Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16187/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ,
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE COGNOME, BOLOGNESI
NOME
-intimati- avverso ordinanza di TRIBUNALE PERUGIA nel GIUDIZIO PENDENTE n. 2814/2020 depositata il 30/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza pubblicata il 30/5/24, ha confermato la sospensione del procedimento n. 2814/2020 (avente ad oggetto opposizione ex art.645 c.p.c. di NOME NOME, NOME e COGNOME NOME, nei confronti di Credito Fondiario s.p.a poi sostituito da RAGIONE_SOCIALE s.p.a., avverso decreto ingiuntivo dell’11/5/2020, con il quale si era ingiunto ai primi in qualità di fideiussori della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE di pagare la somma complessiva di € 2.730.000.000,00, in relazione a un mutuo fondiario), fino alla definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alle disposizioni di cui alla L. 287/1990, relativamente alle fideiussioni sottoscritte in data 27/10/2006 e del 21/5/2012, per cui è competente la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma e dinanzi la quale « il procedimento già pende con R.G. 33851/2021 », (essendo stato incardinato con atto di citazione notificato il 7/5/2021 dagli attori NOME e COGNOME, per sentire accertare la nullità delle fideiussioni) e ha dichiarato inammissibile l’istanza del 30/10/2023 di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, presentata dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEsull’assunto che, nel termine assegnato, non fosse pervenuta alla società la notifica di alcun atto di riassunzione e che, di conseguenza, fosse venuta meno la causa di sospensione del giudizio iscritto al n. R.G. 2811/2020, in quanto il giudizio, separato, inerente la domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alle disposizioni di cui alla L. 287/1990 relativamente alle fideiussioni sottoscritte in data 27/10/2006 e del 21/5/2012 si sarebbe estinto, e sulla domanda si sarebbe formato il giudicato in relazione al decreto ingiuntivo opposto, nel senso che
le fideiussioni debbono ritenersi valide), nonché inammissibile l’istanza successiva avanzata all’udienza del 27/5/2024.
Il Tribunale, dando atto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto comunque ad instaurare il contraddittorio tra le parti sull’istanza, nemmeno a seguito dell’autorizzazione al rinnovo della notifica, ha osservato che, nel provvedimento assunto all’esito dell’udienza del 22/2/2023 di precisazione delle conclusioni, si era anche evidenziato che già pendeva dinanzi al Tribunale di Roma la domanda di accertamento della nullità del procedimento e che di tanto aveva dato atto lo stesso procuratore dell’opposta, il quale aveva rappresentato di avere in quella sede eccepito la continenza rispetto a questo procedimento, cosicché poteva ipotizzarsi che effettivamente l’opponente avesse scelto, nell’ambito della propria strategia difensiva, di non operare la riassunzione della domanda riconvenzionale svolta nel presente procedimento (come effettivamente documentato dall’opposto istante) e ciò sul presupposto della già avvenuta instaurazione del procedimento in via autonoma (che, da un lato, avrebbe instaurato tra la domanda riconvenzionale qui svolta e la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma una situazione di litispendenza e che, dall’altro, avrebbe potuto essere risolta dinanzi al Tribunale capitolino con la riunione dei procedimenti, in quanto pendenti dinanzi allo stesso Ufficio). Tanto precisato, non era mutata o venuta meno la causa di sospensione individuata nel provvedimento del 22/2/2023, proprio in ragione della pendenza del procedimento avente ad oggetto la domanda di nullità delle fideiussioni che, evidentemente, spiega efficacia pregiudicante rispetto a questo procedimento. Il presupposto dell’art. 297 c.p.c. è rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile e nella specie la causa pregiudiziale era, evidentemente, ancora pendente, « di talché la parte istante ha sollecitato la fissazione dell’udienza sull’assunto del venire meno della causa di sospensione,
valorizzando esclusivamente la mancata riassunzione della domanda dinanzi al Tribunale di Roma, ma non considerando adeguatamente che una domanda, come dallo stesso documentato, in quella sede già pendeva, tanto da porre in quella sede una questione di continenza, che tuttavia difficilmente potrebbe condurre alla competenza di questo Ufficio in relazione alla domanda riconvenzionale la cui cognizione è devoluta alla sezione specializzata in materia di imprese ratione materiae ».
Quindi il Tribunale ha affermato che spetterà al Tribunale capitolino la decisione sulla domanda di nullità autonomamente incardinata, che spiega evidente efficacia pregiudicante nel presente giudizio, mentre competerà al Tribunale di Perugia, come già illustrato nell’ordinanza del 22/2/2023, la valutazione « in ordine alle conseguenze della mancata riassunzione della domanda riconvenzionale qui svolta (e che sembra potersi rilevare sono destinate a rimanere circoscritte a tale domanda senza investire l’intero giudizio di opposizione) » e ai rapporti tra la mancata riassunzione di quel procedimento e l’efficacia comunque del procedimento autonomamente introdotto e della pronuncia che a definizione dello stesso sarà pronunciata.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 30/5/24, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento necessario di competenza, notificato il 29/6/2024, affidato a due motivi, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME (che resiste con memoria difensiva) e di NOME COGNOME, Credito RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese) .
Il PG ha depositato memoria.
La ricorrente ha depositato memoria.
La resistente ha depositato memoria e note spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc, in
relazione agli artt. 50, 42, 92, 156, 177, 291, 295, 297, 305, 307, c.p.c., 97 e 111 Costituzione, l’errata applicazione di norme e principi di diritto per pervenire alla dichiarazione di sospensione del giudizio n. 2814/2020 RG Tribunale Perugia.
La ricorrente, in punto di ammissibilità del ricorso, afferma che l’impugnativa relativa ad un provvedimento di sospensione del processo va proposta con ricorso per regolamento necessario di competenza dinanzi alla Suprema Corte ex art. 42 c.p.c. (regolamento necessario di competenza), così come per le ordinanze che decidono sulla competenza senza pronunciarsi sul merito della causa; mentre con separato atto è stata appellata la statuizione implicita del Giudice Monocratico di Perugia sulla intervenuta estinzione del giudizio (negata), ove necessario e per il caso in cui la questione non possa essere affrontata e risolta dalla Suprema Corte in questa sede, magari anche con rilievo d’ufficio dell’estinzione del giudizio 2814/2020 RG Tribunale di Perugia.
E si precisa che l’impugnazione della ordinanza sulla sospensiva del processo viene svolta anche ai sensi dell’art. 43 c.p.c. (regolamento facoltativo di competenza).
Ad avviso della ricorrente, l’ordinanza 30/05/2024, assunta nel giudizio 2814/2020 RG Tribunale Perugia, e che ha disposto sulla sospensione del giudizio, è nulla, errata, invalida, abnorme poiché ha disposto la sospensione del giudizio nonostante lo stesso fosse in realtà estinto.
Invero il Giudice monocratico del Tribunale di Perugia, con precedente ordinanza 22/02/2023 aveva dichiarato la sua incompetenza per materia sulla domanda di nullità delle fideiussioni azionate, con termini per la riassunzione e sospensione del giudizio restante in attesa della decisione sul giudizio da riassumere. Ma la riassunzione non è mai avvenuta e l’opposta dapprima ha presentato istanza di prosecuzione e poi non ha notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza nemmeno nel termine
all’uopo rinnovato, sicché il giudizio 2814/2020 RG si è estinto ex art. 291 e 307 cpc.
Ma con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Perugia, anziché dichiarare la detta estinzione, ha di fatto « modificato » la precedente ordinanza « introducendo una nuova sospensione ormai però inammissibile a causa della estinzione del giudizio ».
Con il secondo motivo, si denuncia la nullità, inesistenza abnormità dell’ordinanza 30/05/2024 ex art. 360, comma 1, n. 4, cpc, in violazione degli artt. 156, 291, 307 cpc, sempre in punto di nullità, inesistenza, abnormità dell’ordinanza 30.05.2024 ex art. 156 cpc, 291 e 307 cpc, assumendo l’avvenuto implicito rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio dedotta ai sensi degli artt. 291 e 307 cpc, rilevabile d’ufficio
La controricorrente NOME eccepisce che l’unico provvedimento sulla sospensione del giudizio è quello del 22/2/2023, non tempestivamente impugnato.
L’ordinanza emessa il 30/05/2024, oggetto del presente regolamento, infatti, non ha fatto altro che confermare la precedente pronuncia. Il provvedimento emesso sull’istanza presentata da RAGIONE_SOCIALEp.A., di natura ordinatoria, dunque, non ha disposto una nuova sospensione del giudizio, bensì ha negato la riattivazione di quello già sospeso per persistenza della causa pregiudiziale.
Di conseguenza, « la mancata impugnazione della prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento, diversamente attribuendosi alle parti un’inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione delle istanze ex artt. 177 o 297 cod. proc. civ., il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo d’impugnazione dell’ordinanza di sospensione » (Sez. 2, Ordinanza n. 21738 del 17/11/2004; Sez. 2, Ordinanza n. 10837 del 09/07/2003; Sez. 1, Ordinanza n. 8748 del
07/05/2004; Sez. L, Ordinanza n. 18685 del 26/08/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9461 del 18/04/2013).
Peraltro, il difetto di competenza per materia, come individuato dal Tribunale di Perugia, non è oggetto del presente giudizio né è mai stato contestato neanche nel giudizio incardinato innanzi il Tribunale di Roma, Sezione Imprese, per l’accertamento della nullità delle fideiussioni.
Riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di nullità, inesistenza, abnormità dell’ordinanza ex art. 360 comma 1 e 4 in violazione degli art. 156, 291, 309 c.p.c., si eccepisce che si tratta di motivo impugnazione ordinaria, che in questa sede viene, però, proposto con regolamento di competenza, appalesandosi inammissibile ed improcedibile, in quanto regolamento di competenza, che può avere ad oggetto unicamente questioni sulla competenza, e qualsiasi ulteriore censura esclusa al di fuori di una valutazione su tale punto
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, va confermata la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza del 30.10.2023 come statuito dal Tribunale di Perugia poiché il provvedimento impugnato altro non è che una mera riconferma della sospensione necessaria concessa con provvedimento del 22.02.2023; ciò in conformità all’arresto di questa Suprema Corte quando sostiene che « L’art. 42 c.p.c., là dove estende l’impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è norma di stretta interpretazione, la cui portata non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento, che sia meramente confermativo di una precedente sospensione non tempestivamente impugnata, non potendo esso produrre l’effetto di riaprire il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento » (Cass. civ. n. 17747/2013).
Non si è operata alcuna modifica dell’ordinanza del 22/2/2023 del Tribunale di Perugia, in quanto in essa, nel disporre la sospensione del procedimento n. 2814/2020, di opposizione a decreto ingiuntivo, già si faceva richiamo al giudizio n. 33851/2021 RG già pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, incardinato dai fideiussori dinanzi al Tribunale di Roma.
Invero, la pendenza del giudizio romano, incardinato nel 2021 dagli opponenti era stata oggetto di discussione nell’udienza del 22/2/2023, definita con ordinanza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., in pari data, con la quale il Tribunale si è dichiarato non competente, per materia e per territorio, a conoscere della domanda (non mera eccezione riconvenzionale) di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, rientrante nella competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese, ex art.33, comma 2, l.n. 287/1999, osservando che la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma integrava una questione di litispendenza (trattandosi della medesima domanda, che ha un effetto pregiudicante rispetto alla domanda di pagamento azionata in via monitoria), « che però questo competente non è in grado di conoscere », mentre la domanda azionata in sede monitoria e la relativa opposizione, esclusa la domanda riconvenzionale, avrebbero dovuto proseguire dinanzi a sé « una volta esauritosi il procedimento avente ad oggetto la domanda di nullità della fideiussione » (stante i riflessi della nullità dell’intesa a monte sulle clausole dei contratti di fideiussione a valle). Il Tribunale di Perugia in dispositivo, parzialmente pronunciando, ha dichiarato l’incompetenza dell’Ufficio, in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per contrarietà alla legge n. 287/1990, per essere competente « la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale d Roma, dinanzi al quale il procedimento già pende (RG 33851/2021 )», dando
comunque anche termine alle parti di 90 gg. « per la riassunzione della presente domanda dinanzi al Tribunale competente », e ha disposto, ex art.295 c.p.c., la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio pregiudicante, con compensazione delle spese relative e limitatamente a tale domanda (chiusa la fase relativa dinanzi al Tribunale di Perugia).
Inammissibile è anche la richiesta di pronunzia sull’avvenuta estinzione del giudizio di primo grado n. n. 2814/2020, in quanto violerebbe un chiaro provvedimento di sospensione e renderebbe inutile ed inefficace il giudizio pendente presso la sezione specializzata del Tribunale di Roma (nullità fideiussioni).
L’invocato art. 43 cpc presuppone solo la disamina di questioni che si riferiscono unicamente alla competenza, con esclusione di quelle che riguardano la decisione della controversia come statuito da questa Corte: « In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio » (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12126 del 13 giugno 2016).
Neppure e per le stesse ragioni possono essere prese in esame le censure di nullità, inesistenza, abnormità dell’ordinanza impugnata del 30/5/2024, con il secondo motivo, trattandosi di questioni prive di riferimento alla decisione sulla determinazione del giudice competente a decidere sulla domanda e che prospettano vizi di merito.
La controricorrente chiede applicarsi l’art.96 c.p.c.
Il PG ravvisa un esempio di abuso dello strumento processuale, manifestatosi nell’avere cercato parte ricorrente di ottenere un risultato a sé favorevole (l’estinzione del giudizio di opposizione ed il consolidamento del decreto ingiuntivo) mediante lo sviamento del
fine tipico dello strumento processuale della riassunzione, attuato mediante la consapevole omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza nel termine assegnato.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate al giudice del merito, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
Va in ogni caso respinta l’istanza di condanna della ricorrente per lite temeraria ex art.96 c.p.c., in difetto dei presupposti della mala fede o colpa grave (cfr. Cass. Sez. Un. 32001/2023: « In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta »).
Nella specie, tale elemento soggettivo non si rinviene, avuto riguardo anche alla peculiarità dell’iter processuale e del contenuto delle ordinanze del Tribunale di Perugia, sopra descritte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e rimette le parti, per il prosieguo del giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; respinge l’istanza della controricorrente NOME ex art.96 c.p.c..
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.