Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27888 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 20/10/2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27888  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
Banca
CC 01/10/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4820 R.G. anno 2024 proposto da:
COGNOME  NOME NOME  rappresentato  e  difeso  da ll’avvocato NOME  COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE  1  RAGIONE_SOCIALE ,  rappresentata  e  difesa  da NOME COGNOME;
ll’avvocato controricorrente
avverso  la  sentenza  n.  6248/2023  emessa  dalla  Corte  di  appello  di Roma il  2 ottobre 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore di RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 6.732.535,93, oltre interessi e spese. Il debito dell’ obbligata principale era rappresentato dal saldo passivo del conto anticipi su fatture n. 000030015240 intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE presso una filiale di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., dal saldo debitore del conto corrente n. 000002640203 intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE presso una filiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da quanto dovuto a titolo di rimborso dei finanziamenti nn. 921001653129 e 4064341 concessi da RAGIONE_SOCIALE a PES.
 –  L’ opposizione  è  stata  respinta  e  il  successivo  appello proposto da COGNOME, in cui, a mezzo della procuratrice doBank s.p.a., si è costituita RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito controverso, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 2 ottobre 2023.
3 . ─ Quest’ultima decisione della Corte di appello di Roma è stata impugnata per cassazione dallo stesso COGNOME. Il ricorso è articolato in due motivi ed è resistito, con controricorso, da RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«l  primo  motivo  oppone  la  violazione dell’ art.  58  t.u.b.  e  la violazione degli artt. 1260 c.c. e 1264 c.c. , oltre che l’ omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia;
«il  secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 1945 c.c., la
violazione dell’art. 58, comma 3, t.u.b., la violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990, l’omesso esame di un punto determinante della controversia e la nullità della fideiussione azionata;
«il ricorso è inammissibile;
«la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto non rispondente a quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c.: nel dispositivo di sentenza la statuizione è, per la verità, di rigetto, ma il contenuto della motivazione non lascia adito ad alcun dubbio al riguardo, perché essa si apre con la locuzione ‘L’appello proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art. 342 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis ‘ e si chiude con analoga proposizione: ‘ In conclusione, l’appello proposto dal NOME COGNOME avverso la sentenza n. 10522/2018 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24 maggio 2018 deve essere dichiarato inammissibile ‘;
«il ricorrente deduce che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe provato di essere subentrata nella titolarità del credito fatto valere in giudizio e che la fideiussione da lui prestata risulterebbe essere nulla, con riferimento ad alcune clausole, in considerazione dell’accertamento co mpiuto dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2005, secondo cui ‘ gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990 ‘ ;
«a fronte, tuttavia, di un atto inidoneo a introdurre il giudizio di gravame, la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare  alcuna sentenza di riforma della pronuncia con cui il Giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo p roposta da COGNOME;
«era  dunque  necessario  aggredire  la ratio  decidendi posta  a fondamento di detta statuizione:
«è da rammentare, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989) e che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d’ufficio (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695)».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che in appello non venne constatata la qualità, in capo a RAGIONE_SOCIALE, di successore nel diritto controverso e che la parte che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, ma sempre che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 2 marzo 2016, n. 4116).
3, -Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4 . -Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La  Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento,  in  favore  della  parte  controricorrente,  delle  spese  del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al
Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025
pagamento delle ulteriori somme di euro 17.000,00 nei confronti della parte controricorrente e di euro 2.500,00 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  facente  capo  a parte  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 1 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME