Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21757/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI PALERMO
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE COGNOME di PALERMO R.G. n. 15432/2023 depositata il 19/09/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il Giudice di Pace di Palermo, con il provvedimento in epigrafe indicato del 19.09.23, comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria in data 20/09/2023 , ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nato a Kere Wane (Gambia), avverso l’ ordine di allontanamento dal territorio dello Stato notificato il 17.08.23 dalla Questura di Palermo, che rimandava ad un contestuale provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo, che si assumeva notificato in pari data. Il ricorrente deduceva di impugna re l’ ordine di allontanamento del Questore e ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale, evidenziando di non avere ricevuto la notifica della copia del provvedimento prefettizio di espulsione, nonché rimarcando la pendenza del procedimento amministrativo diretto ad ottenere la protezione internazionale, incompatibile con l’espulsione dal territorio dello Stato, instaurato con domanda presentata nel 2021. Il Giudice di Pace ha ritenuto inammissibile l’impugnazione come sopra proposta sul rilievo che l’ordine di allontanamento del Questore non era provvedimento autonomamente impugnabile.
Avverso il suddetto provvedimento, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Questura di Palermo e il Ministero dell’Interno hanno depositato ‘atto di costituzione’, dando atto di essersi costituiti tardivamente e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RITENUTO CHE
1.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: « il Giudice di pace ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso di cittadino gambiano per impugnazione del solo ordine di allontanamento questorile, insuscettibile di impugnazione autonoma rispetto al decreto di espulsione; il ricorrente lamenta in ricorso per cassazione: 1) Nullità del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 c. 8 d. Lgs. n. 286/98 e 18 d. Lgs. n. 150/11, avendo il Giudice di pace omesso gli adempimenti relativi alla costituzione del contraddittorio; 2) Nullità del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 c. 8 d. Lgs. n. 286/98 e 18 d. Lgs. n. 150/11 avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che il Ricorso introduttivo fosse stato proposto esclusivamente contro l’ordine del Questore di Palermo e non anche al prodromico provvedimento di espulsione; – il gdp ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto: il ricorrente ha impugnato esclusivamente l’Ordine di allontanamento del Questore di Palermo del 17.08.2023 e il ricorso avverso il provvedimento con cui il questore ordina al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, ovvero che, in applicazione del decreto di espulsione del prefetto, dispone l’allontanamento ovvero l’accompagnamento alla frontiera, non è suscettibile di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente al predetto decreto del prefetto ( si veda Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 471 del 25 febbraio 2009 ); Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente lamenta l’omessa fissazione di udienza e che il giudice di pace, dichiarando inammissibile l’impugnazione, non abbia rilevato che si era chiesto accertarsi l’illegittimità di ‘ogni altro atto prodromico’ e vi era un motivo di impugnazione riguardante il provvedimento espulsivo, ma non risulta allegato in atti il ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente impossibilità di verifica di quanto dedotto ».
La richiesta di decisione del ricorrente, a cui è allegato il ricorso di primo grado con attestazione di conformità, è così motivata: ‘ 1) il ricorso introduttivo è articolato su due motivi (in sintesi: 1) per omessa instaurazione fissazione dell’udienza di comparizione; 2) per difetto di motivazione). Ammessa e non concessa la dedotta inammissibilità del secondo motivo per difetto di specificità (ancorché insussistente, ad avviso del Ricorrente, per le ragioni di seguito illustrate), non pare sussistere motivo di inammissibilità, a tenore della medesima proposta di definizione anticipata, a che Collegio esamini il primo motivo di ricorso, afferente l’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle Parti avanti se da parte de Giudice a quo, per come direttamente deducibile dalla disamina del provvedimento impugnato allegato al ricorso; 2) fermo ed impregiudicato quanto sopra, si fa osservare come il ricorso introduttivo la fase unica svoltasi davanti al Giudice di pace di Palermo, a firma di altro Difensore, sia stato da quest’ultimo depositato per via telematica presso la cancelleria del Giudice di pace di Palermo. Ne segue come esso ricorso introduttivo sia contenuto nel fascicolo telematico, da trasmettersi a cura della cancelleria del Giudice di pace di Palermo a codesta Suprema Corte. Ragione per la quale l’atto in questione deve reputarsi, immediatamente ed in ogni momento visionabile ed utilizzabile per la decisione dal Supremo Collegio, per la verifica della fondatezza anche del secondo motivo di ricorso; 3) in ogni caso, l’art 367 c.p.c., (tutt’ora vigente e non abrogato dall’introduzione dell’art. 380 bis c.p.c.), fissa in 15 giorni dall’udienza camerale il termine per depositare atti e documenti che riguardano l’ammissibilità del ricorso. Udienza che, nel caso di specie, a seguito della proposta di definizione del giudizio, non risulta ad oggi fissata’.
Lo scrutinio del primo motivo del ricorso per cassazione rende necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti al Giudice di Pace di Palermo (RG n.15432/2023) e, nello
specifico, del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione e delle relative comunicazioni effettuate alle parti.
P.Q.M.
La Corte manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti al Giudice di Pace di Palermo (RG n.15432/2023) e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione