Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3932  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3911/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso  SENTENZA  di  GIUDICE  DI  PACE  REGGIO  CALABRIA  n. 9/2024 depositata il 04/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ordinanza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 9/2024 del 04 gennaio 2024, notificata al ricorrente in data 08 gennaio 2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n.  RG NUMERO_DOCUMENTO/2023 proposto dal sig. NOME COGNOME avverso l’ordine di di allontanamento  dal  territorio  nazionale  emesso  dal  AVV_NOTAIO  di Reggio  Calabria,  (all.  n.  3a)  il  07  dicembre  2023  e  notificato all’odierno ricorrente in pari data.
Con il detto ricorso (all. 3b) il sig. NOME esponeva: – di essere stato destinatario di un provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, con contestuale attestazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale; -che contestualmente alla notifica di detto provvedimento della RAGIONE_SOCIALE e sulla base di questo, la Questura di Reggio Calabria emetteva e notificava al sig. NOME l’ordine A11/2023/Imm./161 con il quale il AVV_NOTAIO imponeva al predetto di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.
Censurava  quindi  il  provvedimento  di  espulsione  denunciandone l’illegittimità  in  quanto  adottato  sia  in  violazione  dell’art.  7  Dlgs 25/2008 e art. 2 c. 1 lett.  a)  del  dlgs  142/2015,  che  definisce  il richiedente asilo come ‘lo straniero che ha presentato domanda di RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  su  cui  non  è  stata  ancora  adottata  una decisione  definitiva  ovvero  ha  manifestato  la  volontà  di  chiedere
tale RAGIONE_SOCIALE‘ sia in violazione dell’art. 32 c. 4 del Dlgs 25/2008, a mente del quale ‘La decisione di cui al comma 1, lettere b), b -bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l’impugnazione, l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all’articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.’
Sotto  altro  distinto  profilo  criticava  la  decisione  della  Questura  in riferimento alla violazione per violazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione, sulla base del fatto che detto articolo, anche nella nuova formulazione, rinvia ‘agli obblighi di cui all’art. 5 comma 6’ ovvero ‘gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano’.
Esponeva che tra gli obblighi costituzionali e internazionali rientrasse anche il rispetto dalla Convenzione di Ginevra che, all’art 7, tutela la vita personale e familiare della persona umana.
Il  ricorrente  depositava,  nel  corso  del  giudizio,  documentazione comprovante  l’effettivo  deposito  del  ricorso  ex  art.  35  bis  dlgs 25/08  presso  il  Tribunale  di  Catania  (all  4c),  contente  anche l’istanza  di  sospensiva  del  provvedimento  di  inammissibilità  e  del provvedimento di espulsione.
Con il provvedimento qui impugnato il Giudice di pace  statuiva che ‘il ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che non è autonomamente  impugnabile  il  provvedimento  con  il  quale  il AVV_NOTAIO in applicazione del provvedimento – in questo caso della
predetta RAGIONE_SOCIALE dispone l’accompagnamento alla frontiera o l’ordine di rilascio del territorio nazionale, né dinnanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa, né dinnanzi al G.O., con il procedimento previsto per l’opposizione all’espulsione dell’art. 13 D. Lgs. 286/98, non  essendo  tale  eventualità  espressamente  prevista  dalla  legge, né  ammissibile  una  indeterminata  espansione  dei  mezzi  di  tutela tassativamente  previsti  (Tar  Campania  Napoli  sez.  4  Sent.  22 marzo 2007 n. 2714)’.
Avverso tale sentenza, e segnatamente  avverso  il passaggio motivazionale citato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con  un  unico  motivo  nei  confronti  del  Ministero  il  quale  si  è costituito solo formalmente.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Considerato che:
Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art 360 c. 1 n. 3) c.p.c, in relazione all’art. 13 del TU Immigrazione ed all’art 24 Costituzione, in rapporto agli artt. 32 e 35 bis Dlgs 25/2008 per aver il giudice di merito ritenuto non autonomamente impugnabile il provvedimento del AVV_NOTAIO che dispone l’allontanamento dello straniero a seguito di espulsione comminata dalla RAGIONE_SOCIALE se non contestualmente all’emissione di una decisione di inammissibilità della domanda reiterata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Come è noto, il DL 20/2023, modificando l’art. 32 c. 4 Dlgs 25/08, ha conferito  alla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  in  sede  di  rigetto  della domanda  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE nei  casi  espressamente previsti, il potere di emettere un provvedimento che ‘tiene luogo e
produce gli effetti’ della espulsione di cui all’art. 13 Dlgs 286/98, ed ha statuito che detta decisione deve essere impugnata unitamente al provvedimento di rigetto/inammissibilità con il ricorso ex art 35 bis Dlgs 25/2008.
La  medesima  novella  legislativa  ha  anche  statuito,  modificando  il medesimo c. 4 dell’art. 32 citato, che ‘il AVV_NOTAIO procede ai sensi del  medesimo  articolo  13,  commi  4  e  5,  salvi  gli  effetti  di  cui all’articolo 35bis, commi 3 e 4, del presente decreto’.
L’art. 35 bis d.lgs n. 25 del 2008 c. 5 nuova formulazione quale introdotta dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50 prevede che la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’articolo 29-bis .
La  nuova  formulazione  dell’art  35  bis  su  riprodotta ,  pertanto, esclude  il  prodursi  dell’effetto  sospensivo  a  seguito  dell’istanza cautelare.
In questo quadro non si ravvisa l’inefficacia del provvedimento espulsivo ed in via derivata dell’ordine di allontanamento, peraltro, oggetto esclusivo del presente ricorso. Né, atteso il perimetro evidenziato del thema decidendi, deve ritenersi rilevante il rilievo svolto sull’ art. 32 c. 4 d.lgs n. 25 del 2008 nella parte in cui ingloba nel provvedimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diniego della domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche l’atto espu lsivo, trattandosi di sindacare l’ ordine questorile ed in particolare la
necessità  che  sia  soggetto  a  controllo  giurisdizionale  successivo quale misura attinente all’allontanamento coattivo dell’espellendo.
La giurisprudenza di legittimità esclude questa sindacabilità, affermando che ‘ Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l’opposizione all’espulsione dall’art. 13 del medesimo d.lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Né ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla libertà personale dell’espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all’accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l’adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive (S.U. 20121 del 2005; Cass. 13115 del 2011 e 413 del 2023; indirizzo costante).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del  ricorrente  dell’importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  pari  a
quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma 19.12.2024
La Presidente (NOME COGNOME)