Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21116 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21607/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all ‘AVV_NOTAIO
–
ricorrenti/intimati
–
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato
– controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della AVV_NOTAIO d’appello di Bari n. 65/2019 depositata il 16/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La AVV_NOTAIO d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME – assunti a tempo determinato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con mansioni di autisti soccorritori -e confermato la sentenza di primo grado che aveva loro negato il diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007, rigettando altresì la domanda svolta in via subordinata per il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE partecipazione di un ‘apposita selezione preordinata all’immissione in ruolo.
Per quel che qui rileva, la AVV_NOTAIO territoriale, premesso che il giudice di primo grado aveva motivato la decisione per l’assenza di autorizzazione e per la limitatezza delle risorse finanziarie nonché (quand’anche fosse stata autorizzata l’assunzione di un certo numero di unità da stabilizzare) per la mancata allegazione e prova da parte dei dipendenti del proprio diritto poziore rispetto ad altri aspiranti, disattesa l’eccezione di impRAGIONE_SOCIALEdibilità del ricorso per la sopravvenienza della liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE dal 1° gennaio 2018, ha ritenuto che delle due rationes decidendi addotte nella sentenza del Tribunale gli appellanti avessero impugnato solo la seconda, censurando la motivazione riferita RAGIONE_SOCIALE mancata prova del diritto poziore rispetto agli altri partecipanti, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sull’insussistenza del diritto per l’ assenza di autorizzazione e di idonee risorse finanziarie.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché di ogni altra norma o principio connesso in materia di stabilizzazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la AVV_NOTAIO d’appello erroneamente valutato l’impugnazione proposta, limitandosi ad un esame formale dell’appello, in quanto si intendeva affermare che l’onere probatorio relativo ai requisiti oggettivi (ricomprendenti anche il provvedimento autorizzativo e le risorse finanziarie) non potesse che gravare sul datore di lavoro, mentre ai lavoratori incombeva solo l’onere di provare i requisiti soggettivi. Pertanto, poiché secondo l’interpretazione espressa dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, il diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione non può restare condizionato dRAGIONE_SOCIALE limitazione all’autorizzazione operata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, andava riconosciuto il pieno diritto dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione.
1.1. Il motivo, come pure eccepito dRAGIONE_SOCIALE difesa erariale, è inammissibile, in quanto è stato incentrato sul vizio di violazione di legge, nel senso di un’errata interpretazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione (mancanza dell’autorizzazione e delle risorse finanziarie) , invece di censurare, nel doveroso rispetto del principio di specificità (vale a dire riportando o almeno richiamando i passaggi del ricorso in appello che avrebbero sostenuto l’erroneità della decisione assunta dRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO territoriale) la ratio decidendi adottata in ordine al passaggio in giudicato della sentenza, e quindi sul diverso piano dell’ error in pRAGIONE_SOCIALEdendo , così da rimuovere la ragione in rito che ha impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l ‘ atto di appello (in tal senso, v. Cass., Sez. 2, 11/08/2023, n. 24550).
L ‘inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, relativo all’eccepita impRAGIONE_SOCIALEdibilità del giudizio per l’intervenuto stato di liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE,
disattesa dRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO d’appello, impugnazione espressamente proposta in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale.
Alla soccombenza dei ricorrenti principali segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni pRAGIONE_SOCIALEssuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 07/06/2024