Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 311 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09556/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME )COGNOME in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME , in proprio e quale erede di NOME COGNOME e NOME COGNOME
-intimata-
per la cassazione della sentenza n. 1699/2021 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 30 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
in data 15 febbraio 2006, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME notificarono un precetto ai coniugi NOME COGNOME e NOME
COGNOME COGNOME per il rilascio di un immobile in agro di Terlizzi; precetto basato su un titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d ‘ appello di Bari n. 2/2006, che li riconosceva come proprietari;
avverso questo precetto, NOME COGNOME propose ricorso ex art.700 cod. proc. civ., opposizione ex art.615 cod. civ. e opposizione ex art.617 cod. proc. civ., con istanza di sospensione, dinanzi al Tribunale di Trani; gli atti con cui erano state proposte le opposizioni esecutive furono depositati nel fascicolo del procedimento di urgenza;
con due decreti di sospensione inaudita altera parte del 3 aprile 2006, fu accolta l’istanza di sospensione e fu disposta la sospensione dell’esecuzione immobiliare;
con ordinanza del 18 settembre 2006, il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso ex art.700 cod. proc. civ. per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto (peraltro, erroneo) che l’immobile fosse stato rilasciato; il reclamo avverso tale provvedimento, benché proposto, fu tuttavia rinunciato;
fu inoltre disposta la separazione dei due giudizi di opposizione, che furono rimessi dinanzi al medesimo giudice, quale G iudice dell’esecuzione ;
6 . n ell’ambito dei due separati giudizi di opposizione, furono emesse due distinte ordinanze di revoca dei decreti di sospensione dell’esecuzione , in data 16 ottobre 2006 e 24 ottobre 2006;
in data 24 aprile 2007, NOME COGNOME e NOME COGNOME notificarono ad NOME COGNOME un secondo precetto di rilascio;
ella propose opposizione a questo secondo precetto per due ordini di ragioni: da un lato, dedusse l’ inesistenza giuridica del titolo perché l’identificazione dell’immobile nel la sentenza del 2006 era sbagliata (i dati catastali erano inesistenti) e comunque non coincideva con quella sul precetto (ove invece i dati erano esatti) ; dall’altro lato, dedusse l’ illegittimità del precetto ex artt.626 e 627 cod. proc. civ. perché l’intimazione di rilascio non aveva tenuto conto dei due decreti di sospensione dell’esecuzione del 3 aprile 2006, i quali dovevano reputarsi ancora efficaci, avuto riguardo alla nullità e all’ abnormità delle due ordinanze di revoca del 16 e 24 ottobre 2006;
i precettanti, costituitisi in giudizio, oltre a resistere nel merito all’opp osizione a precetto, ne dedussero l’ inammissibilità per carenza di interesse, sul presupposto che al precetto del 24 aprile 2007 era seguito un primo preavviso di rilascio per il 15 giugno 2007 e poi un secondo preavviso di rilascio per il 14 luglio 2007, allorché era stato attuato il rilascio forzato;
il Tribunale di T rani, ritenendo persistente l’interesse al la decisione, rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME e la Corte d’appello di Bari, con sentenza 30 settembre 2021, n. 1699, ha confermato questa statuizione, sulla base dei seguenti rilievi:
l’ identificazione del bene nel precetto opposto non risultava equivoca e i dati catastali erano esatti, sicché non v’era incertezza sul bene oggetto di intimazione di rilascio e di minacciata esecuzione forzata; nel titolo esecutivo v ‘era invece ‘ una non significativa imprecisione del dato catastale ‘ che dava luogo ad un irrilevante ‘ errore formale ‘, il quale non incideva sulla corretta identificazione dell’immobile ;
il decreto di sospensione dell’esecuzione del 3 aprile 2006 aveva già perso efficacia ex se , perché emesso nell’ambito di un procedimento cautelare definito con declaratoria di inammissibilità, senza essere stato confermato dal provvedimento cautelare a contraddittorio pieno e senza essere dotato, quale decreto inaudita altera parte , di efficacia ultrattiva; inoltre, era stato anche espressamente revocato con le ordinanze del 16 e 24 ottobre 2006;
propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi; l ‘intimata NOME COGNOME (in proprio e quale erede dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME) non risponde;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
preliminarmente, ai sensi dell’art.89, secondo comma, cod. proc. civ. , deve disporsi la cancellazione del terzo e del quarto capoverso di cui alla pag.5 del ricorso; a tale provvedimento non deve seguire quello di trasmissione di
copia dell’atto al Consiglio di disciplina competente e alla competente Procura della Repubblica, atteso che l’originario difensore della ricorrente, autore delle espressioni contenute nell’atto processuale, è stato sostituito, nel presente giudizio di legittimità, da altro difensore , che ne ha fatto presente l’avvenuto decesso;
2.1. con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’ art.111, sesto comma, Cost., nonché degli artt.112 e 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ.;
la ricorrente deduce: che l’ordinanza di definizione del procedimento cautelare del 16 settembre 2006 non le fu comunicata; che neanche ricevette comunicazione dei provvedimenti conseguenti, consistiti nella separazione delle due opposizioni esecutive con creazione -per irrituale ‘clonazione’ di atti e deposito di sole ‘fotocopie’ -di due fascicoli d’ ufficio, da ritenersi assolutamente nulli; che neppure le furono comunicate le ordinanze di revoca dei decreti di sospensione dell’esecuzione del 16 ottobre e del 24 ottobre 2006, anche queste radicalmente nulle per ‘ loro intrinseca abnormità ‘; e che, a causa della mancanza di comunicazione, essa non era stata posta in condizione di impugnare tali provvedimenti né di attivare la fase di merito, sicché il giudizio di opposizione non era proseguito dopo la loro emissione;
2.2. con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 618, 623, 624, 625, 626 cod. proc. civ., anche in relazione al processo cautelare uniforme nonché agli artt. 156 e ss. cod. proc civ.;
la ricorrente deduce: che il processo di esecuzione, come quello cautelare uniforme, ha struttura bifasica, articolandosi in una fase sommaria e in una fase di merito; che, pertanto, al decreto inaudita altera parte avrebbe dovuto seguire un’ ordinanza a contraddittorio pieno; che, invece, nella fattispecie, poiché la fase di merito non era stata introdotta nei procedimenti esecutivi, i decreti di sospensione dell’esecuzione immobiliare, emessi inaudita altera parte , avevano mantenuto efficacia, con divieto di qualsiasi atto esecutivo;
i motivi -da esaminare congiuntamente stante la connessione -sono infondati;
con essi si sostiene, in sintesi, che, da un lato, i decreti inaudita altera parte del 3 aprile 2006 non avevano cessato di essere efficaci; dall’altro , che le ordinanze di revoca di tali decreti, emesse il 16 e il 24 ottobre 2006 erano nulle; ergo , l ‘esecuzione immobiliare non pote va essere iniziata né proseguita;
in altre parole, non sarebbe sussistito il diritto dei precettanti di procedere ad esecuzione immobiliare, in ragione della nullità ed inefficacia delle ordinanze dell’ottobre 2006 , le quali, pertanto, non avrebbero potuto produrre l’effetto di revocare il decreto di sospensione dell’ esecuzione del precedente mese di aprile;
al riguardo è, però, agevole rilevare che questa predicata nullità avrebbe potuto essere fatta valere soltanto attraverso la tempestiva impugnazione delle predette ordinanze, mediante, alternativamente, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. oppure il reclamo ex art. 669terdecies cod. proc. civ., secondo che esse fossero state emesse nell’am bito dei giudizi di opposizione esecutiva o nell’ambito dell’originario procedimento cautelare, nel cui fascicolo le opposizioni esecutive erano state depositate;
la dedotta circostanza che, all’esito della separazione dei giudizi di opposizione esecutiva dal procedimento cautelare, la creazione dei relativi fascicoli fosse stata realizzata mediante fotocopiatura di atti già contenuti nel fascicolo del procedimento cautelare, non aveva evidentemente sollevato la parte interessata a dolersi della nullità dei provvedimenti di revoca dei decreti di sospensione dell’esecuzione dall’onere di proporre avverso gli stessi lo specifico mezzo di gravame per essi previsto, eventualmente previo ottenimento della necessaria rimessione in termini, ove si fosse determinata la decadenza dall’impugnazione per un fatto non imputabile all’interessata medesima;
in mancanza di impugnazione, le dette ordinanze avevano invece prodotto i loro effetti di rimuovere dal mondo giuridico i decreti di sospensione dell’esecuzione emessi nell’ aprile 2006 e, quindi, di autorizzare l ‘esecuzione intimata con il successivo precetto del l’aprile 2007;
correttamente, dunque, la Corte d’appello di Bari, confermando la conforme decisione del Tribunale di Trani, ha rigettato l’opposizione proposta avverso tale precetto dall’esecutata NOME COGNOME il cui ricorso per cassazione, va, pertanto, rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio degli intimati;
avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte, previa cancellazione del terzo e del quarto capoverso di cui alla pag.5 del ricorso, lo rigetta;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in