Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31470 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22385 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13420/2023, pubblicata in data 20 settembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
25 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha intimato alla RAGIONE_SOCIALE precetto di pagamento dell’importo di € 2.793.069,81 in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale.
La società intimata ha proposto opposizione.
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI (ARTT. 615 E 617 C.P.C.)
Ad. 25/11/2025 C.C.
R.G. n. 22385/2023
Rep.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
Avverso la relativa sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c..
A seguito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., ed Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., in spregio agli articoli 112 e 115 c.p.c. ».
La società ricorrente « censura la sentenza n. 13420/2023 del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto infondata l’opposizione agli atti esecutivi promossa da RAGIONE_SOCIALE liquidazione ed ha ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecuzione per una presunta mancata prova del pagamento ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. a parziale estinzione successiva alla formazione del decreto ingiuntivo in forza del quale è stato notificato l’atto di precetto opposto, violando il principio della corrispo ndenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. nonché violando il principio della disponibilità delle prove ai sensi dell’art. 115 c.p.c. ».
È opportuno precisare che, nel ricorso, sono trascritte le conclusioni dell’atto di opposizione, che hanno il seguente tenore:
Ric. n. 22385/2023 – Sez. 3 – Ad. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
« -dichiarare la nullità dell’atto di precetto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto del precetto opposto per le ragioni sopra evidenziate; ciò tenuto anche conto dei versamenti già incassati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e non menzionati e no n portati in detrazione nell’atto di precetto opposto; -accertare l’eventuale natura usuraria degli interessi richiesti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e, in ogni caso, accertare gli interessi eventualmente dovuti da parte di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le causali di cui all’atto di precetto opposto, tenendo conto dei versamenti sin qui incassati dallo stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEp.A. ».
Il tribunale ha espressamente operato una qualificazione complessa di tale opposizione, affermando quanto segue: « Nel caso in esame parte opponente, allorché, contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c., mentre con le eccezione inerenti i vizi del precetto, contesta un vizio di forma, cosa che comporta la qualificazione di tale motivo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ».
È stata, cioè, qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’eccezione di indeterminatezza e indeterminabilità dell’importo richiesto con l’intimazione, a causa della mancata specificazione dei conteggi posti alla sua base (eccezione ritenuta infondata nel merito).
Sono state, invece, qualificate in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le contestazioni relative alla natura usuraria degli interessi richiesti, quelle relative all’avvenuto pagamento di parte degli importi dovuti, nonché quelle relative alle spese di lite liquidate nel titolo e di registrazione del medesimo: in definitiva, le contestazioni attinenti al quantum dell’importo effettivamente dovuto dalla società debitrice intimata (contestazioni ritenute inammissibili).
Le censure formulate con l’unico motivo del ricorso riguardano esclusivamente il secondo ordine di questioni e, in particolare, quelle relative all’omessa considerazione dell’avvenuto pagamento, dopo la formazione del titolo esecutivo, di parte degli importi effettivamente dovuti in base al medesimo, nonché quelle relative alla debenza degli interessi di mora; oltre ad ulteriori contestazioni inerenti la stessa efficacia esecutiva di detto titolo esecutivo, le quali, in realtà, non sembra neanche che fossero state già avanzate nel giudizio di merito (o, quanto meno, di ciò non si dà conto, né nel ricorso, né nella sentenza impugnata).
Si tratta di censure aventi tutte ad oggetto le ragioni di opposizione qualificate dal giudice di primo grado in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, comunque, tutte qualificabili in tali termini, avendo esse ad oggetto, in ogni caso, il diritto del creditore intimante di procedere ad esecuzione forzata, in tutto o in parte.
Tanto premesso, il ricorso risulta radicalmente inammissibile, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue:
« Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità. La sentenza impugnata è di natura ‘ancipite’, essendosi espressamente pronunciata sia su motivi di opposizione all’esecuzione, sia di opposizione agli atti esecutivi. Ed è noto che le relative statui zioni, per quanto rese nell’ambito di un’unica sentenza, seguono il regime impugnatorio a ciascuna proprio (Cass. n. 12730/2016). Pertanto, poiché il giudice a quo ha formalmente qualificato i motivi di opposizione proposti dall’odierna ricorrente, e poiché questa ha censurato, col ricorso in esame, le statuizioni inerenti all’opposizione ex art. 615 c.p.c., ne discende l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto dette statuizioni avrebbero dovuto impugnarsi con l’appello, e non col
ricorso per cassazione, se non altro in forza del principio dell’apparenza (Cass. n. 13381/2017) ».
Non vi è, d’altra parte, né nell’istanza di decisione del ricorso, depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, né nella successiva memoria, dalla stessa parte depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., alcuna considerazione volta a contestare le suddette argomentazioni ovvero a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata proposta di definizione accelerata, in piena conformità alla quale va, quindi, definito il ricorso in esame.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c..
La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in misura pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,
liquidandole in complessivi € 23.800,00 (ventitré mila ottocento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 23.800,00 (ventitré mila ottocento/00) in favore della parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME