Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4311/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato presso il domicilio digitale pec EMAIL dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec
EMAIL) e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME, in proprio
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BRESCIA n. 3634/2021 depositata il 3/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato quanto segue.
Con ricorso ex art. 14 L.150/2011 NOME COGNOME propose innanzi al Tribunale di Brescia opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’importo di euro 16.220,11 , oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso professionale per l’assistenza giudiziaria nell’ambito di procedimento ai sensi dell’art. 696 bis cpc e di procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 cpc. L’opponente così concluse: ‘accolga la pre sente opposizione e, per l’effetto, a) revochi il Decreto Ingiuntivo n.533/2021 notificato il 25/II/2021; b) accertata la responsabilità professionale degli ingiungenti per i motivi tutti sopra esposti, dichiari che nulla è a loro dovuto dall’odierno oppon ente e li condanni, in solido tra di loro, alla restituzione della somma di € 9.839,79 loro corrisposta ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; c) in via sub ordinata, ridetermini l’entità dei compensi professionali pretesi dagli ingiungenti nella misura che risulterà di Giustizia; d) in ogni caso, con vittoria di spese e di compensi’ . Si costituirono gli opposti contestando quanto dedotto ex adverso . Il Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo, condannò il COGNOME al pagamento della somma di Euro 5.437,65 nonché alla rifusione delle spese processuali.
Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, che, in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la liquidazione del compenso in base al d.m. n. 55 del 2014 doveva essere operata considerando i parametri aggiornati con il d.m. n. 37 del 2018 e che in luogo dei valori medi del ‘giudizio di cognizione innanzi al tribunale’ dovevano applicarsi quelli relativi a ‘procedimenti di istruzione preventiva’ , mentre non doveva essere considerato alcun importo per la fase istruttoria. Aggiunse che le contestazioni circa l’ adempimento professionale erano state, da parte dell’opponente, genericamente dedotte e non riferite a singole circostanze e/o posizioni assunte nell’ambito della causa, risultan do inconferenti ed in ogni caso indimostrate, oltre che del tutto carenti in punto di danno. Osservò ancora, quanto al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., che appariva corretto considerare il valore indeterminabile di complessità media, sulla base della tipologia ‘procedimento cautelare’ e non di quella ‘giudizio ordinario’. Infine , aggiunse che, ai fini della determinazione dell’importo spettante , doveva essere considerato l’acconto versato di Euro 7 .531,00.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. Resiste a quest’ultimo il ricorrente con controricorso. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Sono state presentate memorie sia da ricorrente principale che dai ricorrenti incidentali.
Considerato quanto segue.
Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 126, 44 att., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non risulta il processo verbale di udienza nel quale l’opponente ha proposto l’istanza di separazione del giudizio relativo alla domanda
riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità professionale e che per tale mancanza il Tribunale ha omesso di pronunciare sull’istanza di separazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha erroneamente degradato ad eccezioni e contestazioni gli elementi costitutivi della domanda di accertamento della responsabilità professionale e che avrebbe dovuto sospendere il giudizio sulla liquidazione per il carattere pregiudiziale dell’accertamento della responsabilità.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il COGNOME, in quanto parte vittoriosa per avere ottenuto la revoca del decreto e la consistente riduzione dei compensi professionali vantati, non poteva essere considerato soccombente e che l’ordinanza, in ordine alla questione della motivazione, è carente di motivazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la reciproca soccombenza avrebbe giustificato la compensazione delle spese processuali.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia v iolazione dell’art. 2223 c.c. e dell’art. 13, comma 6, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. . Osservano i ricorrenti in via incidentale che erronea è la generale applicazione nell’ordinanza impugnata delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 (e in particolare delle tabelle n. 9 e n. 10) per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati, nonostante l’esistenza di un valido accordo tra le parti in base al quale i compensi andavano determinati per entrambi i procedimenti giudiziali con applicazione della sola tabella n. 2, allegata al D.M. n. 55/2014.
Con il secondo motivo si denuncia v iolazione dell’art. 2223 c.c., dell’art. 13, comma 6, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell’art. 4, comma 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Osservano i ricorrenti in via incidentale che erronea è l’applicazione dell’art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014, per mancata liquidazione della fase istruttoria, relativa alla tabella n. 2, allegata a tale decreto, in riferimento all’attività svolta nel procedimento , nonostante l’effettivo svo lgimento di parte delle attività professionali elencate in tale norma da parte degli avvocati.
I ricorsi sono inammissibili. In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) che ampli l’oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un’istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest’ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall’art. 28, l. n. 794 del 1942 (Cass. n. 6321 del 2022).
Con l’opposizione a decreto ingiuntivo, come si evince chiaramente dal petitum dell’atto (trascritto a pag. 10 del ricorso sub nota 12), è stata proposta domanda di accertamento negativo del diritto di credito, previo accertamento della responsabilità professionale degli avvocati, e domanda di condanna alla restituzione della somma di € 9.839,79 , oltre accessori. Lo stesso ricorrente in via principale, nei primi due motivi di ricorso, afferma che la domanda riconvenzionale è stata proposta e che il giudice avrebbe omesso di provvedere su un’istanza di separazione. L’oggetto del giudizio risulta ampliato dalla domanda
riconvenzionale di accertamento e di condanna, per cui il rimedio esperibile per le parti del giudizio era quello dell’appello.
La reciproca soccombenza costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte sia del ricorrente principale che di ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidenta li, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2023
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME