Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
Oggetto: disciplinare professionisti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8815/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Pesaro, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE -INTIMATO – avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 26/2023, pubblicata in data 9..2.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decisione n. 26/2026, il RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la delibera del RAGIONE_SOCIALE di disciplina con cui era stata applicata al ricorrente la sospensione per la durata di 90 gg. dall’eserc izio RAGIONE_SOCIALEa professione a causa del mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe quote dovute alla RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE ha osservato che l’interes sato non aveva impugnato il provvedimento con cui l ‘ O rdine professionale aveva respinto l’istanza
di annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio, sostenendo che il NOME non aveva interesse ad ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘originaria sospensione, ormai sostituita dal nuovo provvedimento disciplinare, divenuto definitivo, e che un’eventuale regolarizzazione i pagamenti non poteva far venir meno anche la sanzione originaria.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a due motivi di censura.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione d ell’art. 132 n. 4 c.p.c. e l’ illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per aver il RAGIONE_SOCIALE ritenuto decisiva la mancata impugnazione del provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in autotutela, non considerando che il provvedimento effettivamente lesivo era l’originaria sospensione che il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva confermato senza adottare una nuova sanzione destinata a sostituire quella impugnata.
Il secondo motivo denuncia la violazione de ll’art. 132 n. 4 c.p.c., contestando al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di aver sostenuto che la regolarizzazione di pagamento non aver fatto venir meno anche l’illecito disciplinare , senza spiegare se tale pagamento avesse inciso sulla durata RAGIONE_SOCIALEa sospensione e senza pronunciare sulle questioni di nullità del procedimento sanzionatorio, che avevano carattere pregiudiziale rispetto al merito.
Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione risulta espressamente indirizzata nei soli confronti del RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna menzione nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘atto degli effettivi legittimati (Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE) quali formali destinatari del ricorso in cassazione. Il RAGIONE_SOCIALE è l’organo che ha deciso l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio e che, in quanto tale, non è parte del
processo di legittimità. Mancando la corretta evocazione di almeno uno dei litisconsorti, non può disporsi la chiamata RAGIONE_SOCIALEe parti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio (Cass. s.u. 4209/1982; Cass. 2233/2012; Cass. 28114/2018).
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
Si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione