzialmente sulla causa separata, limitandosi ad affermare la propria competenza.
Le stesse procedure ricorrenti hanno riconosciuto che sulla decisione relativa alle domande separate e giudicate improponibili non vi era stata impugnazione, se non rispetto alla compensazione delle spese di lite.
L’impugnazione, invece, aveva investito la decisione in ordine alla domanda separata concernente l’azione revocatoria.
5.2 Ai fini di individuare le modalità con cui si doveva impugnare quest’ultima statuizione occorre necessariamente avere riguardo al contenuto della decisione gravata.
Ora, rispetto all’azione revocatoria l’unica declaratoria adottata dal tribunale riguardava la competenza, mentre sulle ulteriori questioni dedotte, una volta effettuata la separazione, non vi era stata alcuna decisione, dato che la causa era stata sospesa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ..
Ne discende la correttezza, in relazione alla causa separata, della statuizione della c orte d’appello, la quale, una volta constatato che l’unica questione decisa riguardava la competenza, non poteva che ritenere applicabile il disposto dell’art. 42 cod. proc. civ..
In proposito risulta appropriato il richiamo al principio secondo cui la sentenza con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza è impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all’art. 47 cod. proc. civ.; con la conseguenza che l’appello proposto contro tale sentenza, al pari di quello avanzato contro la decisione definitiva a seguito di riserva di impugnazione differita, è inammissibile (Cass. 24681/2006; nello stesso senso Cass. 16089/2018).
5.3 Non è neppure possibile predicare la violazione, da parte della c orte distrettuale, del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ. rispetto alla lite separata, a causa dell’omessa pronunzia sulle censure di merito sollevate.
La c orte d’appello ha infatti sottolineato che la sentenza del tribunale aveva ‘ statuito unicamente sulla competenza del giudice adito in ordine alla domanda revocatoria, senza definirne il merito, per il quale il tribunale ha disposto, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio ‘ (pag. 7 della decisione impugnata).
Un simile rilievo pone in evidenza che il primo giudice non aveva adottato alcuna pronuncia sul merito della controversia, ancora pendente a seguito della sospensione, lasciando implicitamente intendere che, di conseguenza, non poteva essere introdotta alcuna impugnazione che lamentasse l’omessa p ronuncia sulle eccezioni preliminari sollevate prima che il giudizio fosse giunto alla sua completa definizione.
È opportuno aggiungere che la denunciata violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ. risulta inammissibile, per mancanza di decisività, rispetto al motivo di appello con cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si dolevano dell’erronea motivazione in punto di c ompetenza da parte del tribunale (quarto motivo subordinato di appello).
Infatti, la doglianza, riguardando la decisione di competenza, era inammissibile, dato che, come detto, doveva essere posta tramite regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ..
5.4 L’ultima censura sollevata dall e appellanti riguardava la regolazione delle spese relative alle cause sulle domande di nullità, annullamento e risoluzione, definite con la pronuncia di improponibilità.
Questa statuizione non poteva essere impugnata tramite regolamento di competenza, ma solo tramite i mezzi ordinari e doveva effettivamente essere presa in esame dalla corte territoriale, la quale, invece, su di essa non ha provveduto.
Invero, una volta disposta la separazione delle cause (con statuizione non impugnata), il regime di impugnabilità da adottare per una causa (quella su cui il tribunale aveva dichiarato la propria
competenza) non poteva essere esteso anche alla causa separata, che doveva seguire il proprio regime di gravame.
5.5 Seppur sia vero che la corte distrettuale non si è pronunciata sul motivo che doveva esaminare, ciò tuttavia non consente di condurre all’accoglimento del ricorso neppure sotto questo limitato profilo.
Le appellanti, infatti, avevano lamentato l’« omessa motivazione sulle spese lite ».
La dedotta omissione, tuttavia, era del tutto insussistente, dato che il primo giudice aveva spiegato -come questa Corte può direttamente appurare, quale giudice del fatto processuale, essendo stato denunciato un error in procedendo (cfr. Cass. 16028/2023, Cass. 20924/2019) – che la compensazione delle spese di lite trovava giustificazione nella complessità delle questioni trattate (« La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti »; v. pag. 12 della decisione), fornendo in questo modo un’argomentazione obbiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento.
Trova così applicazione il principio secondo cui la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., anche in presenza di un error in procedendo (Cass., Sez. U., 2731/2017); principio che Cass. 8561/2006 ha applicato anche in tema di omessa pronuncia, nel senso che l’omissione « può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto
mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato ».
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo e rimangono a carico delle sole procedure ricorrenti, poiché il
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nei confronti dei terzi intervenuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo e condanna le procedure ricorrenti, in solido, al rimborso in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2024.