Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27171-2020 proposto da:
TRAIOLA SERGIO , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DIRETTIVO DELL’RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la deliberazione del RAGIONE_SOCIALE DIRETTIVO DELL’RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/07/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME medico veterinario, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato sulla base di tre motivi la decisione del RAGIONE_SOCIALE che ne ha disposto la radiazione, per una serie di violazioni disciplinari, consistenti nell’omessa iscrizione, in vari periodi di tempo, di numerosi cani all’anagrafe canine RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio, per avere continuato ad esercitare la professione anche durante la sospensione per un periodo di sei mesi, disposta a seguito di un precedente procedimento disciplinare, per avere pubblicato sul social network Facebook un post che ingannevolmente proponeva la possibilità di procedere per gli animali domestici ad una diagnosi precoce del Coronavirus, per avere mantenuto non attiva la pec collegata all’attività RAGIONE_SOCIALE, per non avere provveduto all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE per ben tre trienni.
Ha lamentato la violazione di regole sostanziali e processuali, quanto alle modalità con le quali si era svolto il procedimento disciplinare, e l’eccessività RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata, dovendosi escludere che i comportamenti oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione disciplinare avessero gravemente leso la credibilità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di appartenenza.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Il ricorso è inammissibile.
Rileva la Corte che oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione è la decisione emessa dal RAGIONE_SOCIALE competente ad irrogare la sanzione disciplinare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del DPR n. 221/1950, norma suscettibile di trovare applicazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, ivi inclusi i veterinari.
Tuttavia, avverso tale decisione, avente natura amministrativa, l’interessato era tenuto a proporre ricorso innanzi alla RAGIONE_SOCIALE a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del medesimo DPR, potendo quindi essere poi proposto ricorso per cassazione solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del successivo art. 68.
Avendo quindi il ricorrente impugnato direttamente in cassazione un provvedimento, invece, ricorribile dinanzi alla CCEPS, il ricorso è inammssibile.
Nulla a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024