Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27008/2021 R.G. proposto da: DOTT NOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 735/2020 depositata il 17/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, gli ultimi tre quali eredi con beneficio d’inventario di NOME COGNOME, fideiussore, nonché erede dell’atro fideiussore NOME COGNOME, ricorrono, sulla base di un motivo unico, avverso l’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348bis , cod. proc. civ., esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-il RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società deducente e di NOME COGNOME, quale garante ed erede universale dell’altro garante NOME COGNOME;
-la società e RAGIONE_SOCIALE COGNOME avevano proposto opposizione deducendo, in particolare, l’estinzione ovvero invalidità della garanzia, e la decadenza ex art. 1957, cod. civ., con correlata richiesta risarcitoria;
-il Tribunale aveva dichiarato tardiva l’opposizione, con pronuncia appellata dai soccombenti deducendo che la notifica del decreto doveva ritenersi perfezionata non il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata contenente l’avviso di notifica, conseguito alla mancata consegna dell’atto da notificare per temporanea assenza del destinatario o di persone idonee a riceverlo, bensì quando il plico era stato ritirato dai destinatari;
-la Corte di appello aveva dichiarato preliminarmente il gravame inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, atteso che, qualora l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico, non recapitato per temporanea assenza del destinatario, documenti l’esecuzione di tutte le formalità prescritte dall’art. 8, comma 2, legge n. 890 del 1982, opera la regola di cui al successivo comma 4, secondo cui il perfezionamento della notifica avviene il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata di avviso di deposito, anche se il ritiro risulti poi successivo: nella fattispecie la banca aveva prodotto l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito in cui l’agente postale aveva attestato che i plichi erano stati depositati presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, che l’avviso di deposito dei plichi era stato immesso nella cassetta di corrispondenza all’indirizzo indicato, e anch’esso inoltrato ai destinatari a mezzo di raccomandata, mentre i plichi in oggetto non erano stati ritirati nei dieci giorni successivi alla spedizione dell’avviso stesso;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, cod. proc. civ., 8, legge n. 890 del 1982, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di statuire sulla deduzione di mancata produzione, da parte della convenuta in opposizione al decreto ingiuntivo, dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, ovvero non di quella
contenente l’atto da notificare, bensì dell’altra, contenente la distinta comunicazione di avvenuto deposito;
Considerato che
il ricorso è inammissibile;
parte ricorrente riferisce di aver ricevuto comunicazione di Cancelleria dell’ordinanza ex art. 348bis , non notificata, a mezzo di posta elettronica certificata in data 17 marzo 2021, ore 12.23 (cfr., ricorso, pag. 1, e asseverazione dell’ordinanza in parola quali prodotte) (cfr., per completezza, sul principio di autoresponsabilità, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349);
come eccepito dalla difesa della parte controricorrente, ne consegue la tardività della notifica del ricorso, avvenuta il 18 ottobre 2021, a mente dell’art. 348 -ter , terzo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;
tale termine è peraltro applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza in parola (Cass., 06/02/2017, n. 3067), limitata ai vizi suoi propri, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, secondo i principî di Cass., Sez. U., 02/02/2016, n. 1914, altrimenti dovendosi rivolgere l’impugnazione, nel predetto termine, avverso il provvedimento di prime cure (art. 348 -ter , terzo comma, cod. proc. civ., citato);
l’ordinanza in questione è invece impugnabile con ordinario ricorso per cassazione solo quando, al di là dei formali richiami in essa contenuti, si palesi come sentenza di carattere processuale, per motivi di rito afferenti all’appello, rientrandosi nell’ipotesi di cui all’art. 348 -bis , primo comma, cod. proc. civ., estranea al giudizio prognostico sul merito del gravame (Cass., Sez. U., n. 1914 del 2016, cit.);
nella fattispecie, l’ordinanza ha statuito la descritta inammissibilità per il negativo giudizio prognostico afferente al merito discusso in prime cure, ovvero alla disciplina delle
notificazioni, e conseguente valutazione della tempestività dell’originaria opposizione a decreto ingiuntivo;
era quindi necessario impugnare la sentenza di primo grado entro il termine c.d. breve decorrente dalla comunicazione di Cancelleria dell’ordinanza della Corte territoriale;
al contempo, il ricorso per cassazione è stato inammissibilmente rivolto avverso la stessa ordinanza della corte di appello e non, come detto e come necessario, avverso la sentenza di prime cure;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 06/06/2024.