Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21757/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL -) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA DI PALERMO
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PALERMO R.G. n. 15432/2023 depositata il 19/09/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il Giudice di AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, con il provvedimento in epigrafe indicato del 19.09.23, comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria in data 20/09/2023 , ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, nato a Kere Wane (Gambia), avverso l’ ordine di allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato notificato il 17.08.23 dalla Questura di AVV_NOTAIO, che rimandava ad un contestuale provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di AVV_NOTAIO, che si assumeva notificato in pari data. Il ricorrente deduceva di impugna re l’ ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO e ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale, evidenziando di non avere ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALEa copia del provvedimento prefettizio di espulsione, nonché rimarcando la pendenza del procedimento amministrativo diretto ad ottenere la protezione internazionale, incompatibile con l’espulsione dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, instaurato con domanda presentata nel 2021. Il Giudice di AVV_NOTAIO ha ritenuto inammissibile l’impugnazione come sopra proposta sul rilievo che l’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO non era provvedimento autonomamente impugnabile.
Avverso il suddetto provvedimento, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Questura di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato ‘atto di costituzione’, dando atto di essersi costituiti tardivamente e al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RITENUTO CHE
1.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: « il Giudice di pace ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso di cittadino gambiano per impugnazione del solo ordine di allontanamento questorile, insuscettibile di impugnazione autonoma rispetto al decreto di espulsione; il ricorrente lamenta in ricorso per cassazione: 1) Nullità del decreto impugnato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 c. 8 d. Lgs. n. 286/98 e 18 d. Lgs. n. 150/11, avendo il Giudice di pace omesso gli adempimenti relativi alla costituzione del contraddittorio; 2) Nullità del decreto impugnato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 c. 8 d. Lgs. n. 286/98 e 18 d. Lgs. n. 150/11 avendo il Giudice di AVV_NOTAIO erroneamente ritenuto che il Ricorso introduttivo fosse stato proposto esclusivamente contro l’ordine del AVV_NOTAIO e non anche al prodromico provvedimento di espulsione; – il gdp ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto: il ricorrente ha impugnato esclusivamente l’Ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 17.08.2023 e il ricorso avverso il provvedimento con cui il questore ordina al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, ovvero che, in applicazione del decreto di espulsione del prefetto, dispone l’allontanamento ovvero l’accompagnamento alla frontiera, non è suscettibile di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente al predetto decreto del prefetto ( si veda Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 471 del 25 febbraio 2009 ); Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente lamenta l’omessa fissazione di udienza e che il giudice di pace, dichiarando inammissibile l’impugnazione, non abbia rilevato che si era chiesto accertarsi l’illegittimità di ‘ogni altro atto prodromico’ e vi era un motivo di impugnazione riguardante il provvedimento espulsivo, ma non risulta allegato in atti il ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente impossibilità di verifica di quanto dedotto ».
La richiesta di decisione del ricorrente, a cui è allegato il ricorso di primo grado con attestazione di conformità, è così motivata: ‘ 1) il ricorso introduttivo è articolato su due motivi (in sintesi: 1) per omessa instaurazione fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione; 2) per difetto di motivazione). Ammessa e non concessa la dedotta inammissibilità del secondo motivo per difetto di specificità (ancorché insussistente, ad avviso del Ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate), non pare sussistere motivo di inammissibilità, a tenore RAGIONE_SOCIALEa medesima proposta di definizione anticipata, a che Collegio esamini il primo motivo di ricorso, afferente l’omessa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe Parti avanti se da parte de Giudice a quo, per come direttamente deducibile dalla disamina del provvedimento impugnato allegato al ricorso; 2) fermo ed impregiudicato quanto sopra, si fa osservare come il ricorso introduttivo la fase unica svoltasi davanti al Giudice di pace di AVV_NOTAIO, a firma di altro Difensore, sia stato da quest’ultimo depositato per via telematica presso la cancelleria del Giudice di pace di AVV_NOTAIO. Ne segue come esso ricorso introduttivo sia contenuto nel fascicolo telematico, da trasmettersi a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria del Giudice di pace di AVV_NOTAIO a codesta Suprema Corte. Ragione per la quale l’atto in questione deve reputarsi, immediatamente ed in ogni momento visionabile ed utilizzabile per la decisione dal Supremo Collegio, per la verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza anche del secondo motivo di ricorso; 3) in ogni caso, l’art 367 c.p.c., (tutt’ora vigente e non abrogato dall’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c.), fissa in 15 giorni dall’udienza camerale il termine per depositare atti e documenti che riguardano l’ammissibilità del ricorso. Udienza che, nel caso di specie, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione del giudizio, non risulta ad oggi fissata’.
Lo scrutinio del primo motivo del ricorso per cassazione rende necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti al Giudice di AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO (RG n.NUMERO_DOCUMENTO) e, nello
specifico, del provvedimento di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione e RAGIONE_SOCIALEe relative comunicazioni effettuate alle parti.
P.Q.M.
La Corte manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti al Giudice di AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO (RG n.NUMERO_DOCUMENTO) e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione